Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24890 del 06/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 06/12/2016), n.24890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29218/2010 proposto da:

GAETANO MOBILI DUE SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 91, presso

lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARIO CARA giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VERBANIA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA G.B. MORGAGNI 2A, presso lo studio

dell’avvocato UMBERTO SEGARELLI, rappresentato e difeso

dall’avvocato DONATO ANTONUCCI giusta delega in calce;

AGENZIA DEL TERRITORIO UFFICIO PROVINCIALE DI VERBANO CUSIO OSSOLA in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 52/2010 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 23/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato LUCISANO che insiste

sull’accoglimento dei motivi di ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato LA GRECA che ha chiesto

l’inammissibilità;

è comparso l’Avvocato ANTONUCCI che ha chiesto il rigetto del

ricorso principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

La Gaetano Mobili Due srl propone nove articolati motivi di ricorso avverso la sentenza n. 52/29/10 del 23 settembre 2010 con la quale la commissione tributaria regionale di Torino, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento per Ici 2003 notificatole nell’ottobre 2008 dal Comune di Verbania, in esito a denuncia di variazione catastale ed attribuzione di rendita, in relazione ad un opificio (categoria catastale D1) in sua proprietà.

Resistono con controricorso il Comune di Verbania e l’agenzia del territorio (ora delle entrate).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1.1 Con il primo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) – violazione e “mancata” applicazione degli articoli: – R.D.L. n. 652 del 1939 , art. 9, comma 1, artt. 10 e 23; L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 1; D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 65, comma 2; L. n. 342 del 2000, art. 74; D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62.

Per non avere la commissione tributaria regionale rilevato che: – la nuova classificazione con rendita catastale, contrariamente a quanto affermato in sentenza, non era stata notificata mediante pubblicazione all’albo pretorio del Comune; – per gli immobili a destinazione speciale, come quello dedotto in giudizio, suscettibili di stima diretta, l’atto di classamento richiedeva una congrua motivazione sui criteri e le fonti di determinazione valutativa adottati, nella specie inesistente; – in assenza di previa notifica dell’atto di classamento, doveva ritenersi nullo lo stesso avviso di accertamento Ici che su di esso si basava; – all’atto di classamento non era stata allegata la perizia di stima dell’immobile, prodotta dall’agenzia del territorio soltanto nel secondo grado di giudizio.

p. 1.2 Il motivo non può trovare accoglimento in nessuno dei profili nei quali si articola.

Va intanto premesso che esso viene rubricato anche con richiamo al n. 5) dell’art. 360 c.p.c., comma 1, senza peraltro che venga specificamente esplicitato alcun profilo di carenza motivazionale. Non viene enucleata, in particolare, alcuna lacuna di natura espositiva e logico-giuridica nella sentenza impugnata, e nemmeno vengono individuati i singoli passaggi decisionali che attesterebbero, al di là dell’asserita violazione o falsa applicazione normativa, una insufficiente, omessa o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo e controverso di causa. Ciò depone senz’altro per l’inammissibilità della doglianza. Non solo perchè indebitamente cumulata e sovrapposta a quella concernente il n. 3) dell’art. 360 c.p.c., ma anche perchè intrinsecamente ed irrimediabilmente astratta e generica nella sua solo nominale evocazione del n. 5) dell’art. 360 cit.; e nell’assenza di qualsivoglia aderenza e specificazione al tenore motivazionale della sentenza di secondo grado che si vorrebbe censurare. Va poi fin d’ora osservato che identica valutazione di inammissibilità dovrà essere svolta anche con riguardo a tutti gli altri motivi del presente ricorso, nella parte in cui fanno anch’essi indistinto richiamo ad un vizio motivazionale non meglio circoscritto, nè specificato, nè mirato sulla concretezza della fattispecie.

p. 1.3 Venendo alla doglianza di violazione normativa, il motivo è infondato.

Per quanto concerne l’avvenuta pubblicazione in albo pretorio della nuova classificazione con rendita catastale, va considerato che si tratta di circostanza meramente fattuale che il giudice territoriale ha specificamente affrontato, e risolto in senso contrario a quanto vorrebbe la società ricorrente. Si afferma infatti in sentenza che la pubblicazione nell’albo pretorio del Comune era comprovatamente avvenuta; come certificato, tra il resto, “dall’estratto del registro delle pubblicazioni, controvertibile solo con querela di falso” (sent. pag. 4). Orbene, l’esito di questo accertamento di merito – ancorato alle produzioni documentali ed alla efficacia di piena prova dell’atto pubblico – non può essere sindacato in questa sede. Tanto più in mancanza, per le indicate ragioni, di una valida censura di natura motivazionale e, inoltre, di una doglianza mirata specificamente a contestare la ratio decisoria concernente l’intangibilità delle risultanze del registro delle pubblicazioni se non mediante querela di falso (che neppure si allega essere stata presentata).

Per quanto concerne la motivazione dell’atto di classamento, va intanto osservato come la procedura adottata dall’agenzia del territorio sia conforme al principio, ancora recentemente affermato da questa corte di legittimità (Cass. n. 3103 del 16/02/2015), secondo cui: “il canone determinativo del classamento e della conseguente attribuzione della rendita catastale per gli immobili di categoria D/1 deve basarsi, a norma del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142 e del D.P.R. 22 dicembre 1987, n. 917, art. 34, sulla stima diretta, che tenga conto delle caratteristiche del bene, potendo allo scopo essere desunte anche dalle risultanze documentali a disposizione dell’Ufficio, senza necessità di sopralluogo”. Nel caso di specie è pacifico che il classamento con attribuzione di rendita si sia posto all’esito di una stima diretta (basata sul valore di mercato con comparazione di beni similari), poi recepita nell’avviso di accertamento con classamento catastale e, come osservato dal giudice di merito con affermazione qui insindacabile, “depositata agli atti dell’ufficio e sempre stata accessibile alla proprietà, che poteva liberamente consultarla in qualsiasi momento” (sent. pag. 4); e ciò ben prima ed indipendentemente dalla sua produzione in giudizio da parte dell’amministrazione finanziaria. Va d’altra parte considerato che il classamento in oggetto è avvenuto, come evincibile dalla stessa narrativa di parte ricorrente, con modalità partecipative, e sulla base della dichiarazione della parte, posta in raffronto agli elementi tecnici stabiliti dall’ufficio. Su tale presupposto non si ritiene che la commissione tributaria regionale incorra nella lamentata violazione normativa allorquando afferma la congruità, nella concretezza della fattispecie, della motivazione dell’atto di classamento catastale, in quanto: – basato su stima diretta posta a disposizione del contribuente nell’ambito di una fase istruttoria che ha direttamente coinvolto anche quest’ultimo e le sue prerogative di tutela; – recante tutte le indicazioni necessarie, anche in ottica difensiva del contribuente stesso, quanto a consistenza, categoria e classe di accatastamento (così Cass. 14101/10; Cass. 2268/14 ed altre).

Per quanto concerne la mancata previa notificazione dell’atto di classamento, con conseguente asserita nullità dell’avviso di accertamento Ici che su di esso si è basato, basterà osservare che la classificazione in oggetto è stata attribuita (ottobre 99) prima del 1 gennaio 2000 (come da pubblicazione sull’albo pretorio), con conseguente applicabilità della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3, la cui seconda parte stabilisce che: “I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita. Dall’avvenuta notificazione decorre il termine per proporre il ricorso di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 3 e successive modificazioni”. Ne consegue che correttamente è stata esclusa l’invalidità, per tale ragione, dell’avviso di accertamento; posto che esso, nella concretezza della fattispecie, valeva anche ai fini della notificazione dell’atto di classamento catastale, con rimessione in termini ex lege del contribuente quanto a proposizione dell’impugnativa. Alla luce del chiaro disposto normativo, in definitiva, nessun effetto pregiudizievole poteva scaturire in capo al contribuente dalla mancata notificazione diretta del classamento prima ed indipendentemente dalla notificazione dell’atto prettamente impositivo. Ed anche questa conclusione si pone in linea con l’orientamento di legittimità in materia, secondo cui: “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale, emessi anteriormente alla data dell’1 gennaio 2000 (a partire dalla quale l’efficacia dei medesimi decorre dalla loro notificazione, ai sensi della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1), sono dotati di immediata operatività, anche in assenza di comunicazione o notificazione al contribuente, ferma restando la loro impugnabilità unitamente all’avviso di liquidazione dell’imposta” (Cass. 22571/04; così Cass. 1196/05). Impugnabilità che è stata, nella specie, ampiamente esperita dalla società contribuente.

Per quanto concerne, infine, la mancata allegazione della perizia estimativa dell’immobile (all’esito del procedimento di stima diretta), si richiama quanto poc’anzi osservato sulla ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito, e sulle peculiari modalità conoscitive ed istruttorie della procedura accertativa qui seguite.

p. 2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) – violazione e mancata applicazione dei seguenti articoli: – L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 181; L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161.

