Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24890 del 06/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 24890 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA

AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale è domiciliata in Rema in via dei Portoghesi n.
12;

3

Imposte dirette e
cartelle di
pagamento e atti
presupposti notificazione
IVA

sul ricorso proposto da:

ricorrente

contro

MRRCHESI PIERFRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano

Fiorentini presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma in
via Nizza n. 45;

controricacreate

BANZA DEL KNTE DEI PASCHI DI SIENA;
– Intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
del Lazio n. 73/29/06, depositata il 19 maggio 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza dell’8 febbraio 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udito l’avv. Stefano Fiorentino per il controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Tommaso Basile, che ha concluso per il rigetto del

Data pubblicazione: 06/11/2013

ricorso.
SVOIGIMERIO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
sulla base di due motivi, nei confronti della sentenza della
Commissione tributaria regionale del Lazio che, accogliendo
l’appello di Pierfrancesco Marchesi, ha annullato gli avvisi di
accertamento e gli avvisi di irrogazione sanzioni, nonché le
cartelle esattoriali, concernenti IVA per gli anni 1990, 1991,
1991 e 1992, Ssn per l’anno 1992, atti dei quali il contribuente
asseriva essere venuto a conoscenza solo con la comunicazione
dell’invito all’estinzione dei debiti tributari rivoltogli dal
concessionario per la riscossione ai sensi dell’art. 12 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Il giudice d’appello ha anzitutto ritenuto tempestiva
l’impugnazione della detta nota del concessionario, impugnazione
con la quale era stato introdotto il giudizio, per non essere
prevista la notificazione di tale atto, e per essere applicabile
nella specie la sospensione dei termini di cui alla legge n. 289
del 2002. Analogamente, era ammissibile l’impugnazione del
contribuente, formalmente proposta nei confronti della detta
nota, ma nella sostanza contro gli atti impositivi dell’Agenzia,
vale a dire gli avvisi di accertamento e di irrogazione di
sanzioni, e quelli di riscossione del concessionario, le cartelle
esattoriali.
“Gli atti impositivi e di riscossione – si legge nella
sentenza d’appello – risultano non validamente notificati”,
perché “dalla certificazione depositata dal contribuente risulta
che è stato sempre residente nel Comune di Roma (sia pure con un
periodo di “irreperibilità”), sicché non è regolare la notifica
effettuata erroneamente mediante deposito nella casa comunale di
Ladispoli; d’altra parte, il contribuente non ha mai avuto
residenza all’indirizzo di Roma presso il quale è stata inviata
la lettera raccomandata che avvisava del deposito nella casa
comunale, e sono state effettuate talune notifiche a nani di
familiare ovviamente non convivente”.

2

1992 e 1995, IRPEF per gli anni 1991 e 1992, ILOR per gli anni

Il contribuente resiste con controricorso, mentre la
concessionaria per la riscossione non ha svolto attività nella
presente sede.
MOTIVI DEILADECISIONE

Con il primo motivo, denunciando omessa insufficiente e
contraddittoria motivazione, l’amministrazione ricorrente lamenta
che il giudice d’appello non abbia spiegato a quali degli atti si
riferiscono le considerazioni svolte sulla validità delle
prodromici atti impositivi erano molteplici, tutti ostesi ed
ognuno con la sua storia”, ed indica specifici casi di regolarità
della notifica degli avvisi rvpi e degli avvisi di irrogazione
delle sanzioni.
Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt.
139 e 140 cod. proc. civ., nonché dell’art. 60 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, contesta le affermazioni in diritto circa
la regolarità delle notificazioni cui sembra far riferimento la
sentenza, ed in particolare deduce come fosse valida la
notificazione degli avvisi di irrogazione sanzioni IVA per il
1990, il 1991 ed il 1992, degli avvisi di accertamento IVA per il
1990 ed 1991, nonché delle relative cartelle di pagamento.
Il ricorso è fondato.
Il giudice d’appello è anzitutto incorso nel vizio di
motivazione ad esso addebitato, in quanto, in relazione ad atti
di cui la sentenza non indica la specie ed il numero – l’epigrafe
della stessa decisione impugnata ha riguardo solo a cinque
cartelle di pagamento, due delle quali relative ad “IVA”,
rispettivamente, per gli anni 1990, 1992 e 1995, e per gli anni
1990, 1991 e 1992, due delle quali relative ad imposte dirette,
rispettivamente per il 1991 e per il 1992, ed una relativa al
“SSN 1992” – afferma genericamente che “gli atti impositivi e di
riscossione risultano non validamente notificati”, senza indicare
gli atti considerati, né partitamente né per gruppi accomunati
dall’essere affetti dal medesimo vizio di notificazione, laddove
pure la sentenza allude a fattispecie diverse ed a vizi di
differente natura (“…talune notifiche effettuate a mani di
familiare…”), e senza chiarire l’incidenza, in relazione ai vari
casi – quali? – della circostanza che il contribuente era “sempre

3

relative notificazioni, atteso Che “tanto le cartelle che i

stato residente nel Comune di Roma”, e, ancora, senza ad esempio
chiarire il procedimento notificatorio di quali atti riguarda “la
lettera raccomandata che avvisava del deposito nella casa
comunale”.
Il giudice di merito ha così omesso di indicare gli
elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero ha
indicato, in modo indistinto, tali elementi senza una disamina
logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni
(ex multis, Cass. n. 1756 del 2006 e n. 9113 del 2012).
Si appalesa perciò fondata anche la denuncia dell’errore di
diritto formulata con il secondo motivo, atteso che la sentenza
impugnata non ha enunciato la regula juris applicabile alle
ipotesi considerate e conseguentemente indicato il vizio che, di
volta in volta, aveva ravvisato nelle notificazioni, degli atti
impositivi e delle cartelle, di volta in volta esaminate.
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza cassata e la
causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della
Commissione tributaria regionale del Lazio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione
tributaria regionale del Lazio.
Così deciso in Roma 1’8 febbraio 2013.

controllo sull’esattezza e sulla logicità d agionamento compiuto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA