Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24888 del 20/10/2017
Cassazione civile, sez. lav., 20/10/2017, (ud. 09/05/2017, dep.20/10/2017), n. 24888
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –
Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15009/2012 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE
TRIFIRO’, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
R.R., OBIETTIVO LAVORO S.P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 559/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 13/06/2011 R.G.N. 202/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CELENTANO Carmelo, che ha concluso per la cessazione della materia
da contendere;
udito l’Avvocato CHIODETTI GUIDO per delega orale Avvocato TRIFIRO’
SALVATORE.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza pubblicata il 13.6.11 la Corte d’appello di Milano rigettava il gravame di Poste Italiane S.p.A. contro la sentenza con cui il Tribunale della stessa sede aveva accertato l’esistenza, a decorrere dal 12.2.03, d’un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fra detta società e R.R. per genericità della causale del contratto di prestazioni di lavoro temporaneo, riguardante il predetto lavoratore, stipulato ex lege n. 196 del 1997 (ratione temporis applicabile) fra Poste Italiane S.p.A. (utilizzatrice) e Obiettivo Lavoro S.p.A. (fornitrice).
2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Poste Italiane S.p.A. affidandosi a sei motivi, con i quali ha sotto vari profili censurato la pronuncia della Corte territoriale sia nella parte in cui ha affermato la nullità del contratto di fornitura di lavoro temporaneo ed ha accertato l’esistenza d’un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fra detta società e il lavoratore, sia nella parte concernente le relative conseguenze economiche.
3. L’intimato non ha svolto attività difensiva, così come non ne ha svolto Obiettivo Lavoro S.p.A. (pure nei confronti della quale si sono celebrati i gradi di merito).
4. Poste Italiane ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
5. Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Nelle more, il 19.7.12, in sede sindacale l’intimato ha conciliato con Poste Italiane S.p.A. la presente lite.
1.2. La sopravvenuta transazione comporta la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio di legittimità, le cui spese si compensano per intero considerato il tenore della conciliazione in tal senso raggiunta. Non è invece dovuta alcuna pronuncia sulle spese riguardo ad Obiettivo Lavoro S.p.A., che non ha svolto attività difensiva.
PQM
dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2017