Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2489 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. I, 31/01/2017, (ud. 04/10/2016, dep.31/01/2017),  n. 2489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10629-2012 proposto da:

C.C.A., (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CICERONE 44, presso l’avvocato LUCA PARDINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCANTONIO GAMBARDELLA, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., subentrata alla BANCA TOSCANA

S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18,

presso l’avvocato STUDIO GREZ & ASSOCIATI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE VETTORI, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 586/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 28/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato LUISA DI ZENZO, con delega, che

si riporta;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato JACOPO DI MARCO, con

delega, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata il 28 aprile 2011 la Corte d’appello di Firenze, in accoglimento dell’appello proposto dalla Banca Toscana s.p.a. (ora Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.) nei confronti di C.C.A., ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva pronunciato, in assenza di domanda giudiziale, la risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria intercorso fra le parti e ha rigettato tutte le domande proposte dal C.C. nei confronti della banca.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale, dopo avere puntualizzato che le domande dell’attore avevano riguardato esclusivamente lo specifico ordine avente ad oggetto le obbligazioni Argentina, ha osservato: a) che al C.C. era stato consegnato il “documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari; b) che non era esatto che il C.C. fosse un investitore con scarsa propensione al rischio che aveva privilegiato solo titoli sicuri; c) che, se è vero che il rifiuto del C.C. di fornire le informazioni richieste sulla situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento avrebbe dovuto indurre l’intermediario a particolare prudenza, era anche vero che, nell’arco dei circa nove anni intercorsi fra la sottoscrizione del contratto – quadro e l’investimento contestato, il cliente aveva manifestato di possedere esperienza e una propensione anche speculativa; d) che tale condotta, pur senza elidere gli obblighi informativi, che caratterizzano lo svolgimento dell’intero rapporto, incideva sulla valutazione dell’adeguatezza dell’operazione richiesta dal cliente; d) che la correlazione tra l’alto rendimento delle obbligazioni Argentina (il 9,25%) e la rischiosità del titolo era percepibile dal cliente, il quale, secondo quando dedotto e documentato dalla banca, aveva, prima dell’investimento contestato, acquistato, per importi “consistenti, altre obbligazioni Argentina e obbligazioni di altri paesi emergenti (Messico e Turchia) ed era solito effettuare operazioni di pronti contro termine, ossia operazioni non speculative per loro natura; e) che il teste B., oltre a confermare tali circostanze, aveva riferito che il C.C. era solito prendere le decisioni sugli investimenti in maniera autonoma, aggiungendo di non ricordare se, in occasione dello specifico investimento controverso, aveva fornito indicazioni circa la situazione dello Stato argentino e la rischiosità delle obbligazioni da esso emesse; f) che le obbligazioni Argentina avevano sempre avuto dalle agenzie di rating la classificazione di titoli speculativi con conseguente rischio moderato o alto, anche se nel tempo la valutazione di affidabilità era andata continuamente calando; g) che, peraltro, l’importo investito dal C.C. rappresentava circa il 10 – 15% dell’intero patrimonio mobiliare con la conseguenza che, anche sotto tale profilo, l’operazione risultava essere adeguata; h) che nessun elemento autorizzava a ritenere, in termini di attendibile probabilità, che il cliente sarebbe stato distolto dall’investimento per effetto delle informazioni che la banca avrebbe potuto fornire in quel momento, sia in quanto il rating non era tale da rendere probabile il default che si sarebbe manifestato alcuni mesi dopo, sia perchè il C.C. era solito destinare una parte delle proprie risorse ad investimenti in titoli caratterizzati da una dose di rischio accompagnata dall’alto rendimento; i) che, come precisato dal teste B., il cliente, in questo come in altri casi, aveva assunto la decisione in piena autonomia; l) che era rimasta priva di riscontro la doglianza circa un preteso conflitto di interessi della banca.

3. Avverso tale sentenza, il C.C. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., che ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando che la conclusione della sentenza impugnata, quanto all’assenza di nesso causale tra l’omessa informazione del cliente e l’ordine di acquisto era stata raggiunta dalla Corte territoriale, senza operare una ricognizione delle specifiche circostanze che la banca aveva mancato di comunicare e della loro rilevanza rispetto alla condotta del ricorrente. In particolare, il costante peggioramento del rating e la concreta situazione politica ed economica dell’Argentina erano profili idonei a condizionare le scelte di un investitore razionale, quale senz’altro era il C.C..

Come reiteratamente ribadito da questa Corte (v., ad es., di recente, Cass. 19 gennaio 2016, n. 810), in tema di intermediazione finanziaria, il riparto dell’onere probatorio nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall’investitore – in cui deve accertarsi se l’intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal D.Lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria – impone innanzitutto all’investitore stesso di allegare l’inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell’intermediario, nonchè di fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l’inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l’intermediario deve provare l’avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito “con la specifica diligenza richiesta”.

Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto insussistente il nesso eziologico tra l’inadempimento della banca e l’investimento operato, valorizzando l’esperienza e la propensione al rischio manifestate dal ricorrente, l’adeguata ponderazione dell’investimento rispetto al complessivo patrimonio, la natura speculativa dei titoli in relazione al rendimento offerto e alle caratteristiche da essi palesate nel tempo. Rispetto a tale accertamento in fatto, il ricorrente non indica quale vizio ricostruttivo sarebbe ravvisabile alla luce di specifiche notizie disponibili alla data dell’investimento nè illustra quale rilevanza decisiva avrebbe il progressivo calo del rating rispetto al giudizio di sostanziale imprevedibilità del default espresso dalla Corte territoriale.

2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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