Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24890 del 09/10/2018

Cassazione civile sez. II, 09/10/2018, (ud. 16/02/2018, dep. 09/10/2018), n.24890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6428-2014 proposto da:

FERROVIE DEL MOTTARONE s.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA B. TORTOLINI 34,

presso lo studio dell’avvocato NICOLO’ PAOLETTI, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati GIORGIO RAZETO, GIUSEPPE GREPPI;

– ricorrente –

contro

REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente della Regione pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14

A/4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO PIOVANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1749/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 13/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/02/2018 dal Consigliere RAFFAELE SABATO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con citazione notificata il 5 ottobre 2007 la regione Piemonte ha convenuto la Ferrovie del Mottarone s.r.l. innanzi al tribunale di Verbania chiedendo condannarsi la stessa alla restituzione del piazzale antistante la stazione di arrivo della funivia nonchè di porzioni immobiliari contigue alla stazione intermedia, assumendo scaduta il 31 dicembre 1996 la concessione in uso autorizzata con convenzione di cui al R.D. 4 luglio 1909, n. 613, prima Concernente linea ferroviaria a trazione elettrica e poi giusta D.M. 27 giugno 1964 impianto funiscioviario – che detti immobili afferissero al complesso costituente la funivia o in subordine costituissero pertinenze, per cui andassero restituiti oggi alla regione al pari dei beni costituenti la funivia restituiti con verbale del 31 dicembre 1996.

2. Sulla resistenza della società convenuta, con sentenza depositata il 25 gennaio 2010 il tribunale ha rigettato le domande attrici.

3. Adita dalla regione Piemonte, sulla resistenza della s.r.l. la corte d’appello di Torino con sentenza depositata il 13 agosto 2013 ha riformato la sentenza del tribunale, accertando che le porzioni immobiliari oggetto di causa afferiscono al complesso dei beni costituenti la funivia e condannando la s.r.l. alla restituzione.

4. A sostegno della decisione la corte territoriale ha considerato che il rapporto fosse regolato, nonostante la trasformazione in funivia dell’originaria “tranvia extra-urbana (OMISSIS)”, dall’atto di concessione di cui al R.D. 4 luglio 1909, n. 613, richiamato nel D.M. del 1964 relativo alla trasformazione; poichè l’art. 6, comma 1, della concessione rinvia alla L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 248 disponendo quest’ultima norma – poi ripresa del R.D. 9 maggio 1912, n. 1447, art. 186 – che alla “scadenza i concessionari (dovranno) consegnare al governo in buono stato la strada ferrata, le opere componenti la medesima e le sue dipendenze, quali sono l’armamento della via, le stazioni con le fabbriche tutte che vi sono comprese, le rimesse, i magazzini, le officine, le tettoie e i rilevati di caricamento e scaricamento, le case e casotti di guardia, gli uffizi delle esazioni, le macchine fisse e in generale qualunque altro immobile che non abbia per destinazione distinta e speciale il servizio dei trasporti”, la corte d’appello ha concluso che il subentro dello stato (e ora della regione) dovesse riguardare qualsiasi immobile, anche privo di una destinazione distinta e speciale al servizio dei trasporti, comunque in rapporto con il complesso dei beni costituenti l’impianto, ancorchè non necessario per il funzionamento di esso. Ha soggiunto la corte pedemontana che le disposizioni in parola sono coerenti con l’impianto del codice civile del 1865, allora vigente, che non disciplinava le pertinenze ma conosceva la figura degli immobili per destinazione.

La corte d’appello ha poi considerato separatamente per ciascun mappale (area antistante la stazione di arrivo, destinata a parcheggio; aree contigue alla stazione intermedia) i loro caratteri di continuità, strumentalità e utilità a favore delle stazioni, riscontrando in essi il carattere di dipendenza atto a far rientrare gli stessi nell’ambito applicativo della citata disposizione in materia di restituzione; ciò anche mediante considerazione di planimetrie riprodotte in sentenza.

