Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24890 del 20/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/10/2017, (ud. 09/05/2017, dep.20/10/2017),  n. 24890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23447/2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

MARESCA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6188/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/10/2011 R.G.N. 11313/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato COSENTINO VALERIA per delega orale Avvocato MARESCA

ARTURO;

udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 6188/2011, depositata il 21 ottobre 2011, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato illegittimo il trasferimento ad (OMISSIS), comunicato con lettera 19/6/2006, di P.R., dipendente a tempo indeterminato di Poste Italiane S.p.A. in virtù di sentenza in data 7/3/2006 di conversione di precedente rapporto a termine (con svolgimento di mansioni di recapito presso l’Ufficio di Roma – (OMISSIS)), osservando come la S.p.A. Poste Italiane, pur gravata del relativo onere, non avesse comprovato la sussistenza ex art. 2103 c.c., di effettive ragioni tecniche, organizzative o produttive.

2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la società con tre motivi, assistiti da memoria; la lavoratrice ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

1. Con il primo motivo la S.p.A. Poste Italiane censura la sentenza impugnata, per omessa e insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nella parte in cui la Corte territoriale ha rilevato come, nel caso di specie, la società appellante non avesse “fornito alcuna specificazione circa il periodo cui si sarebbe riferita la dedotta eccedenza di organico presso gli uffici di Roma, se al momento della sentenza favorevole alla lavoratrice, ovvero a quello successivo dell’invito a riprendere il rapporto ovvero, ancora, a quello ulteriormente successivo dell’effettiva riammissione in servizio”, deducendo di avere specificato, e fin dalla costituzione nel primo grado di giudizio, che la verifica della condizione eccedentaria degli Uffici siti nel Comune di Roma era stata effettuata al momento del ripristino del rapporto, in conformità a quanto stabilito dall’Accordo sindacale del 29 luglio 2004.

Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata, per omessa e insufficiente motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nella parte in cui la Corte territoriale ha rilevato come, nel caso di specie, “pur potendosi ritenere valido l’accordo sindacale del 29 luglio 2004”, la società appellante non avesse tuttavia “allegato e dimostrato le circostanze di fatto in base alle quali poter affermare che” fosse stata “correttamente seguita la procedura indicata dal predetto accordo sindacale”, deducendo di aver dato conto, nella memoria difensiva del primo grado di giudizio, delle ragioni che avevano determinato il trasferimento della lavoratrice e della loro corrispondenza alle previsioni dell’Accordo nonchè di avere articolato, a tale riguardo, specifici capitoli di prova testimoniale, peraltro non ammessi, senza alcuna motivazione, dal giudice di appello, davanti al quale erano stati riproposti.

Con il terzo motivo, con il quale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2103,2697 c.c. e art. 37 CCNL 11 luglio 2003, la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui la Corte territoriale ha osservato come, essendo stata la dipendente trasferita ad (OMISSIS), “sarebbe stata necessaria anche la dimostrazione che non era possibile fare ricorso agli altri criteri di priorità, che indicano in sequenza gli uffici siti nella medesima provincia, nella medesima regione e successivamente nelle regioni limitrofe”, deducendo al riguardo che il controllo giudiziale sulla legittimità del trasferimento del lavoratore, stante l’insindacabilità della scelta imprenditoriale tra più soluzioni organizzative, deve limitarsi all’accertamento dell’esistenza delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive; deducendo, inoltre, che il datore di lavoro non ha alcun obbligo di confronto tra i vari dipendenti ai fini della individuazione del lavoratore da trasferire e che la P. non aveva comunicato alcun impedimento, di cui tener conto ai sensi della disciplina collettiva, alla ripresa del servizio presso l’Ufficio postale cui era stata destinata.

2. Il ricorso risulta inammissibile.

2.1. Con esso, infatti, vengono censurate dalla società solo talune parti del percorso logico-argomentativo seguito dalla Corte per giungere alle proprie conclusioni (di rigetto del gravame e di conseguente conferma della sentenza di primo grado) ma non anche quella parte della motivazione della sentenza impugnata, peraltro idonea e sufficiente a sorreggere in via autonoma la decisione, in cui il giudice di appello ha osservato come la lavoratrice, pur non essendone onerata, avesse “indicato con estrema precisione, nome per nome e tempo per tempo, tutta una serie di lavoratori a tempo determinato riammessi in servizio in uffici siti nel comune di Roma, nei comuni della provincia di Roma e della regione Lazio, sia dopo l’emanazione del dispositivo di sentenza che aveva disposto la riammissione in servizio della ricorrente e prima della lettera di richiamo di costei in servizio; altri ne ha indicati ammessi in servizio successivamente a detta lettera di convocazione ed altri successivamente all’effettiva sua riammissione in servizio; altri ancora ne ha indicati, con riferimento al personale trasferito da altre sedi negli stessi periodi, presso uffici postali siti in Roma o nelle altre province del Lazio”; e altresì rilevato come “anche a tale riguardo la società appellante non” avesse “fornito adeguate spiegazioni”, non dando conto delle ragioni per le quali detti lavoratori fossero stati preferiti nell’assegnazione all’appellata e senza che potesse trovare ingresso la dedotta prova testimoniale, in quanto “le circostanze indicate nella memoria di costituzione di primo grado non contenevano alcun riferimento agli elementi necessari, come sopra indicati, per verificare la legittimità del disposto trasferimento” (cfr. sentenza impugnata, pp. 6-7).

2.2. Come ripetutamente precisato da questa Corte, “ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza” (cfr., fra le molte, Cass. n. 3386/2011).

Ed ancora: “il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione” (Sez. U n. 7931/2013).

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Di esse deve essere disposta la distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell’avv. Roberto Rizzo, come da sua dichiarazione e richiesta.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell’avv. Roberto Rizzo.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2017

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