Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2489 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 04/02/2020), n.2489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9697-2017 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CAIO MARIO

13, presso lo studio dell’avvocato COSI SAVERIO, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA RISCOSSIONE ROMA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, LAZIO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5918/2016 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 12/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2019 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

1. T.A. chiede, sulla base di due motivi la cassazione della sentenza n. 5918/VI/2016, con la quale la CTR del Lazio ha dichiarato l’inammissibilità dell’originario ricorso proposto dalla contribuente avverso il ruolo da cui risultava l’esistenza di una cartella di pagamento relativa a tasse auto dell’anno 2006, sul presupposto che essa risultava regolarmente notificata alla destinataria.

La Regione Lazio non ha svolto difese. Equitalia non ha svolto difese.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO

2. Con il primo motivo, che deduce violazione degli artt. 112,115,116 e 139 c.p.c., nonchè della L. n. 890 del 1982, art. 7 e dell’art. 2697 c.c. e del D.Lgs. n. 953 del 1982, art. 5 ex art. 360 c.p.c., nn. 1 e 5, la contribuente lamenta l’erronea applicazione delle norme indicate in rubrica da parte del decidente, il quale avrebbe dovuto considerare che la cartella era stata irritualmente notificata al portiere, senza l’invio della seconda raccomandata informativa e senza l’indicazione delle ” vane ricerche”, con la conseguenza che il ricorso notificato il 31 maggio 2012 non poteva ritenersi tardivo rispetto alla data presunta della notifica della cartella avvenuta al portiere in data 6 marzo 2012.

3. Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè degli 2697 e 2953 c.c. ex art. 360 c.p.c., n. 4 per avere i giudici regionali omesso di pronunciarsi sull’eccezione di prescrizione della pretesa tributaria sollevata con il ricorso.

4. Il primo motivo è destituito di fondamento.

In primo luogo, giova evidenziare come la cartella esattoriale risulta notifica a mezzo posta direttamente dall’ente regionale, come emerge dalla trascrizione dell’avviso di ricevimento della raccomandata inviata dalla concessionaria spedita direttamente tramite l’ufficio postale di Verona.

Nel caso di procedimento notificatorio di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, per la specialità di tale procedura rispetto alle disposizioni generali dettate dal c.p.c., è previsto, tra le modalità esecutive, l’invio della cartella di pagamento, emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza particolari formalità di attestazione (Cass. n. 3254/2016; Cass., ord., n. 16949/2014, secondo cui, è sufficiente, perchè la notifica sia compiuta, la consegna, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella specie, al portiere, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica). In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato, l’identità del consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione (Cass. n. 17598/2010; Cass.n. 911/2012; Cass. n. 19771/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 16949/2014; Cass. n. 6395/2014; Cass., ord., n. 21558/2015).

5. Quando il predetto ente si avvale di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano, difatti, le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982, con la conseguenza che, in caso di notifica al portiere o a soggetto autorizzato, essa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l’invio di una ulteriore raccomandata (Cass. n. 12083 del 2016; Cass. n. 3254/2016; 7184/2016; Cass. n. 3254/2016; Cass. n. 7184/2016; Cass. n. 12083/2016; Cass. n. 10232/2016.; Cass.. n. 19795 e n. 704 del 2017; n. 8293/2018; v.; v. anche Corte costituzionale del 23 luglio 2018 n. 175 che, nel rigettare le questioni di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito – ha affermato la legittimità della notificazione diretta, da parte dell’agente della riscossione, della cartella di pagamento mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento).

6. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che, quando la notifica è eseguita dall’ufficio a mezzo del servizio postale in via diretta, non rilevano le disposizioni della L. n. 890 del 1982, che “concernono esclusivamente la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario (o agente notificatore equiparato, tra cui il messo speciale autorizzato degli uffici finanziari)” (cfr Cassazione, 12217, 11094, 11007, 10245, 9614 e 9227, tutte del 2017), ma trova applicazione la disciplina prevista per le raccomandate cosiddette “ordinarie” dal D.P.R. n. 655 del 1982 e, ratione temporis, dai decreti del ministero delle Comunicazioni del 9 aprile 2001 e del ministero dello Sviluppo economico del 1 ottobre 2008; attualmente, si rendono applicabili le regole fissate dall’allegato A alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 20 giugno 2013, n. 385/13/Cons.

Inoltre, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, nell’indicare in via alternativa i soggetti legittimati alla sottoscrizione (“una delle persone previste dal comma 2 o (dal) portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda”) non impone un ordine preferenziale da seguire. L’utilizzo della particella disgiuntiva “o” pone la notifica al portiere dello stabile in termini di mera alternativa, pur se presuppone logicamente le operazioni di ricerca. Nessun particolare adempimento è previsto a carico dell’ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente.

Diverse considerazioni si impongono nel caso in cui l’ufficio finanziario o il concessionario proceda alla notificazione a mezzo messo comunale o ufficiale giudiziario; in detta ipotesi la Corte di legittimità ha, più volte affermato che nel caso di notifica a mezzo ufficiale giudiziario l’omissione dell’avviso a mezzo di invio di lettera raccomandata non è una mera irregolarità ma è causa di nullità della notificazione per vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario notificante, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto dal notificante all’ufficiale stesso (Cass. Sez. U, n. 8214 del 20/04/2005; Cass. n. 4627 del 16/12/2013; Cass. n. 22151 del 27/09/2013). Invero, l’art. 139 c.p.c. prevede, ai suoi commi terzo e quarto, che “in mancanza delle persone indicate nel comma precedente” – e cioè del destinatario di persona, oppure di una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda (purchè non minore di quattordici anni o non palesemente incapace) -, “la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda…”: nel qual caso, “il portiere… deve sottoscrivere una ricevuta, e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata”; in questa ipotesi è richiesto un minor grado di conoscibilità, rispetto all’ipotesi contemplata dall’art. 140 c.p.c., dove il momento di perfezionamento della notifica esige quel quid pluris costituito dalla ricezione della raccomandata.

A tali principi si è uniformato il giudice di appello, ritenendo valida la notifica delle cartelle effettuata presso il portiere senza l’invio di una seconda raccomandata e dunque intempestiva la proposizione del ricorso originario. In conclusione, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 16289/2015).

6. Anche la seconda censura è destituita di fondamento.

La ricorrente deduce che al momento della notifica della cartella in data 16.03.2012, la pretesa tributaria era prescritta per decorrenza del termine triennale di cui al D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 51, come modificato con L. n. 53 del 1983.

Sennonchè, la relativa eccezione avrebbe dovuto essere formulata impugnando la cartella esattoriale; in mancanza di opposizione, essa è diventata inoppugnabile e definitiva (fra le tante, v. Cass. n. 9219/2018).

7.Conclusivamente, il ricorso va respinto.

In considerazione della mancata costituzione dell’intimata, le spese anticipate dalla ricorrente restano a suo carico.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte

Rigetta il ricorso;

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

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