Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24890 del 25/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 25/11/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 25/11/2011), n.24890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI ROCCABIANCA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio

dell’avvocato BELLI BRUNO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LUIGI ANGIELLO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TRENZANO, M.P.;

– intimati –

Nonchè da:

M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. G.

FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato MARESCA ARTURO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PEDRAZZOLI MARCELLO,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI ROCCABIANCA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio

dell’avvocato BELLI BRUNO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LUIGI ANGIELLO, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

COMUNE TRENZANO;

– intimato –

Nonchè da:

COMUNE TRENZANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA AQUILEIA 12, presso lo studio dell’avvocato

MORSILLO ANDREA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LASCIOLI MAURIZIO, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI ROCCABIANCA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio

dell’avvocato BELLI BRUNO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LUIGI ANGIELLO, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

M.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 844/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 03/06/2008 R.G.N. 1876/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

Udito l’Avvocato BRUNO BELLI;

udito l’Avvocato PEDRAZZOLI MARCELLO;

udito l’Avvocato MORSILLO ANDREA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso principale,

assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

FATTO E DIRITTO

M.P. fu assunta il 3 novembre 1997 dal Comune di Trenzano (BS) con la qualifica di istruttore direttivo contabile- economico; passata, a seguito di mobilità volontaria, al Comune di Roccabianca (PR), vi prese servizio il 29 giugno 1998; si assentò per malattia dal 20 luglio al 22 novembre 1998; l’il dicembre successivo l’amministrazione le sottopose per la firma il contratto di lavoro, con patto di prova; alla sua richiesta di un tempo per riflettere, in relazione all’inserzione del patto di prova, venne allontanata dal servizio.

Chiese al Tribunale di Parma, giudice del lavoro, di accertatore l’illegittimità del licenziamento, di ordinare la sua immediata reintegra con le mansioni di istruttore direttivo contabile economico; di condannare il comune di Roccabianca a pagare tutte le retribuzioni spettanti ed il risarcimento del danno, conseguente all’illegittimo demansionamento e all’illegittimo recesso, ivi compreso il danno alla professionalità, alla dignità della persona e biologico. In subordine chiese di essere riammessa in servizio alle dipendenze del Comune di Trenzano. Il Tribunale respinse la domanda, ritenendo che la delibera di assunzione avesse il valore di un atto di nomina; che il rapporto di lavoro dovesse essere costituito in forma scritta ad substantiam; che, non avendo la M. sottoscritto il contratto di assunzione con l’amministrazione ad quem, il rapporto dovesse essere qualificato come rapporto di fatto, disciplinato dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 36, comma 8, e, per gli enti locali, dalla 1. n. 3 del 1979, art. 5; che dall’art. 2126 cod. civ. non derivasse il diritto alla prosecuzione del rapporto.

La decisione fu confermata dalla Corte d’Appello di Bologna con sentenza 23 ottobre/28 novembre 2003 n. 362. Il giudice d’appello qualificò la mobilità volontaria come passaggio diretto che consente la costituzione, senza soluzione di continuità, di un nuovo e diverso rapporto di lavoro con altra amministrazione pubblica, senza l’espletamento di una nuova procedura concorsuale, implicante la estinzione del rapporto originario con l’amministrazione cedente.

Da tale ricostruzione fece derivare il rigetto dell’appello della M. e la declaratoria del difetto di giurisdizione sulla domanda subordinata (in accoglimento dell’appello incidentale del Comune di Trenzano).

La M. propose ricorso per Cassazione, con sei motivi, dei quali i primi cinque attinenti alla domanda principale, il sesto riguardante la declaratoria del difetto di giurisdizione sulla domanda subordinata di riammissione in servizio presso il Comune di Trenzano, questione per la quale la causa venne assegnata alle Sezioni Unite. La Corte osservò che la dottrina, già sotto la vigenza del D.Lgs. n. 29 del 1993, aveva qualificato in maniera pressochè unanime il fenomeno, denominato nel testo legislativo passaggio diretto, come modificazione meramente soggettiva del rapporto, con continuità del suo contenuto, e quindi come cessione di contratto e dichiarò di condividere e fare propria tale posizione: “Infatti la cessione del contratto, ammissibile anche per il contratto di lavoro (Cass. 6 novembre 1999 n. 12384), comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali (Cass. 5 novembre 2003 n. 16635, Cass. 6 dicembre 1995 n. 12576, Cass. 9 agosto 1990 n. 8098).

Tale qualificazione, aggiunse, è confermata da una serie di altri elementi normativi, analiticamente esaminati nella motivazione, a cominciare dal fatto che la L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 16, nel modificare il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 30 pur mantenendo la rubrica di “passaggio diretto”, nel testo della norma parla testualmente di “cessione del contratto”, così offrendo un elemento per la interpretazione dell’espressione atecnica “passaggio diretto” anche per il passato. Da tale premessa, le Sezioni unite trassero una serie di conseguenze: 1) la illegittimità della pretesa della stipulazione di un nuovo contratto di assunzione e di un nuovo patto di prova, giudicato inammissibile. 2) La “illegittimità del licenziamento per mancata sottoscrizione di patto di prova (peraltro preteso con efficacia retroattiva), e quindi la fondatezza, per quanto di ragione, dei primi tre motivi di ricorso, con i quali la M., denunciando violazione e falsa applicazione delle norme sopra esaminate, aveva censurato la sentenza impugnata nella parte in cui negava la qualificazione della mobilità volontaria come cessione del contratto e nella parte in cui aveva ritenuto necessaria la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro ed ammissibile un nuovo patto di prova, anche con effetto retroattivo. Sulla base di questa ricostruzione, la sentenza della Corte d’appello di Bologna venne cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze.

Quest’ultima, a seguito della riassunzione della M., in riforma della sentenza del Tribunale di Parma, 1) dichiarò la illegittimità del licenziamento; 2) ordinò la reintegrazione della lavoratrice; 3) condannò il Comune al risarcimento del danno mediante la corresponsione delle retribuzioni maturate dal momento della estinzione del rapporto, compresa la retribuzione di posizione;

4) condannò inoltre il Comune al pagamento degli interessi sulle somme rivalutate dalla maturazione al saldo; 5) nonchè alla regolarizzazione previdenziale; 6) condannò il Comune di Roccabianca al rimborso delle spese di tutti i gradi del giudizio, liquidate complessivamente in 14.000,00 Euro, di cui 8.000,00 per onorari e 6.000,00 per diritti. 7) compensò le spese relative al rapporto processuale con il Comune di Trenzano.

Contro tale decisione ricorre per cassazione il Comune di Roccabianca, articolando diciassette motivi.

La M. ha notificato e depositato controricorso con ricorso incidentale condizionato ed il Comune di Trenzano ha notificato e depositato controricorso con ricorso incidentale.

Il Comune di Roccabianca ha notificato e depositato controricorso nei confronti dei due ricorsi incidentali.

I motivi ricorso del Comune Roccabianca sono i seguenti:

Con il primo, denunziando Error in procedendo per difetto di motivazione 360 c.p.c., n. 5, si assume che la Corte di Firenze avrebbe emesso una sentenza che presenta un difetto di motivazione per erronea interpretazione della sentenza rescindente.

Con il secondo si denunzia violazione di legge costituita dagli artt. 384 e 394 c.p.c.. Nel quesito si specifica che, premesso che le Sezioni unite avevano affermato un principio di diritto per quanto di ragione, avendo il Comune riproposto eccezioni e domande, anzichè esaminarle la Corte di Firenze le aveva considerate in forza della decisione della Cassazione.

Con il terzo motivo si denunzia violazione di legge individuata negli art. 1418 e 1421 c.c. per omesso rilievo della nullità del contratto per violazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 33 e dell’art. 2096 c.c. La tesi è che la Corte avrebbe dovuto, anche d’ufficio, verificare la regolarità del procedimento di mobilità.

Con il quarto motivo si denunzia violazione di legge costituita dagli artt. 1418 e 1421 per omesso rilievo della nullità della cessione del contratto per violazione di norme imperative previste dalla L. n. 142 del 1992, art. 51, comma 3 e D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 2 perchè nella mobilità non sarebbero intervenuti i dirigenti, come dimostrano i documenti da cui si desume che gli atti furono compiuti da organi politici.

Con il quinto motivo si denunzia un ulteriore Error in procedendo per difetto di motivazione art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame delle questioni di nullità di un procedimento di mobilità fra enti pubblici per la non ricorrenza dei presupposti della mobilità stessa e per il mancato intervento dei dirigenti.

Questi primi cinque motivi devono essere esaminati congiuntamente, perchè sono intrinsecamente correlati. A parte, infatti, difetti specifici (il n. 4 manca di autosufficienza, il n. 1 e il 4, confondono error in procedendo con vizio di motivazione, il che li rende di per sè inammissibili), ripropongono tutti questioni già affrontate nella analitica motivazione delle Sezioni unite, che ha deciso sulla questione della qualificazione giuridica del passaggio della M. da un Comune all’altro, scandendone le conseguenze, non in astratto, ma con riferimento al caso specifico. Si tratta di questioni che non possono, quindi essere riaperte e rispetto alle quali la Corte di Firenze si è limitata ad una pronuncia assolutamente consequenziale. Con il sesto ed il settimo motivo si denunzia violazione di legge costituita dagli artt. 394, 414, 420, 434, 437 c.p.c. ed error in procedendo per difetto di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Si assume che la Corte avrebbe violato tali norme, in quanto, essendo stata proposta una domanda di condanna alla corresponsione di tutte le retribuzioni maturate dalla data del recesso fino all’effettiva reintegrazione in servizio, senza che fosse stata proposta una richiesta di mutatio libelli per gravi motivi, ha determinato il quantum della condanna. Il motivo è infondato perchè lo spettro della richiesta formulata in primo grado era tale da consentire la quantificazione. Il settimo motivo formula poi una censura che, come si è già messo in evidenza, è estranea all’ambito dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Con l’ottavo motivo si denunzia violazione degli artt. 213, 394, 414, 421, 437 c.p.c., perchè, in una fattispecie in cui solo in sede di rinvio l’attore ha quantificato le sue pretese, includendo le retribuzioni percipiende ed in particolare l’indennità di posizione organizzativa, il giudice avrebbe dovuto dichiarare tardiva ogni nuova produzione. Il motivo è infondato perchè si basa sulla premessa erronea posta nel sesto motivo.

Con il nono motivo si denunzia violazione dell’art. 18 st. lav. e dell’art. 1218 c.c., e segg., perchè il giudice avrebbe violato tali norme condannando il Comune al pagamento integrale (e non nella misura di 5 mensilità) delle retribuzioni maturate, in assenza di dolo o colpa del Comune, mentre invece avrebbe dovuto limitare la condanna alla misura minima prevista dallo stesso art. 18. Il motivo è infondato poichè la Corte ha fatto quanto precritto dall’art. 18 st. lav., sulla cui applicabilità al rapporto in esame neanche il ricorrente discute. La misura minima individuata dalla norma dello statuto ha un’altra funzione ed opera quando il periodo dal licenziamento illegittimo alla reintegrazione è così breve che la quantificazione scenderebbe al di sotto delle cinque mensilità.

Con il decimo, undicesimo ed il dodicesimo motivo si denunzia violazione degli artt. 414, 429, 434, 394, 112 c.p.c., nonchè del D.Lgs. 29 del 1993, art. 33 e dell’art. 1406 c.c. e segg. e dell’art. 18 st. lav. perchè il giudice ha incluso nel risarcimento del danno l’indennità di posizione organizzativa, nonostante che tale indennità non fosse stata richiesta nella domanda contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio e nonostante che la stessa non facesse parte del trattamento retributivo riconosciuto alla M. dal Comune cedente. Il motivo è infondato perchè, come si è detto, lo spettro della domanda era ampio e includeva, ai sensi dell’art.- 18 st. lav., tutte le voci della retribuzione globale di fatto percepita al momento del recesso, senza onere di specificazione delle singole voci, e la Corte ha ben spiegato che al momento del recesso operato dal Comune cessionario, la M. aveva acquisito il diritto alla corresponsione di tale voce retributiva.

Premesso che la Corte ha condannato il Comune a pagare alla lavoratrice gli “interessi sulle somme rivalutate dalla maturazione delle singole mensilità al saldo effettivo”, con il tredicesimo motivo si denunzia violazione della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, comma 36. Questo motivo è fondato. Cass. n. 16284 del 03/08/2005 ha affermato: La pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale n. 459 del 2000, per la quale il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi non trova applicazione per i crediti retributivi dei dipendenti privati, ancorchè maturati dopo il 31 dicembre 1994, non può trovare applicazione per i dipendenti di enti pubblici non economici, per i quali ricorrono, ancorchè i rapporti di lavoro risultino privatizzati, le “ragioni di contenimento della spesa pubblica” che giustificano la esclusione del cumulo tra rivalutazione ed interessi”. Per i dipendenti dei Comuni, al pari degli altri dipendenti di enti pubblici non economici, il cumulo di rivalutazione ed interessi, pertanto, non opera (cfr. anche Cass. n. 5140 del 2004 e n. 1112 del 2005).

Infondato è, invece, il quattordicesimo motivo, sempre in tema di interessi, con il quale si assume che la Corte avrebbe errato nel far decorrere gli interessi dalla maturazione del diritto e non invece dalla sentenza di reintegrazione che liquida il danno (Cfr. Cass. n. 4822 del 04/04/2002, e da Cass. n. 19467 del 20/09/2007).

Gli ultimi tre motivi del ricorso principale, concernono le spese del giudizio. Sullo stesso tema verte il ricorso incidentale condizionato della M. e il ricorso incidentale del Comune di Trenzano.

Con il quindicesimo motivo il Comune di Roccabianca denunzia violazione dell’art. 394 c.p.c., sostenendo che la decisione di appello della Corte d’appello di Bologna aveva compensato le spese di entrambi i gradi del giudizio e che la Cassazione, annullandola, ha rinviato alla Corte di Firenze per le spese del solo giudizio di cassazione.

Con il sedicesimo motivo si denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte avrebbe violato il principio fissato da tale norma perchè neanche la M. aveva richiesto la liquidazione delle spese dei gradi di merito.

Con il diciassettesimo motiva si denunzia violazione dell’art. 91 c.p.c. perchè la Corte ha proceduto ad una liquidazione complessiva delle spese, che non ne consente il controllo.

Con il suo ricorso incidentale condizionato (all’accoglimento del ricorso del Comune nella parte relativa alle spese del giudizio), la M. ha denunziato violazione degli artt. 394, 112, 91 c.p.c. e dell’art. 75 disp. att. c.p.c.. Con il quesito si chiede di stabilire se il giudice di rinvio, anzichè liquidare come ha fatto le spese con una somma complessiva, inferiore a quanto richiesto, non avesse l’obbligo di decidere secondo il principio della domanda e nel ridurre le spese non dovesse procedere in modo analitico per consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione relativamente a ciascuna fase processuale e in particolare a quelle per cui è stata formulata la domanda.

Sulla base di tale quesito la M. ha chiesto, che questa Corte, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanni il Comune alla rifusione delle spese o che la sentenza della Corte di Firenze sul punto venga cassata con rinvio ad altro giudice.

Infine, il Comune di Trenzano, nel suo ricorso incidentale, chiede la condanna del Comune di Roccabianca e della M., in via solidale tra loro, alla rifusione delle spese di lite del giudizio di cassazione a Sezioni unite, del giudizio di rinvio e del presente giudizio. Il quesito è il seguente: “può il giudice compensare le spese di lite nei confronti della parte chiamata in causa ai soli fini del litisconsorzio necessario senza che vi sia stata soccombenza?”.

Quest’ultimo motivo, formulato dal Comune di Trenzano, è inammissibile, perchè non vengono specificate le norme e i principi di diritto che la Corte di Firenze avrebbe violato e perchè il quesito su riportato è del tutto generico. Il ricorso del Comune di Trenzano è pertanto inammissibile.

Il quindicesimo motivo del ricorso principale del Comune di Roccabianca è infondato. Si denunzia violazione dell’art. 394 c.p.c., sostenendo che la prima decisione di appello, quella della Corte d’appello di Bologna, annullata dalla Cassazione, aveva compensato le spese di entrambi i gradi del giudizio e che la Cassazione, annullandola, ha rinviato alla Corte di Firenze per le spese del solo giudizio di cassazione.

L’affermazione non è fondata perchè le Sezioni unite usano l’espressione “cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Firenze”. Non limitano pertanto la liquidazione delle spese solo a quelle di Cassazione, oltre che di rinvio, nè avrebbero potuto farlo, posto che la sentenza impugnata veniva cassata. Il rinvio al giudice di merito anche per le spese comprendeva quindi la decisione sulle spese di tutti i gradi del giudizio.

Manifestamente infondato è anche il sedicesimo motivo con il quale si denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte avrebbe violato il principio fissato da tale norma perchè neanche la M. aveva richiesto la liquidazione delle spese dei gradi di merito. La decisione sulle spese deriva da un automatismo legislativo che non richiede una specifica domanda.

E’ invece fondato il diciassettesimo motivo. Questa Corte ha costantemente precisato che “in tema di spese processuali, il giudice, nel pronunciare la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese e degli onorari, in favore della controparte, deve liquidarne l’ammontare separatamente, distinguendo diritti ed onorari. Non sono conformi alla legge liquidazioni generiche ed omnicomprensive, in quanto non consentono il controllo sulla correttezza della liquidazione (Così: Cass. n. 6338 del 10/03/2008, ma cfr. anche Cass. n. 17028 del 2006, n. 5318 del 2007, n. 16993 del 2007). Questa necessità di specificazione comporta che devono essere parimenti liquidate in modo distinto le spese di ciascun grado del giudizio. La giurisprudenza sul punto è risalente nel tempo e non è stata mai contraddetta, stante le evidenti ragioni di fondo che impongono questa scelta (cfr. Cass. n. 1889 del 12/06/1968: “E arbitraria la liquidazione delle spese, delle competenze di procuratore e degli onorari di avvocato, fatta senza distinzione fra il giudizio di primo grado ed il giudizio di secondo grado, e senza tenere distinte le somme per spese, competenze ed onorari).

La sentenza della Corte di Firenze non ha rispettato tale regola. Nè in dispositivo, nè in motivazione ha proceduto alla necessaria specificazione per ciascun grado del giudizio.

Parimenti fondato è il ricorso incidentale della M., la quale lamenta la riduzione delle spese, sulla premessa, analoga a quella del ricorrente principale, di non aver potuto controllore i criteri di calcolo delle spese e, di conseguenza, le ragioni per le quali sono state ridotte le richieste della sua nota.

Le spese pertanto dovranno essere riliquidate.

In conclusione, rigettati tutti gli altri motivi, devono essere accolti solo il tredicesimo e il diciassettesimo motivo del ricorso principale, nonchè l’unico motivo del ricorso incidentale della M. condizionato all’accoglimento del ricorso principale in materia di spese. Mentre è inammissibile il ricorso incidentale del Comune di Trenzano.

L’accoglimento dei motivi su indicati comporta la cassazione della sentenza in relazione ai motivi accolti. Per il resto la sentenza rimane ferma.

E’ possibile, poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidere la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c..

Di conseguenza, in accoglimento del tredicesimo motivo, deve essere esclusa la condanna del Comune di Roccabianca alla corresponsione degli interessi “sulle somme rivalutate”. Gli interessi dovranno essere calcolati sul capitale non rivalutato.

Quanto alle spese, in accoglimento dei motivi su indicati, le stesse vengono liquidate in questa sede, distinte per ciascun grado del giudizio, come da dispositivo.

Le spese di questo giudizio di Cassazione della M. devono essere poste a carico del Comune di Roccabianca, che perde il giudizio, salvo una lieve modifica della decisione che non è di rilievo tale da incidere sulla ripartizione delle spese. Le spese del Comune di Trenzano, il cui ricorso viene dichiarato inammissibile, devono essere compensate.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi. Accoglie il tredicesimo ed il diciassettesimo motivo del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato della M.. Rigetta il ricorso principale con riferimento agli altri motivi. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale del Comune di Trenzano.

In relazione ai motivi accolti, cassa la sentenza impugnata: a) nella parte in cui ha condannato il Comune di Roccabianca anche al pagamento degli interessi sul capitale rivalutato; b) nella parte in cui ha liquidato le spese del giudizio. Decidendo la causa nel merito, in relazione ai motivi accolti, condanna il Comune di Roccabianca a corrispondere gli interessi legali sul solo capitale, senza rivalutazione. Condanna il Comune di Roccabianca a rifondere alla M. le spese dei vari gradi del giudizio liquidate come segue. 1) Giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Parma: Euro 3.000,00, di cui 25,00 per spese borsuali e 2.000,00 per onorari, il resto per diritti, oltre IVA, CPA e spese generali: 2) giudizio dinanzi alla Corte d’appello di Bologna: Euro 3.500,00, di cui 25,00 per spese borsuali e 2.300,00 per onorari, il resto per diritti, oltre IVA, CPA e spese generali; 3) giudizio dinanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione: Euro 4.000,00 di cui 3.960,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali; 4) giudizio di rinvio dinanzi alla Corte d’appello di Firenze: Euro 3.500,00, di cui 25,00 per spese borsuali e 2.400,00 per onorari, il resto per diritti, oltre IVA, CPA e spese generali; 5) secondo giudizio di Cassazione:

Euro 4.000,00 di cui 3.960,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali. Compensa le spese relative al ricorso del Comune di Trenzano.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

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