Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24892 del 06/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/11/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 06/11/2020), n.24892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4151/2014 R.G., proposto da:

G.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Paola Pezzali,

con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in

margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove elettivamente

domiciliata;

– resistente –

e

l'”Equitalia Sud S.p.A.”, con sede in Roma, in persona del presidente

del consiglio di amministrazione pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

di Roma il 31 luglio 2013 n. 287/29/2013, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 17

marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 12-quinquies, convertito, con

modificazioni, nella L. 24 aprile 2020, n. 27) del 21 luglio 2020

dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

G.A. ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma il 31 luglio 2013 n. 287/29/2013, non notificata, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per imposta di successione (con relativi accessori) dell’anno 2000, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei suoi confronti avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 14 novembre 2011 n. 461/12/2011, con condanna alla rifusione delle spese di lite. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di primo grado, sul rilievo della formazione del giudicato in ordine all’impugnazione dell’avviso di liquidazione e della impossibilità per il contribuente di avvalersi del condono. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. L'”Equitalia Sud. S.p.A.” non si è costituita nel presente procedimento. Il ricorrente ha depositato note conclusive.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e art. 384 c.p.c., nonchè del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, comma 3, per aver tacitamente ritenuto, omettendo di pronunciarsi sull’eccezione di decadenza, che l’amministrazione finanziaria avesse proceduto all’iscrizione a ruolo dell’imposta di successione nel termine consentitole dall’accertamento definitivo (con la formazione del giudicato).

2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e art. 384 c.p.c., nonchè del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, art. 20, comma 1 e comma, 2, e art. 53, per aver tacitamente ritenuto, omettendo di pronunciarsi sull’eccezione di nullità e tardività, che l’appello fosse stato notificato in forma rituale prima della scadenza del termine lungo.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e art. 384 c.p.c., nonchè violazione e falsa applicazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 7 e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, per aver tacitamente ritenuto, omettendo di pronunciarsi sull’eccezione di difetto di motivazione, che l’atto impositivo fosse provvisto di idonea motivazione nonostante la carente indicazione dei presupposti fattuali e delle ragioni giuridiche.

RITENUTO CHE:

1. Il secondo motivo – il cui esame prioritario si rende necessario per ragioni di pregiudizialità logica e giuridica – è infondato.

1.1 Secondo la prospettazione della ricorrente, dopo aver ricevuto l’atto di appello dall’amministrazione finanziaria l’11 maggio 2012, pur non essendovi abilitato, il messo notificatore avrebbe consegnato il relativo plico all’agente postale per la notifica il 15 maggio 2012 (cioè, il giorno successivo alla scadenza del termine lungo (con l’aggiunta della sospensione feriale), essendo stata pubblicata la sentenza di prime cure il 14 novembre 2011. Dunque, le doglianze attengono sia alla forma (a mezzo di messo autorizzato, al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge) che al tempo (dopo la scadenza del termine lungo maggiorato della sospensione feriale) della notifica dell’atto di appello.

1.2 In proposito, si rammenta che, in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16 ha natura di norma generale e regola le modalità delle notificazioni degli atti del processo tributario, dettando una disciplina speciale sia per il contribuente sia per gli organi dell’amministrazione finanziaria; il comma 4 della citata disposizione ha per oggetto solo atti dell’amministrazione finanziaria, prevedendo un’ulteriore modalità di notificazione a disposizione degli uffici pubblici, che consiste nella possibilità di avvalersi di messi comunali o di messi autorizzati. Tale regola, per ragioni, non tanto letterali, quanto logiche e sistematiche, si applica anche alla notificazione del ricorso in appello (Cass., sez. 5, 12 novembre 2001, n. 13969; Cass., Sez. 5, 11 novembre 2011, n. 23618; Cass., Sez. 5, 30 dicembre 2015, n. 26053; Cass., Sez. 6, 30 ottobre 2017, n. 25795).

1.3 In tema di notificazioni degli atti processuali, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 4, nel concedere all’ufficio o all’ente locale la facoltà di provvedere “alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall’amministrazione finanziaria”, equiparata la figura del messo notificatore autorizzato a quella del messo comunale, il quale, nello svolgimento dell’incarico di notificazione, svolge una funzione indipendente rispetto a quella dell’amministrazione di appartenenza, restando pertanto ad esso applicabili i principi generali con riferimento al momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario (Cass., Sez. 5, 11 novembre 2011, n. 23618; Cass., Sez. 5, 22 febbraio 2013, n. 4517).

Per cui, ove tempestiva (come nel caso di specie), la consegna dell’atto di appello al messo autorizzato evita alla parte la decadenza correlata all’inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata, non potendo addebitarsi al notificante medesimo il ritardo riferibile all’agente postale. 1.4 Nella specie, è pacifico in fatto che l’atto di appello è stato consegnato dall’ufficio locale dell’amministrazione finanziaria al messo notificatore prima dell’ultimo giorno utile per la proposizione dell’appello stesso, per cui non si può dubitare della sua tempestività.

