Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2489 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/02/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 03/02/2021), n.2489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15057-2018 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA A SUD DI ANAGNI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

OTTAVIANO, 42, presso lo studio dell’avvocato BRUNO LO GIUDICE, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B. COSTRUZIONI MECCANICHE DI B.E. E FIGLI SNC, in

persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLA ACACIE 13, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRO ANDREOZZI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIO PICA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7873/19/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

20/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Frosinone, con sentenza n. 333/14, sez 5, rigettava il ricorso proposto dal Consorzio di bonifica a sud di Anagni avverso la cartella di pagamento (OMISSIS) per tributi locali 2012.

Avverso detta decisione il Consorzio contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Lazio – sez. dist. Latina – che, con sentenza 7873/19/2017, dichiarava inammissibile l’impugnazione per tardivo deposito della ricevuta di ritorno della raccomandata attestante la ricezione dell’appello spedito a mezzo posta.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di quattro motivi.

Ha resistito con controricorso la B. Costruzioni meccaniche s.n.c.a..

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il Consorzio lamenta la violazione delle norme del D.Lgs. n. 546 del 1992, disciplinanti la notifica del ricorso in appello ed i termini di deposito assumendo che, nel caso di specie, la raccomandata attestante l’avvenuta ricezione della notifica poteva essere depositata fino all’udienza di trattazione della causa.

Con il secondo motivo deduce l’omesso esame delle prove documentali prodotte in giudizio (cartolina di ritorno).

Con il terzo motivo contesta l’erronea applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo al contributo unificato.

Con il quarto motivo lamenta la mancata pronuncia sulle questioni di diritto sollevate con l’impugnazione.

Il primo motivo è manifestamente fondato.

La notifica dell’appello è avvenuta a mezzo del servizio postale e la cartolina di ricevimento di avvenuta consegna è stata depositata il (OMISSIS), giorno precedente all’udienza fissata il successivo (OMISSIS).

In ragione di ciò, considerata la mancata costituzione dell’appellata società, la Commissione regionale ha dichiarato inammissibile l’appello per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, che prevede come termine ultimo per il deposito dei documenti quello di venti giorni liberi prima dell’udienza di trattazione.

Tale decisione non risulta condivisibile.

Nel caso di specie trova applicazione il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, che prevede che il ricorrente debba depositare, presso la segreteria della Commissione tributaria adita, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità dello stesso (omissis) “… copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.”

Tale norma, prevista per il giudizio di primo grado innanzi alla Commissione tributaria provinciale, risulta applicabile anche al giudizio di appello in virtù del richiamo effettuato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61, che stabilisce che “nel procedimento di appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione”.

In virtù della norma in esame, dunque, ai fini della regolarità della costituzione in giudizio dell’appellante è sufficiente il deposito di copia del ricorso con allegata fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione della raccomandata a mezzo del servizio postale mentre la norma in esame nulla dice in ordine al deposito dell’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta consegna del plico all’appellato.

Il deposito di tale documento può dunque avvenire in un momento successivo in quanto riguarda specificamente la regolare costituzione del contraddittorio in caso di mancata costituzione dell’appellato poichè attesta l’avvenuta regolare ricezione dell’appello. (Corte Cost. n. 454 del 2005; Cass. sez. trib. n. 16572 del 2011; Cass. sez. trib. n. 16354 del 2007;Cass. 22932/14)

In ragione di ciò il deposito dello stesso risulta sottratto al termine dei venti giorni liberi prima dell’udienza stabilito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, di cui invece la Commissione regionale ha fatto applicazione, proprio perchè la regolarità della notifica costituisce un accertamento di carattere preliminare da parte del giudice onde fino al momento direttamente antecedente detta verifica la produzione può essere effettuata, tenuto anche conto del fatto che può verificarsi che il notificante non riceva tempestivamente la restituzione da parte delle Poste dell’avviso di ricevimento.

A tale proposito questa Corte ha già avuto occasione di affermare che ” nel processo tributario, allorchè l’atto di appello sia notificato a mezzo del servizio postale (vuoi per il tramite di ufficiale giudiziario, vuoi direttamente dalla parte ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16) e l’appellato non si sia costituito, l’appellante ha l’onere – a pena di inammissibilità del gravame – di produrre in giudizio, prima della discussione, l’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta notifica, od in alternativa di chiedere di essere rimesso in termini, ex art. 184-bis c.p.c., per produrre il suddetto avviso e di essersi attivato per tempo nel richiedere un duplicato all’amministrazione postale, previa dimostrazione di averlo incolpevolmente perduto (Sez. 5, n. 9769 del 14/04/2008; analogamente, Sez. 5, n. 19623 del 01/10/2015)” (da ultimo Cass. 29793/18).

Nel caso di specie l’avviso di ricevimento risulta essere stato depositato prima dell’udienza di trattazione onde con tale produzione è stata tempestivamente fornita la prova dell’avvenuta notifica.

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, restando assorbiti i restanti tre, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Lazio – sez. dist. Latina -, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti tre, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lazio, sez. dist. Latina, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

 

 

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