Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2489 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/02/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 02/02/2011), n.2489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

BLUE NOTE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 20/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di CAMPOBASSO del 17/03/08, depositata l’11/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. MARCELLO MATERA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, nella quale la contribuente non ha svolto attività difensiva, è stata depositata in cancelleria relazione per la trattazione in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., con richiesta di accoglimento del ricorso.

Infatti, in controversia relativa a revoca del credito d’imposta per investimenti in zona disagiata, la C.T.R. ha accolto l’appello del contribuente, ritenendo che il mancato invio del Modello CVS non possa essere causa di decadenza dal beneficio di cui alla L. n. 388 del 2000.

L’Ufficio ricorre con un motivo; la contribuente non ha svolto attività difensiva.

Il motivo – che denuncia violazione di legge connessa all’interpretazione della L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. a) – è manifestamente fondato, in quanto la decisione impugnata non ha fatto buon governo del principio espresso da questa S.C. secondo cui, in tema di contributi concessi sotto forma di credito d’imposta dalla L. n. 388 del 2000, art. 8, per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, l’inosservanza del termine – inizialmente individuato nel 31 gennaio 2003 dal D.L. n. 253 del 2002, art. 1, comma 1, lett. a), n. 2 e poi definitivamente fissato al 28 febbraio 2003 dalla L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. e), – entro il quale i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell’8 luglio 2002 devono comunicare all’Agenzia delle entrate i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati, (cosiddetto “modello CVS”) comporta la decadenza dal beneficio, essendo il suddetto termine previsto dall’art. 62 cit. a pena di decadenza, e non avendo, altrimenti, alcun senso la sua previsione ove il beneficio del contributo fosse subordinato alla realizzazione dell’investimento, e non anche all’invio della comunicazione telematica (Cass. n. 3578/09).

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

Non sono state depositate conclusioni scritte o memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide quanto espresso nella relazione in ordine alla fondatezza della censura erariale e, pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata, con decisione nel merito, rigettandosi il ricorso introduttivo della contribuente.

Tenuto conto delle peculiarità della fattispecie e dell’epoca di consolidamento del richiamato indirizzo giurisprudenziale, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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