Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24891 del 06/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 24891 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: GRECO ANTONIO

Condono – causa
preclusiva

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPC – SCCIEW DI PARTECIPAZICNI COOPERATIVE gpa, rappresentata e

difesa dall’avv. Giuseppe Sera ed elettivamente domiciliata in
Roma presso l’avv. Bruno Lo Giudice alla via Ottaviano n. 42;
– ricorrente –

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE,

Data pubblicazione: 06/11/2013

in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n.

74-s

12;
controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
della Campania n. 48/41/06, depositata il 21 aprile 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza dell’e febbraio 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udito l’avvocato dello Stato Pietro Garofoli per la
controricorrente e ricorrente incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Tommaso Basile, che ha concluso per il rigetto del
ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.

SVOLGDIENTO DEL PROCESSO

La spa SPC – Società di Partecipazioni Cooperative propone
ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti
della sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania che, rigettandone l’appello, ha ritenuto legittimo il
diniego del condono cd. automatico, ai sensi della legge 27
dicembre 2002, n. 289, per la presenza della causa preclusiva
prevista dall’art. 9, coma 14, costituita dall’essere stato
verbale di constatazione con esito positivo, nella specie il 2
dicembre 2002 nei confronti del legale rappresentante della
società.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso,
proponendo due motivi di ricorso incidentale.
MOTIVI DMA, DECISICNE

I ricorsi, siccome proposti nei confronti della medesima
decisione, vanno riuniti per essere definiti con unica pronuncia.
Con il primo motivo del ricorso principale la contribuente
deduce, lamentando violazione di legge, che il verbale di
constatazione avrebbe dovuto, a norma dell’art. 9, comma 14,
della legge n. 289 del 2002, essere notificato, e non
semplicemente consegnato.
Con il secondo motivo assume che, a norma del comma 2terdecies dell’art. 1 del d.l. 24 giugno 2003, n. 142, come
convertito nella legge 1 0 agosto 2003, n. 212, perché si
verifichi la causa ostativa prevista dal comma 14 dell’art. 9
della legge n. 289 del 2002, occorrerebbe sia stato notificato al
contribuente, entro il 12 agosto 2003, avviso di accertamento o
rettifica, pur in presenza di verbale di constatazione notificato
entro il 21 dicembre 2002.
Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione.
Con il secondo ed il primo motivo del ricorso incidentale
l’amministrazione deduce che, rispettivamente, la questione di
cui al secondo motivo del ricorso principale sarebbe stata posta
solo con l’appello e sarebbe perciò nuova, e che in ordine alla
rituale notifica del verbale di constatazione, affermata in primo
grado e non impugnata in appello, si sarebbe formato il giudicato
interno.

2

notificato prima dell’entrata in vigore della legge processo

Il primo motivo del ricorso principale è infondato.
Il processo verbale di constatazione “con esito positivo”,
la cui “notifica” preclude il ricorso alla fattispecie di
definizione automatica per gli anni pregressi prevista dall’art.
9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è l’atto con il quale, a
conclusione dell’indagine, si segnala all’ufficio finanziario,
per le valutazioni e le determinazioni a questo riservate,
l’esistenza di materia imponibile (Cass. n. 1554 del 2012).
verbale di constatazione è equipollente alla “notifica” richiesta
dal detto comma 14 dell’art. 9 della legge n.289 del 2002, “in
quanto la attestazione della avvenuta consegna, risultante dalla
sottoscrizione per ricevuta del PVC consegnato al contribuente è
idonea a soddisfare le esigenze di certezza sottese alla forma
speciale prescritta dal legislatore, ovvero la notificazione,
avendo la medesima efficacia di piena conoscenza dell’atto da
parte dell’interessato” (Cass. n. 14366 del 2011; ma cfr. già
Cass. n. 24913 del 2005 e n. 11243 del 2011 in relazione
all’analoga previsione di causa ostativa all’accertamento con
adesione regolato dal d. 1. n. 564 del 1994).
Il secondo motivo è del pari infondato, in quanto, secondo
l’orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, “in tema
di condono fiscale, la notifica del verbale di constatazione
costituisce causa ostativa al condono cd. tombale per anni
pregressi a norma dell’art. 9, coma 14, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, anche per i contribuenti che non abbiano ancora
ricevuto il conseguente avviso di accertamento alla data di
entrata in vigore dell’art. 1, coma 2-terdecies, del d.l. 24
giugno 2003, n. 143, introdotto dalla legge di conversione 1
agosto 2003, n. 212, poiché questa previsione ha la funzione di
precisare la portata del principio, escludendo l’efficacia
preclusiva del verbale previamente notificato laddove l’esito
positivo dello stesso sia smentito da una contraria
determinazione dell’ufficio impositore” (Cass. n. 13442 del
2012).
Il terzo motivo, con il quale si denuncia vizio di
motivazione, è inammissibile, non essendo corredato dal momento
di sintesi prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ.

Questa Corte ha chiarito corre la “consegna” del processo

rESENTE DA REGETn AzioN4E

AI SENSI

N. 131 TA. AL_. 3. – N. 5

Il ricorso principale va pertanto rigettato, assorbito AlikrakUkTREBUTAAIA
l’esame del ricorso incidentale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e si
liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il
ricorso incidentale.
Condanna la società contribuente al pagamento delle spese

a debito.
Così deciso in Roma 1’8 febbraio 2013.

del giudizio, liquidate in euro 5.000 oltre alle spese prenotate

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