Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24889 del 20/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/10/2017, (ud. 09/05/2017, dep.20/10/2017),  n. 24889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16687/2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

FIORILLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5790/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/07/2011 R.G.N. 3471/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento dell’ultimo

motivo del ricorso;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 7326/07 il Tribunale di Roma accertava l’esistenza, a decorrere dal 5.7.03, d’un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fra Poste Italiane S.p.A. e P.G. per causale generica e comunque non provata del contratto di prestazioni di lavoro temporaneo,stipulato ex lege n. 196 del 1997 (ratione temporis applicabile) fra Poste Italiane S.p.A. (utilizzatrice) e Ali S.p.A. (fornitrice), con condanna della società a riammettere in servizio il lavoratore e a pagargli il risarcimento del danno dalla data di messa in mora.

2. Con sentenza pubblicata il 12.7.11 la Corte d’appello capitolina, in parziale riforma della pronuncia di prime cure (che nel resto confermava), dichiarava il diritto di P.G. ad essere inquadrato nel profilo professionale di sportellista con decorrenza 18.10.03 e ad essere riammesso in servizio per lo svolgimento delle relative mansioni.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre Poste Italiane S.p.A. affidandosi a cinque motivi.

3. P.G. non ha svolto attività difensiva.

4. Poste Italiane S.p.A. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c., nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile la produzione documentale offerta in appello dalla società a dimostrazione della sussistenza delle esigenze sostitutive sottese al contratto dichiarato illegittimo dal Tribunale: si afferma in ricorso che erroneamente i giudici d’appello non hanno esercitato i propri poteri istruttori d’ufficio malgrado l’indispensabilità – ai fini del decidere – di tale prova documentale.

1.2. Doglianza sostanzialmente analoga viene fatta valere anche con il secondo motivo, sotto forma di denuncia di omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

1.3. Il,terzo motivo prospetta violazione e/o falsa applicazione della L. n. 196 del 1997, art. 10, nella parte in cui la sentenza impugnata ha confermato la sanzione della costituzione d’un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fra utilizzatore (vale a dire la società ricorrente) e lavoratore.

1.4. Con il quarto motivo ci si duole di insufficiente motivazione circa l’inapplicabilità della L. n. 183 del 2010, art. 32, in ordine alle conseguenze economiche della dichiarata illegittimità del contratto di fornitura di lavoro temporaneo, avendo la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che il relativo capo non fosse stato investito dal gravame della società, che invece aveva chiesto la totale riforma della sentenza di prime cure e, quindi, anche del capo relativo alle conseguenze economiche, capo dipendente (e non certo autonomo) rispetto a quello inerente alla nullità del contratto di fornitura di lavoro temporaneo.

1.5. Con il quinto mezzo si lamenta, infine, vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata, pur confermando la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato l’illegittimità della prima assunzione e la conseguente trasformazione del rapporto, ha dichiarato il diritto del lavoratore ad essere assegnato a mansioni di sportellista nonostante che tale assegnazione non riguardasse affatto la successiva funzionalità del rapporto dichiarato illegittimo.

2.1. I primi due motivi – da esaminarsi congiuntamente perchè connessi – sono infondati, attesa la costante giurisprudenza di questa S.C. secondo la quale non è sindacabile in sede di legittimità il mancato esercizio dei poteri istruttori d’ufficio, che rientra pur sempre nella discrezionalità del giudice di merito.

2.2. Il terzo motivo è infondato.

Premesso che i giudici di merito hanno ritenuto generica la causale indicata nel contratto di fornitura fra Poste Italiane S.p.A. e Ali S.p.A., deve darsi continuità alla giurisprudenza di questa Suprema Corte che ha già avuto modo di affermare che il contratto di fornitura non può omettere di indicare la relativa causale, nè può indicarla in maniera generica limitandosi a riprodurre il contenuto d’una previsione normativa o di contratto collettivo od omettere di provare l’avvenuto rispetto, nel concreto svolgimento del rapporto diretto con il prestatore di lavoro, della causale indicata, ai sensi della L. n. 196 del 1997, art. 1, comma 2, lett. a), nel contratto di fornitura intercorso con l’impresa fornitrice (cfr., per tutte, Cass. n. 2509/13).

Sempre la giurisprudenza di questa S.C. ha altresì statuito che in tal caso la sanzione è l’illegittimità del contratto tra fornitore ed utilizzatore e la conseguente instaurazione d’un rapporto di lavoro, a tutti gli effetti, fra lavoratore e utilizzatore (v. Cass. 7.1.13 n. 1148; Cass. n. 13960/11).

Nello stesso senso è la giurisprudenza pronunciatasi in relazione all’analoga ipotesi della somministrazione di lavoro di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, secondo cui l’astratta ammissibilità della causale indicata nel contratto di somministrazione non è sufficiente a rendere legittima l’apposizione d’un termine al rapporto, dovendo anche sussistere, in concreto, una situazione riconducibile alla ragione indicata nel contratto stesso, vale a dire una rispondenza tra la causale enunciata e la concreta assegnazione del lavoratore a mansioni ad essa confacenti. La sanzione di nullità del contratto opera anche in ipotesi di indicazione omessa o generica della causale della somministrazione, con, conseguente trasformazione del contratto a, tempo determinato alle dipendenze del somministratore in contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore (cfr. Cass. n. 17540/14; Cass. n. 20598/13).

Inoltre, l’ipotetica eventuale sussistenza in concreto delle ragioni giustificatrici del ricorso al lavoro temporaneo non basterebbe a superare la nullità del relativo contratto per genericità della causale in esso formulata.

Le ulteriori obiezioni svolte in ricorso sulla scorta dei documenti allegati si risolvono, poi, soltanto in una sollecitazione di rivisitazione in punto di fatto delle risultanze di causa, il che non è consentito in sede di legittimità.

Nè può sostenersi che la sanzione della nullità del contratto di fornitura sia estranea all’ipotesi di indicazione generica od omessa della relativa causale: infatti, se è vero che l’art. 10 cit. si riferisce per lo più a violazioni formali, è però altrettanto indiscutibile che in pratica le conseguenze sono del tutto analoghe a quelle derivanti da violazioni sostanziali, perchè entrambe vengono ricondotte all’intero paradigma della L. n. 1369 del 1960 (ancora in vigore all’epoca dei fatti per cui è causa).

L’art. 10 distingue le sanzioni a seconda che la patologia negoziale inerisca al contratto di fornitura o a quello per prestazioni di lavoro temporaneo: l’un caso è disciplinato dai commi 1 e 3 (ultimo periodo) e dal primo periodo del comma 2, l’altro è regolato dal secondo periodo di tale comma.

Per quanto concerne il contratto di fornitura, ogni sua deviazione dal contenuto vincolato di cui all’art. 1, commi 2, 3, 4 e 5, così come il ricorso a soggetti diversi e/o non iscritti all’albo delle società di fornitura di lavoro temporaneo di cui all’art. 2, comporta l’applicazione della L. n. 1369 del 1960 e, quindi, la conversione legale da essa prevista.

Già il rinvio operato alla violazione dell’art. 1, comma 2, dimostra che la sanzione della nullità si applica anche all’ipotesi di contratto di fornitura concluso in casi non consentiti, ipotesi cui deve essere sostanzialmente equiparata quella – che ricorre nella vicenda in esame – di contratto concluso con una causale di genericità tale da risultare di ossequio meramente apparente alla previsione legislativa.

Dunque, venuta meno la deroga consentita dalla L. n. 196 del 1997, il contratto di fornitura di lavoro temporaneo torna ad essere un illecito – e quindi nullo – contratto d’appalto di mera manodopera, sicchè della cit. L. n. 1369 del 1960, ex art. 1, u.c. (ancora vigente all’epoca dei fatti per cui è causa, giova ribadire) il contratto di lavoro s’intende instaurato non più con l’intermediario, ma direttamente con l’effettivo utilizzatore.

Quanto alle violazioni inerenti al contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, si consideri che degli elementi di cui dell’art. 3, comma 3, lett. da a) ad h), solo quelli della lett. g) – vale a dire inizio e termine dell’attività lavorativa presso l’impresa utilizzatrice – sembrano integrare contenuto essenziale del contratto, a pena di nullità: infatti l’art. 10, comma 2, prevede espressamente la sanzione della conversione del contratto quando manchino tali elementi, ma non anche quando siano state omesse le indicazioni concernenti i motivi del ricorso al lavoro temporaneo, gli estremi dell’impresa fornitrice, le mansioni, l’inquadramento, la durata dell’eventuale periodo di prova, il luogo di lavoro ed il trattamento economico e normativo.

Invece, dell’art. 10, comma 1, sanziona espressamente la carenza, nel contratto di fornitura, di tutti i requisiti di cui all’art. 1, comma 5, ma la mancata previsione della nullità anche in relazione all’omessa specificazione delle ulteriori condizioni di contratto (in quello per prestazioni di lavoro temporaneo) era in linea con quanto l’ordinamento già prevedeva in relazione all’analoga ipotesi dell’ordinario contratto di lavoro a termine, che si convertiva in contratto a tempo indeterminato se il termine non veniva convenuto per iscritto (v. L. n. 230 del 1962, art. 1, vigente all’epoca della promulgazione della L. n. 196 del 1997), non anche per la mancanza di altre pattuizioni.

Muovendo dallo specifico riferimento alla sola carenza del requisito di cui alla L. n. 196 del 1997, art. 3, comma 3, lett. g), certa dottrina aveva affermato che il difetto delle altre indicazioni previste dalla legge sarebbe stato sfornito di sanzione, sicchè non si sarebbe trattato di elementi richiesti ad substantiam, salvo che per il patto di prova, in cui la sanzione della nullità è ricavabile aliunde (vale a dire dall’art. 2096 c.c., nella costante interpretazione enunciatane dalla giurisprudenza).

Altra dottrina aveva ipotizzato che la nullità – pur taciuta, a riguardo, nell’art. 10, comma 2 – potesse tuttavia desumersi dall’indeterminatezza del contratto di cui non fossero chiarite tutte le condizioni di lavoro.

Ritiene invece questa Suprema Corte che, se la mancanza di tali ulteriori specificazioni non comporta indeterminatezza, quanto meno perchè il contenuto del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo è determinabile per relationem attraverso quello del contratto di fornitura, nondimeno proprio per questo motivo tutte le altre specificazioni devono in sostanza considerarsi sempre già contenute, appunto per relationem, grazie al necessario collegamento fra i due contratti.

Se così non fosse, cioè se fosse astrattamente ammissibile una discrasia contenutistica fra i due negozi, essa sarebbe indice inequivocabile di frode alla legge, e/o di deviazione causale del contratto, di guisa che la sanzione della nullità verrebbe recuperata per altra via.

Per quel che concerne, poi, i requisiti del motivo di ricorso al lavoro temporaneo e dell’indicazione della cauzione o della fideiussione di cui all’art. 2, comma 2, lett. c), estranei al contenuto vincolato del contratto di fornitura e, perciò, non recuperabili per relationem, il loro carattere essenziale si ricava dall’essere strettamente funzionali a consentire al prestatore di lavoro temporaneo una scelta consapevole e un minimo di verifica di affidabilità del contraente (vale a dire dell’impresa fornitrice).

Ancor prima di tali considerazioni, v’è un ulteriore argomento assorbente per ritenere prescritti a pena di nullità anche gli elementi di cui alle lett. a), b), c), d), f) del comma 3 del cit. art. 3: ammessa la categoria degli elementi naturali del negozio (peraltro negata da autorevole dottrina, che ritiene debba parlarsi solo di effetti naturali), è innegabile che essi siano tali solo se derogabili dalle parti; ma nessuno dei citati elementi è derogabile dalla volontà delle parti, nel senso che esse non potrebbero mai, ad esempio, escludere che il lavoratore debba eseguire la propria prestazione presso una data impresa utilizzatrice o lasciare libera la scelta di essa da parte dell’impresa fornitrice – perchè ciò produrrebbe una palese alterazione causale del negozio -, oppure escludere la cauzione di cui all’art. 2, comma 2, lett. c), perchè in tal modo verrebbe meno la necessaria qualità soggettiva d’uno dei contraenti (l’impresa fornitrice) e, quindi, si ricadrebbe nella sanzione di cui dell’art. 10, comma 1; del pari ciò avverrebbe se il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo venisse stipulato per motivi diversi da quelli consentiti ex art. 1, comma 2.

Infine, neppure può ammettersi che il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo taccia, puramente e semplicemente, tali motivi riservandosi di enunciarli solo a posteriori in ragione della convenienza del momento, perchè ciò vanificherebbe in toto l’impianto della 196/97: anche siffatta omissione sarebbe indice inequivocabile di frode alla legge e/o di deviazione causale del contratto.

2.3. Il quarto motivo è fondato.

La sentenza n. 21691/16 delle S.U. di questa S.C. ha statuito che una censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattivamente applicabili anche ai giudizi in corso (come l’art. 32 cit.: cfr., per tutte, Cass. n. 6735/14), avendo il ricorso per cassazione ad oggetto non l’operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico.

A maggior ragione può chiedersi l’applicazione anche in sede di legittimità (il che supera ogni altra considerazione svolta in proposito dalla sentenza impugnata) dello ius superveniens intervenuto, come nel caso di specie, dopo la proposizione dell’atto d’appello, con l’unico limite, non verificatosi nel caso di specie), di intervenuto passaggio in giudicato della statuizione relativa alle conseguenze economiche dell’accertata nullità della clausola di apposizione del termine (giudicato da escludersi al momento sia dell’appello che del ricorso per cassazione, essendo ancora sub iudice la questione relativa alla validità del termine).

Quanto all’applicazione del cit. art. 32, anche in materia di lavoro temporaneo irregolare, deve confermarsi l’indirizzo manifestatosi con le sentenze n. 1148/13, n. 13404/13, n. 17540/14 e n. 8286/15 di questa S.C., che hanno ritenuto applicabile l’indennità prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 (nel significato chiarito dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 13) a qualsiasi ipotesi di ricostituzione del rapporto di lavoro avente in origine un termine illegittimo e, dunque, anche nel caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa della nullità d’un contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo determinato, ai sensi della L. n. 196 del 1997, art. 3, comma 1, lett. a), contratto convertito in uno a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della prestazione; a tal fine valga, in primo luogo, l’evidente analogia tra il lavoro temporaneo di cui alla L. n. 196 del 1997 e la somministrazione di lavoro del D.Lgs. n. 276 del 2003, ex artt. 20 e segg.; in secondo, si tenga presente che la nullità del contratto fra somministratore e utilizzatore travolge anche quello fra lavoratore e somministratore, trattandosi di negozi collegati; l’effetto finale è quello di produrre una duplice conversione, sul piano soggettivo (D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 21,u.c., il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore e non più del somministratore) e su quello oggettivo (atteso che quello che con il somministratore era sorto come contratto di lavoro a tempo determinato diventa, con l’utilizzatore, un contratto di lavoro a tempo indeterminato); ma fino a quando la sentenza non accerti tale conversione, il rapporto fra utilizzatore e lavoratore, finchè si è protratto de facto, ha avuto caratteristiche analoghe a quelle d’un rapporto a termine, di guisa che nulla preclude il ricorso alla sanzione meramente indennitaria prevista dall’art. 32, comma 5 cit., anche perchè essa è destinata – grazie all’ampia formula adoperata dal legislatore – ai “casi di conversione del contratto a tempo determinato”.

D’altronde, la tendenza normativa è – in linea di massima quella di liquidare con un’indennità determinata a forfait (o con un risarcimento previsto entro un tetto massimo) il mancato guadagno sofferto dal lavoratore nell’arco di tempo trascorso fra l’illegittima cessazione d’un rapporto lavorativo (a cagione della nullità del termine o dell’illegittimità del licenziamento intimatogli) e il suo ripristino grazie alla sentenza del giudice: si pensi, ad esempio, alla L. n. 604 del 1966, art. 8,all’art. 18 Stat. nuovo testo come modificato ex lege n. 92 del 2012 (che riserva solo a pochi casi la tutela reintegratoria piena con attribuzione di tutte le retribuzioni maturate medio tempore), e, appunto, alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5.

Residuano due ultime precisazioni: la prima è che alla soluzione accolta non osta la sentenza della CGUE 11.4.13, Della Rocca, emessa in sede di rinvio pregiudiziale, che ha escluso che la direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato si applichi anche al contratto a tempo determinato che si accompagni ad un contratto interinale;invero, dall’esame della motivazione emerge che tale inapplicabilità deriva solo dal tenore del preambolo dell’accordo quadro e dall’esistenza di altra più specifica regolamentazione (la direttiva 2008/104) per il contratto a termine che si accompagni ad un contratto interinale o di somministrazione e non già da una ritenuta sua incompatibilità ontologica, a tutti gli effetti, con un puro e semplice contratto a tempo determinato: d’altronde, quand’anche la CGUE avesse asserito il contrario (il che non è), ciò non avrebbe vincolato il giudice dello Stato membro, non conseguendo all’inapplicabilità della direttiva 1999/70/CE – quasi fosse un naturale precipitato – una sorta di rivisitazione dei concetti propri d’un dato ordinamento, compito estraneo a quelli della Corte di Lussemburgo, cui spetta l’interpretazione del diritto dell’Unione e non di quello nazionale; la seconda puntualizzazione è che, per ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema, la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, si applica anche ai processi in corso, persino ai giudizi di legittimità, sempre che sul relativo capo di decisione non si sia già formato il giudicato (cfr., e pluribus, Cass. 3.1.11 n. 65; Cass. 4.1.11 n. 80; Cass. 2.2.11 n. 2452).

2.4. Il quinto motivo è infondato.

La sentenza impugnata si è limitata ad applicare l’art. 2103 c.c., sul presupposto che, nel corso del lavoro espletato dall’odierno intimato presso Poste Italiane, il primo aveva esercitato le mansioni di sportellista per più di tre mesi di seguito, così maturando il diritto al relativo inquadramento.

Poco importa che ciò sia avvenuto nel corso del secondo avviamento di P.G. dalla società fornitrice a quella utilizzatrice, atteso che il rapporto diretto con quest’ultima doveva intendersi ormai instaurato già a decorrere dall’inizio del primo, vale a dire dal 5.7.03.

3.1. In conclusione, va accolto il quarto motivo, con rigetto delle restanti censure.

Per l’effetto, si cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e si rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà limitarsi a quantificare l’indennità dovuta a P.G. in relazione alla L. n. 183 del 2010, art. 32.

PQM

accoglie il quarto motivo, rigetta le restanti censure, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2017

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