Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24892 del 06/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 24892 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RADICA gpa, in persona del legale rappresentante TONAZZO STEFANO,

Agevolazioni
detassazione del
reddito d’Impresa
– investimenti

ricorrente anche in proprio e in qualità di socio della Tonazzo
snc, e TOZZO AMINO, in proprio e in qualità di socio della
Tonazzo snc, rappresentati e difesi dll’avv. Francesco D’Ayala
Valva, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Roma al
viale Parioli n. 43;

ricorrenti

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro terpore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n.
12;
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
del Veneto n. 42/26/05, depositata il 2 maggio 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza dell’8 febbraio 2013-dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udito l’avv. Francesco D’Ayala Valva per i ricorrenti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Data pubblicazione: 06/11/2013

)44

Generale Dott. Tommaso Basile, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La spa Padoa, già Tonazzo snc di Tonazzo Albino e Stefano,
nonché Stefano Tonazzo ed Albino Tonazzo in proprio, propongono
ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti
della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto
che, per quanto ancora rileva, accogliendo l’appello
d’impresa reinvestito negli anni 1994 e 1995, prevista dall’art.
3 del d.l. 10 giugno 1994, n. 357, convertito nella legge 8
agosto 1994, n. 489, nella misura in cui gli investimenti ultra
annuali realizzati dalla società – relativi all’ampliamento
dell’immobile e degli impianti industriali di lavorazione delle
carni esistenti -, non risultando assistiti, per il periodo
d’imposta 1994, da stati di avanzamento dei lavori, non erano
stati provati; ed accogliendo solo parzialmente l’appello
incidentale della contribuente ha riconosciuto la deducibilità
dei soli interessi passivi relativi ad investimenti in CCT, e non
anche quelli relativi a prestiti ad una persona fisica in quanto
non inerenti alla produzione del reddito.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Nem’ DELLA DECISICNE
Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando violazione
del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato e
vizio di motivazione, censurano la sentenza per aver subordinato
il riconoscimento dell’agevolazione all’effettiva sussistenza di
stati di avanzamento dei lavori, e per aver ritenuto che nella
specie gli investimenti ultra annuali che la contribuente
assumeva aver realizzato non risultavano assistiti da stati di
avanzamento dei lavori, laddove sarebbe stato controverso, e
devoluto al giudice d’appello con l’impugnazione dell’ufficio, la
sola questione concernente l’applicabilità, ai fini
dell’imputazione a periodo d’imposta dei detti investimenti, del
criterio dello stato di avanzamento dei lavori.
Con il secondo motivo, denunciando

error in procedendo,

violazione di legge e vizio di motivazione, lamentano la
violazione del principio di non contestazione, assumendo che non

2

dell’amministrazione ha negato la detassazione del reddito

sarebbero state contestate dall’amministrazione le allegazioni
della contribuente “in punto di esistenza degli stati di
avanzamento dei lavori, come in punto di loro contenuto, o di
effettività, consistenza e tempistica degli investimenti e lavori
effettuati e delle agevolazioni quantificate nella misura
dichiarata in autoliquidazione per il periodo d’imposta 1994”.
I due motivi, che in ragione della loro stretta connessione
vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.
del d.1 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modifiche nella 1.
8 agosto 1994, n. 489, è escluso il 50 per cento del volume degli
investimenti realizzati nel periodo d’imposta in corso alla data
di entrata in vigore del decreto ed in quello successivo che
risultino eccedenti rispetto alla media degli investimenti
realizzati nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in
corso alla predetta data (Cass. n. 11458 del 2011 e n. 1521 del
2004).
In considerazione della limitazione del beneficio fiscale
ai soli periodi d’imposta 1994 e 1995 assume particolare rilievo,
quando le opere abbiano un tempo di esecuzione ultrannuale,
l’imputazione dei relativi investimenti ai detti periodi
d’imposta.
Con l’avviso di accertamento impugnato, riprodotto per ampi
stralci nel ricorso per cassazione della società contribuente,
l’ufficio aveva escluso dagli investimenti “agevolabili” gli
importi relativi all’ampliamento dell’immobile e degli impianti
di lavorazione del prodotto, “in quanto non riconosciuti come
investimenti realizzati nell’anno 1994”.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, chi
voglia far valere una forma di esenzione o di agevolazione
qualsiasi – come del resto chi deduca l’esistenza di componenti
negativi ai fini della determinazione del reddito imponibile deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti
che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione
(da ultimo, ex mu/tis, Cass. n. 21406 del 2012).
L’individuazione del criterio di imputazione al periodo di
imposta degli investimenti per opere ad esecuzione ultrannuale
non può dunque esaurire il