2. Anche il primo motivo è infondato.

2.1 Il ricorrente ha invocato a sostegno del proprio assunto un arresto di questa Corte, a tenore del quale: “In tema di accertamento e riscossione dei tributi erariali indiretti ed a seguito della modifica del sistema di riscossione coattiva introdotto con il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, il disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, comma 3 – secondo cui le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base agli accertamenti degli Uffici devono essere iscritte in ruoli forniti e consegnati all’Intendenza di finanza (attualmente sezione distaccata della direzione regionale delle entrate), a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo – si applica anche alle imposte diverse da quelle sul reddito e, quindi, anche all’imposta di successione” (in termini: Cass., Sez. 5, 26 ottobre 2011, n. 22204).

2.2 Tuttavia, non si può che dare continuità all’orientamento successivo della giurisprudenza di legittimità (a partire da: Cass., Sez. 5, 4 febbraio 2015, n. 1974), secondo cui la norma citata devesi considerare avente un’applicazione limitata alle imposte dirette – secondo la triade di ipotesi in essa contemplate: a) dell’attività liquidatoria del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36-bis; b) del controllo formale delle dichiarazioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36-ter; c) dell’accertamento d’ufficio divenuto definitivo; nonchè, in base all’esplicito riferimento contenuto nel D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 23, così come modificato dal D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, comma 5-ter, lett. b, n. 1, convertito, con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n. 156, alle omologhe situazioni afferenti l’I.V.A. – il cui controllo cartolare, stante il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis, è sostanzialmente analogo.

La norma non può, invece, reputarsi applicabile alle imposte indirette, in quanto è stato abrogato l’unico riferimento che ciò consentiva di affermare per l’innanzi, vale a dire il titolo III del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 cui rinvia(va) – per quanto di interesse ai fini dell’odierno ricorso – il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 41, comma 3.

Onde spiegare la conclusione appena evidenziata è necessario dar conto dell’evoluzione che ha interessato, a far data dall’anno 1988, il sistema della riscossione. E occorre in tal senso prender le mosse dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, comma 3 (nel testo previgente), sottolineando che l’estensione di tale disposizione alle imposte diverse da quelle sul reddito era stata prevista, appunto, dal D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

Secondo il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, comma 3, le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base agli accertamenti degli uffici dovevano essere iscritte in ruoli formati e consegnati all’intendenza di finanza (ora sezione staccata della direzione regionale delle entrate), a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento fosse divenuto definitivo.

Nello specifico, tale norma si applicava all’imposta di successione in base al richiamo effettuato dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 41 alle disposizioni del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, titolo III.

Sopravvenuto il D.P.R. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 23, nell’ambito del generale riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, l’applicabilità della decadenza stabilita dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17 (come a sua volta modificato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 6) è stata limitata alle sole imposte sui redditi e all’I.V.A. (con effetto dall’1 luglio 1999) (Cass., Sez. 5, 8 luglio 2004, n. 12587; Cass., Sez. 5, 28 ottobre 2010, n. 22065).

Giova precisare, che non è in contrasto con tale constatazione il principio di diritto enunciato da altro arresto, menzionato dal ricorrente ed inteso a riaffermare, in epoca recente, l’estensione all’imposta di successione della decadenza del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 17, comma 3 (Cass., Sez. 5, 26 ottobre 2011, n. 22204), dal momento che in quell’arresto non è indicata l’epoca di insorgenza della fattispecie in rapporto alla sopravvenienza normativa appena citata; sicchè è ben possibile arguire che la fattispecie era, anche in quel caso, anteriore al mese di luglio dell’anno 1999. 2.3 Sta di fatto che, nel dianzi riferito quadro d’insieme, al termine stabilito nella norma era correlata la disciplina del termine di rilevanza esterna, pur considerato perentorio, di notifica delle cartelle susseguenti (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25), prolungato, nella formulazione successiva alla novella del 1999, fino all'”ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo” (Cass., Sez. 5, 15 gennaio 2007, n. 667) e in seguito soppresso dal D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, art. 1, comma 1, lett. b.

In esito alla detta soppressione, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, non contemplando (più) un termine di decadenza per la notifica della cartella esattoriale, è stato dichiarato incostituzionale (Corte Cost., 15 luglio 2005, n. 280). Lo è stato tuttavia “nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis”. Come base di tale pronuncia è stato assunto un principio di portata generale, più volte del resto enunciato (Corte Cost., 11 aprile 2003, n. 107; Corte Cost., 19 novembre 2004, n. 352), secondo cui sarebbe irragionevole mantenere inalterato un procedimento congegnato in modo “da lasciare il contribuente troppo a lungo esposto alla pretesa del fisco per l’assenza di un termine perentorio entro il quale dovesse avvenire la notifica della cartella di pagamento”.

