Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24889 del 06/12/2016
Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 06/12/2016), n.24889
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16280/2012 proposto da:
GEST. IMM. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELLA LIBERTA’ 10, presso
lo studio dell’avvocato GEMMA PATERNOSTRO, rappresentato e difeso
dall’avvocato OLINTO RAFFAELE VALENTINI giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 93/2011 della COMM. TRIB. REG. di BARI,
depositata il 12/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/07/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;
udito per il controricorrente l’Avvocato LA GRECA che ha chiesto il
rigetto;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Barletta Andria e Trani emise un avviso di liquidazione per il recupero di imposte suppletive di registro, ipotecarie e catastali dovute a seguito di acquisto di aree fabbricabili perchè versate in misura ridotta sebbene mancanti i presupposti di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3. Infatti secondo l’Ufficio doveva essere revocata l’aliquota agevolata dell’1% di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3, non spettante alla contribuente per mancata utilizzazione edificatoria dell’immobile compravenduto nel termine di cinque anni.
Avverso il suddetto avviso ha proposto ricorso la contribuente Gest.Imm. srl davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Barletta Andria Trani la quale lo accolse con sentenza riformata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la contribuente Gest. Imm. Srl con due motivi e l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo e quarto motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto la CTR ha erroneamente ritenuto non spettante l’agevolazione di cui alla legge sopra citata perchè non era stato edificato entro il termine quinquennale. Secondo la società invece non erano presenti i presupposti per l’edificazione in quanto è vero che il complesso immobiliare era inserito, già al momento della stipula dell’atto di compravendita, in area soggetta a piano urbanistico particolareggiato regolarmente approvato ai sensi della normativa statale o regionale attuativo ed esecutivo del PRG, ma non sussisteva invece un piano di recupero per zone degradate. Pertanto secondo la ricorrente l’impugnato avviso di liquidazione doveva ritenersi illegittimo per decorrenza del termine triennale previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, considerato che l’impossibilità di edificare sussisteva fin dall’origine e non era sopravvenuta successivamente.
Con il secondo e terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto la CTR senza peraltro esplicitare le ragioni, ha erroneamente ritenuto non spettante l’agevolazione di cui alla legge sopra citata sebbene la società avesse realizzato tutte le opere previste compatibili con gli strumenti urbanistici esistenti ed iniziato l’utilizzazione edificatoria entro il termine di cinque anni.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto per tutti i motivi proposti. Infatti in tema di agevolazioni tributarie, il beneficio dell’assoggettamento all’imposta di registro nella misura dell’1 per cento, previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, si applica a condizione che l’acquirente beneficiario realizzi integralmente, secondo le previsioni del piano, le potenzialità edificatorie dell’area, in quanto la “ratio” della norma è quella di agevolare l’attività edificatoria e favorire lo sviluppo equilibrato del territorio. Ovviamente spetta al contribuente che impugni l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro-ipotecaria-catastale, concernente il recupero delle agevolazioni previste dalla L. 30 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3, applicabile “ratione temporis”, provare di aver realizzato l’intento edificatorio, dichiarato nell’atto di acquisto, nel termine di legge di cinque anni, atteso che tale circostanza è un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio fiscale richiesto e solo provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione. Nella fattispecie al contrario l’utilizzazione edificatoria non era stata completata entro cinque anni dal trasferimento dell’area come lo stesso ricorrente dichiara nel ricorso affermando che “l’impossibilità ad edificare era sussistente sin dall’origine e non sopravvenuta successivamente”.
In riferimento al termine triennale sopra richiamato ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76 ed alla sua decorrenza secondo Sez. U, Sentenza n. 1196 del 21/11/2000 “L’avviso di liquidazione dell’imposta di registro con aliquota ordinaria e connessa soprattassa, a carico del compratore di un immobile abitativo che abbia indebitamente goduto, in sede di registrazione del contratto, del trattamento agevolato di cui alla L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 1, comma 6, è soggetto a termine triennale di decadenza, ai sensi e nel vigore del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 74, comma 2 (corrispondente del successivo D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 2), a partire dalla data in cui l’avviso può essere emesso, e cioè dal giorno della registrazione, quando i benefici non spettino per la falsa dichiarazione, nel contratto, dell’indisponibilità di altro alloggio o della mancata fruizione in altra occasione dell’agevolazione, o per l’enunciazione, nel contratto stesso, di un proposito di utilizzare direttamente il bene a fini abitativi già smentito da circostanze in atto, oppure, quando detto enunciato proposito, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile, dal giorno nel quale si sia verificata quest’ultima situazione.
Le considerazioni che precedono inducono al rigetto del ricorso e condanna della ricorrente alle spese di questo giudizio di legittimità.
PQM
Rigetta e condanna Gest Imm. srl alle spese processuali del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 5.200,00 complessivamente oltre spese accessorie come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 13 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016