Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2489 del 04/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2489 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 18520-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587 in
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI,
VINCENZO TRIOLO, EMANUELE DE ROSE, VINCENZO STUMPO, giusta
procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
DI MAGGIO FILOMENA;

– intimata avverso la sentenza n. 2944/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI del 17.5.2010,
depositata il 15/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si riporta agli scritti.

Data pubblicazione: 04/02/2014

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che si
riporta alla relazione scritta.
Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ. ha depositato la
seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. e 375 cod. proc. civ. :
“Con ricorso al Tribunale di Bari Filomena Di Maggio, operaio agricolo a tempo

differenza dell’indennità di disoccupazione dell’anno 2005; la ricorrente – premesso che il
trattamento di disoccupazione era stato corrisposto dall’Istituto sulla base del salario
medio convenzionale congelato all’anno 1995 – sosteneva che il medesimo trattamento
doveva essere invece calcolato, ai sensi del d.lgs. n. 146 del 1997, art. 4, sui minimi
retributivi previsti dalla contrattazione collettiva provinciale, con conseguente diritto alle
differenze tra quanto spettante e quanto percepito;
La domanda veniva rigettata con sentenza che era riformata dalla Corte d’appello di Bari,
che accoglieva la domanda con l’inclusione nella retribuzione utile per il calcolo della
indennità di disoccupazione della quota di trattamento di fine rapporto;
Avverso detta sentenza l’Inps ricorre con un motivo;
L’intimata non si è costituita;
1. Con l’unico motivo l’Istituto ricorrente, lamentando violazione degli artt. 46, 51 e 55
del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 2002 in relazione all’art. 6 comma 4 lettera a)
del d.lgs. n. 314/97, all’art. 3 d.l. n. 318/96, conv. in legge n. 402/96, nonché in relazione
agli artt. 1362, 2120 cod. civ. ed all’art. 4 commi 10 e 11 legge 297/82, censura la sentenza
per avere incluso nella retribuzione da prendere a base per la liquidazione dell’indennità
di disoccupazione, anche la voce denominata “quota di TFR” , la quale invece non
dovrebbe esserlo, per avere – contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale effettiva natura di retribuzione differita;
2. Il ricorso è manifestamente fondato, alla stregua di quanto deciso da ultimo dalla
sentenza di questa Corte n. 202/2011 e da numerose altre conformi, con cui si è
enunciato il seguente principio:

2

determinato, conveniva in giudizio l’Inps chiedendo venisse accertato il suo diritto alla

”Confermandosi quanto già ritenuto dalla precedente sentenza di
questa Corte n. 10546/2007 per cui “ai fini della liquidazione delle
prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto
con il salario medio convenzionale ex art. 4 del D.lgs. 16 aprile 1997 n.

ulteriormente affermato che, sulla base del suddetto principio, la voce
denominata “quota di TFR” dai contratti collettivi vigenti a partire da
quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità di
disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti
stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui
all’art. 3 D.L. 14 giugno 1996 n. 318 convertito in legge 29 luglio 1996
n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione
dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in
difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo
escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata
dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima alterazione
degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva”;
4. La interpretazione di cui alle citate pronunzie è stata da ultimo
avallata dal legislatore, il quale, con l’art. 18 comma 18 del DL n.
98/2011, convertito in legge 111/2011, ha stabilito che ” L’art. 4 del

146 – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto”, va

d.lgs. 16 aprile 1997 n. 146 e l’art. 1 comma 5 del DL 10 gennaio 2006
n. 2, convertito con modificazioni, dallà legge 11 marzo 2006 n. 18, si
interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle
prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo
determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine
rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva”;
5. Che ove si condivida il testé formulato rilievo, il ricorso può essere
trattato in camera di consiglio ai sensi dell’ art. 375 codice procedura

ì

civile e dichiarato manifestamente fondato.”
Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono
del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata
giurisprudenza in materia . Ricorre con ogni evidenza il presupposto
dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ. , per la definizione

necessari ulteriori accertamenti in fatto, deciso nel merito con rigetto
della domanda di inclusione della quota cd Tfr nella base di calcolo
della indennità di disoccupazione agricola.
La definizione del giudizio anche alla luce dello ius superveniens di cui al
dl. n.98 del 2011 conv. in L n. 111 del 2011 giustifica la
compensazione delle spese dell’intero processo .
P. Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta la domanda di inclusione della quota TFR nella base
di calcolo della indennità di disoccupazione per il settore agricoltura.
Compensa le spese dell’intero processo.

Roma, 12 dicembre 2013

camerale_Conseguentemente il ricorso va accolto e non essendo

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