Infine la corte d’appello ha ritenuto che la natura di dipendenze delle aree rispetto all’impianto fosse confermata dalla circostanza che l’acquisto di esse sia avvenuto mediante permuta con aree già costituenti il sedime della ferrovia dismessa (c.d. “recuperi”), in un caso (quanto al piazzale della stazione di arrivo) con espressa obbligazione nel rogito di destinazione al servizio della funivia. La Ferrovie del Mottarone s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria. La regione Piemonte ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce “inesistenza del rapporto di dipendenza dei terreni”, violazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 248 (rectius, adde allegato F), R.D. 9 maggio 1912, n. 1447, art. 186 e dell’art. 2697 c.c., oltre che “motivazione. apparente, illogica e contraddittoria”. Con il motivo la ricorrente contesta il rapporto di dipendenza tra gli immobili controversi e l’impianto di funivia, svolgendo considerazioni in particolare circa il parcheggio esterno alla stazione d’arrivo, la cui indipendenza sarebbe evidenziata tra l’altro dal fatto che “non ha alcun senso prendere la macchina, portarla in cima al (OMISSIS)… e poi tornare a valle cori la funivia, abbandonando l’auto. Non si conosce alcuna persona sana di mente che si comporterebbe in questo modo, poichè normalmente si fa all’inverso” (p. 6 del ricorso). L’area sarebbe piuttosto dipendenza dell’albergo e degli esercizi commerciali situati nei pressi della stazione d’arrivo. Sarebbe fuorviante la planimetria inserita in sentenza, unilateralmente predisposta e prodotta dalla regione Piemonte, in quanto non fa comprendere che il parcheggio si trova su un terreno indipendente da quello della stazione di arrivo. Analogo discorso viene svolto per quanto concerne il cespite contiguo alla stazione intermedia, per il quale la corte d’appello avrebbe identificato il rapporto di dipendenza con la semplice contiguità.

1.1. Il motivo è inammissibile. Esso, infatti, si limita a criticare nel merito la soluzione offerta dalla corte territoriale, senza in alcun modo evidenziare in quali luoghi la decisione impugnata sia contraria alle disposizioni di legge o contenga motivazione meramente apparente; quanto alla contraddittorietà e all’illogicità della motivazione, che pure la parte ricorrente non si fa carico di argomentare, i vizi stessi, quand’anche sussistenti, non sarebbero deducibili alla luce del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. di seguito).

1.2. Al riguardo, va richiamato che il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge assegnata a questa corte dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 65), mentre l’allegazione (come nel caso di specie) di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, vizio che, essendo stata la sentenza ò impugnata depositata successivamente all’11/9/2012, è declinato nel presente procedimento ratione temporis secondo il testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 successivo alla modifica di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, che limita al minimo costituzionale dell'”omesso esame” di fatti storici il controllo sulla motivazione (con la conseguenza che lp critiche alla motivazione, in assenza di indicazione di effettivi “fatti storici” del tutto trascurati nel motivo, sono ulteriormente inammissibili, avendo la ricorrente meramente dedotto una diversa soluzione da offrire circa il sussistere o non sussistere del rapporto di dipendenza tra impianto e immobili).

1.3. Orbene, nel caso di specie, fermo restando che nessuna erronea applicazione della legge la corte d’appello ha posto in essere, avendo fatto corretto governo della disciplina in tema di pertinenze, quale accolta nell’ordinamento precedentemente all’introduzione della nozione nel codice del 1942, e alla sua specifica applicazione in tema di “dipendenze” di cui alla L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, art. 248 in particolare va rilevato come la ratio decidendi adottata sia consistita nell’essere emersa con certezza la relazione tra cosa principale e cosa accessoria, desunta da una serie di elementi, che la ricorrente tenta di smentire solo con argomenti fallaci (quale l’esempio dell’automobilista che utilizza la funivia per scendere a valle) o di incerta rilevanza (la provenienza della planimetria allegata alla sentenza). Quanto poi alla censura di vizio di motivazione, al di là della circostanza che di nessun fatto storico il motivo indica la totale pretermissione da parte della corte d’appello, va richiamato che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa (nel caso di specie, in sostanza, i comportamenti di destinazione al servizio della cosa principale), sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzè probatorie (Cass. sez. U, n. 8053 del 07/04/2014).

2. Con il secondo motivo si deduce “irrilevanza dell’acquisto mediante recuperi e del concorso dello Stato nel finanziamento dell’opera” violazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 248 (rectius, adde allegato F), del R.D. 9 maggio 1912, n. 1447, art. 186 e dell’art. 2697 c.c., oltre che “motivazione apparente”. Si assume che la corte d’appello abbia dato rilevanza anche al fatto che alcune delle aree in contestazione provenissero da cessione di proprietà immobiliari definite “recuperi” e avessero goduto della finanziamento pubblico statale, oltre che a una dichiarazione d’impegno delle Ferrovie nei confronti di altri soggetti. Si deduce che l’unico elemento decisivo fosse il “fatto oggettivo della dipendenza dei terreni rispetto all’impianto”, per cui una volta dimostrata l’inesistenza di tale rapporto i fatti considerati sarebbero privi di rilievo.

2.1. Anche tale motivo è inammissibile. Esso non dà conto delle ragioni per le quali l’avere eventualmente la corte d’appello tenuto conto dei predetti elementi fattuali costituirebbe violazione di legge o motivazione apparente. Si tratta, in effetti, anche in questo caso di una contestazione nel merito dell’pccertamento dei fatti insindacabilmente effettuato dalla corte territoriale, non censurabile se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, parametri cui solo nella rubrica del motivo la ricorrente si richiama.

3. In definitiva, il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente alle spese come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

PQM

la corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione a favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 4.500 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 16 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2018

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