Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24891 del 20/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/10/2017, (ud. 09/05/2017, dep.20/10/2017),  n. 24891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26267/2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

MARESCA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6144/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/11/2011 R.G.N. 9459/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato COSENTINO VALERIA per delega orale Avvocato MARESCA

ARTURO;

udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 6144/2011, depositata il 12 novembre 2011, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato illegittimo il trasferimento a (OMISSIS), comunicato con lettera 12/4/2006, di C.M., dipendente a tempo indeterminato di Poste Italiane S.p.A. in virtù di sentenza della Corte di appello di Roma in data 12/12/2005 che aveva dichiarato l’illegittimità di precedente contratto a termine (con svolgimento di mansioni di recapito presso la Filiale di (OMISSIS) – Ufficio postale di (OMISSIS)), osservando come la S.p.A. Poste Italiane, pur gravata del relativo onere, non avesse comprovato la sussistenza ex art. 2103 c.c., di effettive ragioni tecniche, organizzative o produttive.

2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la società con unico motivo, assistito da memoria; la lavoratrice ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

1. Con l’unico motivo proposto la ricorrente censura la sentenza impugnata, per omessa e insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nella parte in cui la Corte territoriale, ritenuto applicabile l’Accordo sindacale del 29/7/2004, ha rilevato che la società non aveva fornito la prova della condizione di eccedenza delle sedi lavorative esistenti tra il Comune di originaria applicazione e quello di assegnazione, osservando come tale affermazione del giudice di appello fosse contraddetta dalle circostanze allegate nella memoria difensiva di primo grado e dalla documentazione prodotta.

2. Il ricorso risulta inammissibile.

2.1. Con esso, infatti, viene censurata dalla società una parte soltanto del percorso logico-argomentativo seguito dalla Corte per giungere alle proprie conclusioni ma non anche quella parte della motivazione della sentenza impugnata, peraltro idonea e sufficiente a sorreggere in via autonoma la decisione, in cui il giudice di appello, esaminando l’elenco dei Comuni eccedentari prodotto da Poste Italiane (doc. 6), ha osservato come il criterio di individuazione dell’ufficio di destinazione del lavoratore nel “primo Comune, in termini di distanza chilometrica, con posti disponibili di addetto al recapito” (quale, nella specie, era risultato (OMISSIS)) non fosse “il criterio contrattualmente assunto dal datore di lavoro, perchè l’accordo con i sindacati non” prevedeva “di avviare i lavoratori dai Comuni eccedentari (con percentuale superiore al 109%) a quelli con posti disponibili (con percentuale inferiore al 106%), bensì di avviarli a Comuni non eccedentari (con percentuale inferiore al 109%) ubicati, in sequenza, nella medesima Provincia, nella medesima Regione, nelle Regioni limitrofe e nelle altre non limitrofe”; e rilevato, in linea con tale lettura delle previsioni contrattuali, come “l’unico criterio tecnico dirimente” dovesse considerarsi “l’eccedentarietà del Comune di provenienza e di quello di eventuale destinazione, mentre l’eventuale copertura di quello di destinazione in percentuale superiore al 106%, ed inferiore al 109%, non” avrebbe impedito “il trasferimento verso quest’ultimo”: con la conseguenza che, mancando negli elenchi degli eccedentari comunicati da Poste Italiane S.p.A. “moltissimi Comuni siti nella Provincia di Roma e nelle altre Province della Regione Lazio”, il disposto trasferimento era “per ciò solo” da ritenersi illegittimo “perchè attuato in violazione dei criteri contrattualmente assunti dal datore di lavoro” (cfr. sentenza impugnata, pp. 7-8).

2.2. Come ripetutamente precisato da questa Corte, “ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza” (cfr., fra le molte, Cass. n. 3386/2011).

Ed ancora: “il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione” (Sez. U. n. 7931/2013).

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2017

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