thema Ohcicbndum, quando l’ufficio

3

Dall’imposizione del reddito d’impresa, in base all’art. 3

contesti, come nella specie, la riferibilità degli investimenti
ad un determinato periodo d’imposta, richiedendo ancora, del
resto, con l’appello – come si legge nella sentenza impugnata “la conferma della legittimità e della parziale fondatezza degli
accertamenti per assenza degli elementi probatori necessari e la
rideterminazione del quantum”.
Il giudice di merito, mentre ha riconosciuto, ai fini
dell’imputazione degli investimenti, come corretto il criterio
contribuente, passando poi all’esame della prova della
sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio,
ha affermato che l’ammissione all’agevolazione andava “però
subordinata all’effettiva esistenza di stati di avanzamento dei
lavori”, ed ha in proposito rilevato che “agli atti del
procedimento non risultavano allegati gli stati di avanzamento
dei lavori effettuati dalla società”. Questi ultimi, infatti,
“non possono essere costituiti né sostituiti dalle fatture
allegate dalla società, perché sintetiche, non stabilite in
contraddittorio con la direzione dei lavori, come previsto,
normalmente, nei contratti di appalto. In altri termini, la
commissione ritiene che le fatture non rappresentino elementi
atti a rappresentare lo stato di avanzamento dei lavori”.
Con il terzo motivo i ricorrenti deducono omessa pronuncia
e vizio di motivazione in ordine al recupero degli interessi
passivi considerati indeducibili perché non inerenti alla
produzione del reddito, deducendo la mera apparenza della
motivazione
Con il quarto motivo denunciano, in ordine alla detta
indeducibilità, sotto diverso profilo, mancanza o vizio di
motivazione e violazione di legge.
Il terzo motivo è fondato, assorbito l’esame del quarto
motivo, in quanto “ai fini della determinazione del reddito
d’impresa, gli interessi passivi, a mente dell’art. 75 coma
quinto del d.P.R. n. 917/1986, e a differenza della precedente
normativa contenuta nell’art. 74 del d.P.R. n. 597/1973, sono
sempre deducibili, anche se nei limiti della disciplina dettar&
dall’art. 63 del detto d.P.R. n. 917/1986 che indica misura e
modalità del calcolo degli interessi passivi deducibili in via

4

degli stati di avanzamento dei lavori propugnato dalla

generale, senza che sia necessario operare alcun giudizio di
inerenza” (Cass. n. 14702 del 2001 e n. 9380 del 2009).
Questa Corte ha infatti chiarito come resti “precluso tanto
all’imprenditore quanto all’Aministrazione finanziaria
dimostrare che gli interessi passivi afferiscono a finanziamenti
contratti per la produzione di specifici ricavi, dovendo invece
essere correlati all’intera attività dell’impresa esercitata. Gli
interessi passivi, infatti, sono oneri generati dalla funzione
progredire, e dunque non possono essere specificamente riferiti
ad una particolare gestione aziendale o ritenuti accessori ad un
particolare costo” (Cass. n. 1465 del 2009).
In conclusione, i primi due motivi del ricorso devono
essere rigettati, mentre va accolto il terzo motivo, assorbito
l’esame del quarto, la sentenza impugnata va cassata in relazione
al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti
di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con
raccoglimento del ricorso introduttivo dei contribuenti,
limitatamente al rilievo concernente la deducibilità degli
interessi passivi.
Le spese del giudizio, in considerazione della parziale
soccombenza, vanno compensate nella misura di un terzo, con la
condanna dei ricorrenti al pagamento dei residui due terzi, e si
liquidano per l’intero come in dispositivo.
Vanno del pari compensate fra le parti le spese per i gradi
di merito nella misura di un terzo, con la condanna dei
ricorrenti al pagamento dei residui due terzi, liquidandole per
l’intero come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, assorbito il
quarto motivo, e rigetta il primo ed il secondo motivo, cassa la
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo
nel merito, accoglie il ricorso introduttivo con riguardo al
rilievo concernente la deducibilità degli interessi passivi.
Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio
nella misura di un terzo, e condanna i ricorrenti in solido al
pagamento dei residui due terzi, liquidandole per l’intero in
euro 5.0001,oltre alle speserp717otate a debito]

5

Perì

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finanziaria che afferiscono all’impresa nel suo essere e

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Dichiara compensate fra le parti le spese per i gradi cEL‘,_
merito nella misura di un terzo, e condanna i ricorrenti in
solido al pagamento dei residui due terzi, liquidandole per
Così deciso in Rema 1’8 febbraio 2013.

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l’intero in euro 4.000/N7

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