Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2489 del 01/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2489 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: AMENDOLA FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso 27158-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso lo
studio dell’avvocato FORTUNATA CIRINO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
4045

ZIZZAMIA MARIA KATIUSCIA, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 36, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO AFELTRA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato LUIGI ZEZZA, giusta
delega in atti;

Data pubblicazione: 01/02/2018

- controricorrente-

avverso la sentenza n. 85/2012 della CORTE D’APPELLO

di MILANO, depositata il 31/05/2012 R.G.N. 2842/2010.

R.G. n. 27158/2012

RILEVATO

che con sentenza in data 31 maggio 2012 la Corte di Appello di Milano, in
riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto il ricorso proposto da
Maria Katiuscia Zizzamia nei confronti di Poste Italiane Spa, ordinandone la
riammissione in servizio in relazione al contratto a termine del 10 aprile

che avverso tale sentenza Poste Italiane Spa ha proposto ricorso affidato a
due motivi, cui ha opposto difese la Zizzamia con controricorso;
che parte ricorrente ha depositato rinuncia, sottoscritta dal difensore e dal
responsabile delle risorse umane della società, notificata alla controparte;

CONSIDERATO

che a seguito della dichiarazione di rinuncia della società ricorrente, a
mente degli artt. 390 e 391 c.p.c. deve essere dichiarata l’estinzione del
processo;
che, in ordine alle spese, occorre provvedere perché non risulta esservi
stata adesione della controparte;
che il Collegio reputa sussistano le condizioni per compensare le spese della
presente fase del giudizio;

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo e compensa le spese.

Così deciso nella Adunanza camerale del 18 ottobre 2017

2007 illegittimamente stipulato;

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