Lo stesso giudice delle leggi aveva, difatti, ribadito “che è conforme a Costituzione, e va dall’interprete ricercata, soltanto una ricostruzione del sistema che non lasci il contribuente esposto, senza limiti temporali, all’azione esecutiva del fisco” (Corte Cost., 19 novembre 2004, n. 352); e anche questa affermazione è apparsa associabile a un principio di portata generale.

L’esigenza, pur costituzionalmente inderogabile, di rinvenire, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 un termine decadenziale andava soddisfatta, secondo la Corte Costituzionale, nei casi in cui l’imposta, per diretta coniugazione normativa, non consentisse l’adozione del procedimento liquidatorio altrimenti che a mezzo della cartella. Ne è conseguito l’invito al legislatore di fissare tale termine al più presto possibile. Di conseguenza, il legislatore è intervenuto con il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, comma 5-ter, lett. a), nn. 1 e 2, convertito, con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n. 156, da un lato sopprimendo il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, e dall’altro modificando il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, segnatamente prevedendo, quanto alla lett. c) (ritenuta nella odierna fattispecie dal ricorrente) che la notifica della cartella deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre “del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio”.

A valle di un simile articolato percorso, è abbastanza chiaro che l’ambito applicativo del citato D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 rimane demarcato dai limiti normativi dianzi detti. Donde riguarda le fattispecie afferenti le sole imposte dirette nei limiti: a) dell’attività liquidatoria del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36-bis; b) del controllo formale delle dichiarazioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36-ter; c) dell’accertamento d’ufficio divenuto definitivo, con estensione all’I.V.A. del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ex art. 23.

Trattandosi, invece, nel caso concreto, di cartella di pagamento per imposta di successione, notificata nell’anno 2011 a fronte di avviso di liquidazione a sua volta notificato nell’anno 2001, è logico dedurne che non si poneva affatto il problema della decadenza presidiata dalla norma.

Non si poneva perchè l’assunto era disancorato dal supporto normativo e perchè non soccorreva neppure la ratio della dichiarazione di incostituzionalità del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 (Corte Cost., 15 luglio 2005, n. 280), delineata all’essere la cartella diversamente declinabile come mezzo per l’esplicazione del procedimento liquidatorio dell’imposta, anzichè come (semplice) mezzo di esazione (Cass., Sez. 5, 4 febbraio 2015, n. 1974).

2.4 Su tali premesse, questa Corte ha affermato che, l’imposta di successione è suscettibile di essere liquidata, dopo la dichiarazione, mediante lo specifico atto a ciò funzionale (l’avviso di liquidazione); pertanto, viene a mancare il presupposto – viceversa caratterizzante gli accertamenti delle imposte dirette e dell’I.V.A. – cui associare la funzione del rispetto di un termine decadenziale per la notifica della cartella di pagamento; quanto all’imposta di successione, al limite contenutistico del dettato normativo si accompagna la non pertinenza della ratio della declaratoria di incostituzionalità appena detta, poichè, per l’imposta di successione, è la stessa attività di liquidazione ad andar soggetta a termini di decadenza (D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 27; ne consegue che il contribuente non resta assoggettato all’azione amministrativa per un tempo indeterminato, o comunque, se corrispondente a quello ordinario di prescrizione, per un tempo eccessivo; il contribuente resta in tal caso soggetto alla sola azione di riscossione, per la quale rileva il termine di prescrizione ordinario (D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 41, comma 2); il che, peraltro, è ovvio ed è pienamente conforme al sistema, posto che, dopo la liquidazione, non viene in questione altro che il credito da riscuotere. Non ha, dunque, alcun senso discorrere di pretese liquidatorie, quanto piuttosto- e unicamente – del diritto di credito, che appunto si prescrive in dieci anni (Cass., Sez. 5, 4 febbraio 2015, n. 1974; Cass., Sez. 5, 21 giugno 2016, n. 12754).

3. Il terzo ed ultimo motivo è inammissibile.

3.1 Infatti, stando anche alla sintetica esposizione delle vicende processuali nella sentenza impugnata, il difetto di motivazione dell’atto impositivo – oltre a non essere stato illustrato con la trascrizione del relativo contenuto, almeno per la parte relativa ai “presupposti di fatto” e alle “ragioni giuridiche”, nel ricorso per cassazione – non è stato dedotto col ricorso originario.

4. In conclusione, valutandosi l’infondatezza del primo motivo e del secondo motivo, nonchè l’inammissibilità del terzo motivo, il ricorso deve essere rigettato.

5. Nulla per le spese giudiziali, non essendo stata svolta alcuna attività difensiva dalle controparti.

6. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dà atto dell’obbligo, a carico del ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020

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