Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24891 del 06/12/2016

Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 06/12/2016), n.24891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16906/2012 proposto da:

ELU 2004 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

A.M., elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI GRACCHI 39,

presso lo studio dell’avvocato FRANCA UMBRO, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FABIANA BARBANERA giusta delega in

calce;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI ROMA –

UFFICIO CONTROLLI in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 38/2012 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 21/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato UMBRO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato LA GRECA che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

La Elù 2004 srl ed A.M. propongono due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 38/06/12 del 21 febbraio 2012 con la quale la commissione tributaria regionale di Roma, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione loro notificato il 24 ottobre 2008 dall’agenzia delle entrate, a titolo di revoca delle agevolazioni (imposta di registro 1%; imposta ipotecaria e catastale in misura fissa) fruite, L. n. 388 del 2000, ex art. 33, comma 3, sull’atto di compravendita di un terreno edificabile in (OMISSIS), tra essi intercorso il (OMISSIS).

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto non spettante l’agevolazione in oggetto, atteso che l’area compravenduta ricadeva in un piano particolareggiato del Comune di Roma approvato il 22 dicembre 94 ma già scaduto di validità, al momento della compravendita, per l’avvenuto decorso di 10 anni dalla sua approvazione, Legge Urbanistican. 1150 del 1942, ex art. 16.

Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, nonchè della L. n. 448 del 2001, art. 76, comma 1 e L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 30.

Per non avere la commissione tributaria regionale rilevato che l’area edificabile oggetto di compravendita era ricompresa in un piano particolareggiato poi sostituito, prima della sua scadenza decennale, dal piano regolatore della città di Roma adottato con Delib. Consiglio Comunale 20 marzo 2003, n. 33; strumento urbanistico, quest’ultimo, comportante obbligo di conformazione dell’attività edificatoria realizzabile.

Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta analoga doglianza – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione con la quale la commissione tributaria regionale, dopo aver dato atto della ricomprensione dell’area edificabile nell’ambito di uno strumento urbanistico e, inoltre, del fatto che l’attività edificatoria fosse nella specie regolarmente iniziata nel quinquennio dall’acquisto di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, aveva purtuttavia escluso l’agevolazione in esame.

p. 2. I due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria, sono fondati.

Risulta dagli atti che l’area in questione, al momento della registrazione della compravendita, fosse assoggettata alle prescrizioni del nuovo piano regolatore generale subentrato al previgente piano particolareggiato, divenuto ex lege inefficace.

Ed è alla luce di tali prescrizioni urbanistiche sopravvenute che andava riguardata l’edificabilità dell’area e, inoltre, la conformità dell’attività edificatoria poi concretamente posta in essere nel quinquennio dall’acquisto L. n. 388 del 2000, ex art. 33, comma 3; come risultante dalla documentazione menzionata anche dal giudice di merito: – permesso di costruire del 5 dicembre 2007; – comunicazione di inizio-lavori 18 febbraio 2008; – dichiarazione di ultimazione dei lavori 16 marzo 2010.

Si verte dunque di una situazione nella quale la scadenza decennale del piano particolareggiato L. n. 1150 del 1942, ex art. 16, non ha di per sè necessariamente comportato il venir meno della edificabilità dell’area; potendo quest’ultima trovare conferma e legittimo esercizio, già in termini attuativi e non soltanto programmatici con necessità di successiva emanazione di strumenti esecutivi, proprio nel nuovo piano regolatore generale subentrato al piano particolareggiato. Il che priva di fondamento la tesi dell’amministrazione finanziaria, secondo cui il decorso del decennio dall’approvazione del piano particolareggiato, facendo venir meno la dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso previste (art. 16 cit.), implicherebbe ex se l’estinzione del carattere di edificabilità dell’area.

Indipendentemente dalla mancata attuazione del piano particolareggiato precedentemente in vigore, tale carattere può infatti qui trovare autonomo titolo nell’adozione dello strumento urbanistico con carattere attuativo insito nel piano regolatore generale in vigore al momento del trasferimento agevolato.

Sul punto, già la commissione tributaria provinciale ebbe ad osservare come dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato il 15 dicembre 2008 l’area in questione ricadesse, in base al nuovo piano regolatore della città di Roma, in zona di “ambito e pianificazione particolareggiata definita”. Con ciò apparentemente accreditando – all’esito di un accertamento che il giudice di rinvio dovrà nuovamente vagliare in termini di oggettiva certezza – la condizione di edificabilità dell’area anche al momento della vendita.

Ricorre nella fattispecie, in definitiva, il principio in base al quale “in tema di imposta di registro, la disposizione di cui alla L. L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3 – che prevede che sono soggetti a tale imposta nella misura dell’1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, i trasferimenti di beni immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento – non intende dare rilievo al riscontro formale dell’insistenza dell’immobile in area soggetta a piano particolareggiato, quanto piuttosto al fatto che esso si trovi in un’area in cui, come in quelle soggette a piano particolareggiato, sia possibile edificare. Essa deve, pertanto, ritenersi applicabile tutte le volte in cui l’immobile si trovi in un’area soggetta ad uno strumento urbanistico che consenta, ai fini dell’edificabilità, gli stessi risultati del piano particolareggiato, non rilevando che si tratti di uno strumento di programmazione secondaria e non di uno strumento attuativo, essendo possibile che il piano regolatore generale esaurisca tutte le prescrizioni e non vi sia necessità di un piano particolareggiato, con la conseguenza che, in tal caso, il piano regolatore generale, ai fini in esame, funge anche da piano particolareggiato” (Cass. 26046/11; in termini Cass. 16835/08; 29648/08; 28010/09).

Ne segue pertanto l’accoglimento del ricorso, con la cassazione della sentenza in oggetto e rinvio ad altra sezione della commissione tributaria regionale del Lazio.

Quest’ultima – escluso che l’edificabilità sia venuta meno per il solo fatto della decadenza decennale del piano particolareggiato Legge Urbanistican. 1150 del 1942, ex art. 16 – dovrà verificare se l’area in oggetto fosse, al momento della compravendita, edificabile sulla base del sopravvenuto piano regolatore generale, in quanto dotato di carattere esaustivo ed attuativo di edificabilità, come stabilito dall’indirizzo giurisprudenziale di legittimità testè richiamato.

Il giudice di rinvio pronuncerà anche sulle spese del presente procedimento.

PQM

LA CORTE

accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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