Per avere la commissione tributaria regionale omesso ogni pronuncia sull’eccezione di carenza, in capo al funzionario dell’ente comunale che aveva sottoscritto l’avviso, dei requisiti richiesti dalla legge (possesso di un titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado; frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione; superamento dell’esame di idoneità).

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione o mancata applicazione degli articoli: – D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50, commi 2 e 3, art. 107, commi 2 e 3; – L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161; – D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62.

Per non avere la commissione tributaria regionale pronunciato sull’eccezione di difetto di legittimazione del sottoscrittore l’avviso di accertamento, non risultando allegata nè la delibera di investitura della giunta comunale nè un provvedimento motivato del sindaco di attribuzione di funzioni in materia fiscale; nemmeno, risultava l’effettiva sussistenza in capo al medesimo della qualifica dirigenziale.

Questi due motivi di ricorso vanno trattati unitariamente per la loro intima connessione.

Essi non possono trovare accoglimento, risultando finanche inammissibili nel loro nucleo portante; vale a dire, là dove lamentano sostanzialmente una omessa pronuncia non già quale error in procedendo o vizio di attività in ipotesi rilevante ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì quale error in judicando, ovvero (ma, come detto, solo in rubrica) quale vizio di omessa motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Ebbene, ferma tale premessa, non può che prendersi atto di come la commissione regionale – anche in tal caso all’esito di un accertamento fattuale qui non sindacabile – abbia comunque appurato (sent. pag. 5) come l’atto di accertamento fosse stato “legittimamente sottoscritto dal funzionario all’uopo delegato con la Delib. GC 2 settembre 2004, n. 326, richiamata in premessa e non allegata in quanto non ne costituisce motivazione”; ciò in conformità a quanto stabilito, ratione temporis, dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11 e dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162. A fronte di tale emergenza, le doglianze in esame si limitano a porre apoditticamente in dubbio l’investitura e la legittimazione del funzionario che ha emanato l’atto (individuabile nella persona della Dott.sa M.); sulla base di un’istanza puramente esplorativa ed avulsa dall’assolvimento di qualsivoglia onere probatorio, o quantomeno di rilevanza indiziaria, circa il fondamento della contestazione mossa.

p. 3. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5); – violazione o mancata applicazione degli articoli: – L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162; – art. 2697 c.c.; – D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 124, comma 1; – D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62.

Per non avere la commissione tributaria regionale rilevato la nullità dell’avviso di accertamento, in quanto riportante la delibera della giunta comunale di riferimento Ici soltanto nella sua parte dispositiva, e non motiva; nè risultava che tale delibera atto di contenuto collettivo, ma non normativo o generale – fosse stata ritualmente pubblicata nell’albo pretorio del Comune.

La doglianza è mal posta, atteso che la Delib. comunale di regolamentazione dell’Ici non doveva costituire parte integrante della motivazione dell’atto impositivo; con la conseguenza che essa, regolarmente richiamata in quest’ultimo nei suoi estremi di emanazione e nel suo contenuto dispositivo rilevante ai fini dell’accertamento in questione, non doveva essere necessariamente riprodotta anche nella sua parte motiva.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla società contribuente, pertanto, tale mancata riproduzione non incide sulla validità dell’avviso di accertamento (segnatamente sotto il profilo della congruità della sua motivazione); e ciò ben si spiega in ragione del fatto che tale delibera aveva portata generale e normativa, di natura sostanzialmente tariffaria e regolamentare. Con la conseguenza di essere assistita, all’esito della sua pubblicazione nelle forme di legge e di statuto (che il giudice di merito dà per osservate: pag.5), da un regime di pubblicità legale per il contribuente; al quale è fatto onere di conoscenza (così Cass. 22197/04, proprio in tema di delibera comunale Ici).

p. 4.1 Con il quinto motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) – violazione o mancata applicazione degli articoli: – L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 173, lett. d); – D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 1; L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161; L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 3 ed art. 1, comma 1; L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 171; – D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62.

Per non avere la commissione tributaria regionale rilevato l’intervenuta decadenza del Comune dal potere di accertamento Ici, posto che l’avviso era stato notificato (8 ottobre 2008) oltre il termine ultimo consentito dalla legge.

p. 4.2 Il motivo non può trovare accoglimento, stante quanto appurato dal giudice territoriale – con affermazione non specificamente contestata – in ordine alla circostanza che il Comune di Verbania avesse effettivamente adottato (con Delib. GC n. 143 del 1998, poi modificata con Delib. n. 39 del 2006) il regolamento comunale per l’applicazione Ici mediante fissazione di nuovi termini quinquennali di accertamento; conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 52 e 59.

In forza del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, il legislatore ha attribuito ai comuni il potere di determinare in via regolamentare taluni aspetti dell’imposta comunale sugli immobili, con facoltà – per quanto qui interessa (lett. l), di: “semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l’attività di controllo sostanziale, secondo i seguenti criteri direttivi: 1) eliminazione delle operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati, con conseguente soppressione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia, ed introduzione dell’obbligo della comunicazione, da parte del contribuente al Comune competente, entro un termine prestabilito dal Comune stesso, degli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, con la sola individuazione dell’unità immobiliare interessata; (…) 3) determinazione di un termine di decadenza, comunque non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l’imposizione, entro il quale deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell’imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi (…)”.

Orbene, la illegittimità della disposizione regolamentare adottata dal Comune non può discendere da quanto previsto dall’art.3 legge 212/00, secondo cui: “Efficacia temporale delle norme tributarie. 1. Salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. 2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. 3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati”.

Va infatti considerato che il termine di cinque anni in oggetto era destinato ad operare non già per il passato, ma unicamente per i periodi d’imposta non ancora esauriti al momento della delibera che l’ha adottato (come nella specie, vertendosi di ICI 2003). Non può dunque individuarsi un profilo di contrarietà allo statuto del contribuente per asserita retroattività (art. 3, comma 1 cit.), giacchè nè l’art. 59 cit., nè la Delib. era comunale potevano influire sul termine (triennale) che continuava ad essere ordinariamente applicabile ai periodi di imposta pregressi.

Sotto un secondo profilo, nemmeno può affermarsi che la violazione dello statuto del contribuente sia qui individuabile per ritenuta proroga di un termine di prescrizione o di decadenza (art. 3, comma 3 cit.), dal momento che il termine quinquennale in oggetto era destinato – come detto – ad operare ex novo per i periodi di imposta compiuti successivamente a quelli della sua adozione, e non in sede di proroga di un termine di prescrizione o decadenza che fosse già iniziato a decorrere.

In definitiva, non può trovare condivisione quanto affermato dalla società ricorrente secondo cui l’illegittimità della delibera comunale in esame (che sarebbe, per tale ragione, da disapplicarsi) deriverebbe proprio dalla sua natura retroattiva e di proroga di un termine di decadenza. Non risulta pertanto violato il principio generale L. n. 212 del 2000, ex art. 1, secondo cui: “1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali”.

Come detto, i principi generali della irretroattività della norma tributaria e della preclusione di proroga del termine di prescrizione o decadenza, non sono stati qui derogati nè modificati; ponendosi la delibera comunale in oggetto sul diverso piano dell’attuazione regolamentare di una disposizione di legge (l’art. 59 cit.) che non ha inciso, menomandone i principi generali, sullo statuto del contribuente.

Va del resto osservato come l’attribuzione all’amministrazione comunale del potere di fissazione di un maggior termine di accertamento trovava giustificazione proprio nella sostituzione del sistema della dichiarazione-denuncia con quello della semplice comunicazione delle unità immobiliari rilevanti ai fini del possesso – Ici. Senonchè, nell’ottica del legislatore, la semplificazione così apportata all’azione del contribuente doveva trovare razionale contrappeso nella possibilità di stabilire un maggior termine di accertamento da parte dell’amministrazione comunale; proprio perchè chiamata ad un controllo sostanziale ed originario di elementi identificativi del rapporto tributario che dovevano invece essere antecedentemente contenuti nella dichiarazione o denuncia di variazione.

Nel senso qui accolto si sono pronunciate Cass. nn. 25022 e 25023/15.

Va dunque esclusa l’affermata violazione normativa fatta oggetto della presente censura, dal momento che – in esito alla corretta applicazione della disciplina legislativa e regolamentare di riferimento – il rapporto di imposta in oggetto non poteva ritenersi consolidato con lo spirare del termine triennale; con conseguente legittimità dell’avviso di accertamento qui opposto, notificato prima dello scadere del quinquennio dal periodo di imposta considerato (2003).

p. 5. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e mancata applicazione degli articoli: – L. n. 890 del 1982, art. 3, comma 1; – art. 149 c.p.c.; – L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161; – D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62.

Per non avere la commissione tributaria regionale rilevato la nullità dell’avviso di notificazione per inesistenza della relata di notifica (priva sia della data, sia della sottoscrizione dell’agente notificatore).

La censura non può trovare accoglimento, anche perchè incentrata su un dato fattuale che non trova conferma nella sentenza impugnata; e cioè che la notificazione in oggetto sia avvenuta nelle forme del codice di rito, invece che a mezzo di lettera raccomandata del servizio postale ordinario (come consentito dalla normativa di cui si lamenta la violazione o mancata applicazione). Ne consegue che l’inesistenza della relata di notifica non può concretare causa di invalidità del processo di notificazione in quanto tale, proprio perchè esperito mediante trasmissione postale di lettera raccomandata; per la quale non è prevista relata, ma soltanto avviso di ricevimento.

Al di là di ogni questione sul punto, rileva comunque il principio generale, ex art. 156 c.p.c., comma 3, di sanatoria ex tunc dell’atto per raggiungimento dello scopo (valevole anche in ordine all’avviso di accertamento tributario affetto da nullità: Cass. SSUU n. 19854/2004; Cass. 22197/04 ed altre), non essendo qui in discussione che l’atto sia stato comunque portato ad effettiva conoscenza della società contribuente, che lo impugnò tempestivamente.

p. 6. Con il settimo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) – violazione e mancata applicazione degli articoli: – D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, art. 8, comma 1; – D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62.

Per avere la commissione tributaria regionale escluso, per mancata richiesta da parte della società contribuente, il presupposto della riduzione del 50% dell’Ici in ragione della inagibilità ovvero inutilizzabilità di parte dell’immobile; nonostante che tale presupposto fosse stato precedentemente riscontrato, in sede di sopralluogo, sia dall’agenzia del territorio (in data 22 gennaio 2009) sia dalla guardia di finanza (in data 14 dicembre 1991).

Vertendosi di riduzione d’imposta avente natura agevolativa, corretto deve ritenersi il principio seguito dalla corte tributaria regionale in ordine alla necessità di specifica istanza da parte della società contribuente, in una con la dichiarazione-rappresentazione di tutti gli elementi costitutivi della tassazione dimezzata.

In tal senso prescrive il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8.

A nulla rileva pertanto, sotto il profilo della lamentata violazione normativa, che l’amministrazione finanziaria potesse in ipotesi essere già a conoscenza, all’esito di propri accertamenti ad altro fine eseguiti, dello stato di parziale inagibilità/inutilizzabilità del compendio immobiliare in oggetto; altra cosa essendo l’accertamento mirato dei presupposti della riduzione, per effetto ed a seguito della presentazione di specifica e documentata istanza da parte del contribuente che assuma di averne interesse e titolo.

Senonchè, ha appurato il giudice di merito – con affermazione fattuale non censurata nè censurabile – che, nel caso di specie, “la contribuente non ha presentato una dichiarazione o documentazione al riguardo, per cui la richiesta non può trovare accoglimento” (sent. pag. 5).

p. 7. Con l’ottavo ed il nono motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) – violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 91, comma 1.

Per avere la commissione tributaria regionale: – omesso di pronunciarsi sul motivo di violazione normativa relativamente alla liquidazione, da parte del primo giudice, delle spese di giudizio a favore dell’agenzia del territorio e del Comune di Verbania, senza distinzione tra onorari e diritti; – liquidato anch’essa, per il secondo grado, le spese a favore delle parti resistenti senza operare tale distinzione, con conseguente impossibilità di verifica dei criteri di liquidazione adottati.

Si tratta di motivi inammissibili per difetto di specificità.

Ciò perchè la doglianza avente ad oggetto la liquidazione delle spese di lite senza distinzione tra diritti ed onorari (distinzione peraltro venuta meno nella legislazione successiva) non è stata collegata ad uno specifico interesse, ovvero alla produzione di un concreto pregiudizio in capo alla parte soccombente.

Tale non può considerarsi, in particolare, l’asserita impossibilità di verificare la correttezza della quantificazione delle spese di lite così operata; non risultando che gli importi liquidati in primo (Euro 600 a favore dell’agenzia del territorio; Euro 800 a favore del Comune di Verbania), ed in secondo grado (Euro 700, testualmente qualificati “per onorario”, a ciascuna parte appellata) si pongano in contrasto con i limiti tariffari. E ciò nemmeno se interamente imputati all’una piuttosto che all’altra componente. Nè una tale evenienza è stata sostenuta dalla ricorrente.

Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, a favore di ciascuna parte controricorrente.

PQM

La Corte:

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida: – a favore del Comune di Verbania, in Euro 4.000,00, per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge; – a favore dell’agenzia delle entrate, in Euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA