Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24889 del 15/09/2021

Cassazione civile sez. III, 15/09/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 15/09/2021), n.24889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 382-2019 proposto da:

(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNG.RE DEI

MELLINI, 10, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO MARINESE,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO ANTONUCCI;

– ricorrente –

contro

D.G., C.G., D.I., elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA MANTEGAZZA 24, presso lo studio

dell’avvocato MARCO GARDIN, rappresentate e difese dagli avvocati

DONATO DE MITRI, ANTONIO TOMMASO DE MAURO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1687/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 4/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/1/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 4/10/2018 la Corte d’Appello di Bari, in accoglimento del gravame interposto dalle sigg. C.G., I. e D.G. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Bari 9/9/2013, ha accolto la domanda dalle medesime originariamente proposta – in proprio e quali eredi del defunto congiunto D.S.- nei confronti della clinica privata società (OMISSIS) s.r.l. (già (OMISSIS)), da ultimo incorporata nella società (OMISSIS) s.p.a., di risarcimento dei danni – patrimoniali e non patrimoniali – rispettivamente subiti in conseguenza del decesso del suindicato congiunto all’esito di infezione di epatite acuta da B.B.V. contratta presso la suindicata clinica privata.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società (OMISSIS) s.p.a. (già (OMISSIS) s.r.l., già (OMISSIS)) propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso la C. e le D., che hanno presentato anche memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo le ricorrenti denunziano “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1218,2697 c.c., artt. 115,116,132 c.p.c., art. 111 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonché violazione degli artt. 132 c.p.c., art. 111 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 2 motivo denunziano “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso è inammissibile.

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione del requisito a pena di inammissibilità richiesto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nel caso non osservato laddove viene dalle ricorrenti operato il riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, all'”atto di citazione notificato il 15/11/06″, all'”elaborato depositato il 19/1/2006 (v. doc. D5 fascicolo primo grado parte ricorrente)”, al “provvedimento del 23/1/06 (v. doc. D6, idem)” di richiesta da parte del P.M. “al G.I.P. di disporre l’archiviazione del procedimento”, al “provvedimento di archiviazione del G.I.P.”, alle “assunte prove testimoniali”, alla sentenza del giudice di prime cure, all'”atto di appello, notificato il 23/10/2014″, alle “due consulenze tecniche di ufficio (la prima versata dagli attori…: v. doc. 5 fascicolo convenuta)”, alla “Consulenza tecnica collegiale svolta nell’ambito procedimento penale n. 11894/05… depositata in quel processo il 19/1/2006, parzialmente trascritta nell’atto di citazione”, all'”elaborato del Dott. R.V…. e della Dott.ssa P.I.”, alla “cartella clinica del paziente”, alla “registrazione… del ciclo della sala operatoria del giorno (OMISSIS)”, al “registro infortuni dal (OMISSIS) al (OMISSIS)”, alle schede sanitarie individuali dei dipendenti”, ai “nominativi del personale presente in sala operatoria il giorno (OMISSIS)”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti (es., la “consulenza di ufficio del Dott. Co.Sa., depositata in primo grado il 30/6/2011”, pag. 34 della cartella clinica), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

L’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata nell’impugnata decisione rimangono pertanto dalle odierne ricorrenti non idoneamente censurati.

E’ al riguardo appena il caso di osservare come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno invero indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo, rilevando ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del medesimo, nonché assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Va per altro verso posto in rilievo come al di là della relativa formale intestazione le ricorrenti deducano in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie la lacunosità, la contraddittorietà e la “polemicità” della motivazione (v. pagg. da 7 a 10 del ricorso) ovvero l’omessa e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna le ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore dei controricorrenti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA