Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24888 del 06/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24888 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: CARRATO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al N.R.G. 16291/2012 proposto da:
S & N GENERALI S.R.L. (P.I.: 09479201007), in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti
Paolo Puccioni e Maurizio Chianese ed elettivamente domiciliata presso lo studio del
primo, in Roma, via Giuseppe Zanardelli, n. 36; – ricorrente —
contro
A.T.G. S.R.L. (C.F.: 05720590487), in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv.ti
Guido Rinaldi e Valerio Marchetiello ed elettivamente domiciliata presso lo studio del
primo, in Roma, via Casperia, n. 30;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 26 del 2012 del Tribunale civile di Firenze, depositata
il 5 gennaio 2012 (e non notificata).
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 ottobre 2013 dal

Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
1

Data pubblicazione: 06/11/2013

sentito l’Avv. Paolo Puccioni per la ricorrente;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Ignazio Patrone, che ha concluso in senso confome alla relazione ex art. 380 bis c.p. c. in
atti, con la precisazione di pervenire, tuttavia, all’accoglimento del ricorso sul presupposto
dell’accertata intempestività dell’appello.

seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: << Con atto di citazione notificato il 10 novembre 2010 la s.r.l. ATG proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Firenze n. 4704/2010, con la quale quest'ultimo aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 43091'09 instaurato dalla S & N Generali, con la conseguente declaratoria di nullità del provvedimento monitorio e la concessione di apposito termine per la riassunzione della causa dinanzi al Giudice di pace di Roma, ritenuto competente. Nella costituzione della società appellata, l'adito Tribunale di Firenze, con sentenza n. 26 del 2012 (depositata il 5 gennaio 2012), rilevata preliminarmente l'ammissibilità dell'appello sotto il profilo della sua tempestività, ravvisava l'erroneità della declaratoria di incompetenza adottata dal primo giudice e, in accoglimento del gravame, dichiarava l'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo come proposta dinanzi al Giudice di pace di Firenze, con la correlata conferma dell'impugnato decreto ingiuntivo, condannando l'appellata alla rifusione delle spese del doppio grado. Avverso la suddetta sentenza di appello (non notificata) proponeva ricorso per cassazione la S & N Generali, riferito ad un unico complesso motivo, in ordine al quale l'intimata s.r.l. ATG si costituiva con controricorso. Ritiene il relatore che, avuto riguardo all'art. 380 bis c.p.c., sembrano sussistere, nella fattispecie in esame, in relazione all'art. 375 n. 1 c.p.c, i presupposti per dichiarare 2 Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 15 marzo 2013, la inammissibile il ricorso, con la conseguente definizione del procedimento nelle forme camerali. Con il motivo proposto la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., degli artt. 112, 324 e 327 c.p.c. (come modificato dall'art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009), con riferimento all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. . l'inammissibilità dell'appello proposto dalla controparte (con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata) sul presupposto che, non essendo stata la sentenza oggetto del gravame preventivamente notificata e dovendosi applicare il novellato disposto dell'art. 327 c.p.c. (come, per l'appunto, modificato dalla legge n. 69 del 2009), con il quale è stata prevista la riduzione a sei mesi del c.d. termine lungo per l'impugnazione, si sarebbe dovuto rilevare che il gravame era stato avanzato oltre tale termine. Orbene, rilevato che — in linea generale — la statuizione del giudice di pace con cui statuisca sulla competenza non può essere impugnata con regolamento di competenza ma può essere soltanto appellata (cfr. Cass. n. 14185 del 2008, ord., e, da ultimo, Cass. n. 23458 del 2011, ord.), da ciò doveva conseguirne che l'appello avrebbe dovuto essere formulato nel (nuovo e ridotto) termine lungo semestrale come precisato, alla stregua del novellato testo dell'art. 327, comma 1, c.p.c., "ratione temporis" applicabile, poiché il giudizio in questione era stato instaurato successivamente al 4 luglio 2009 (data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009). Senonché, per come esattamente prospettato dalla ricorrente, essendo stata la sentenza di primo grado depositata il 15 marzo 2010 e risultando proposto l'appello con atto di citazione spedito il 5 novembre 2010, il citato termine semestrale, anche allungato per effetto della durata del periodo di sospensione feriale di 46 giorni, era da considerarsi scaduto al momento della formulazione del gravame, poiché erano decorsi sette mesi e 21 giorni, ragion per cui esso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile (non rilevando, 3 In particolare, con la formulata doglianza, la predetta ricorrente ha inteso far valere al riguardo, l'inidoneità della sentenza di incompetenza a determinare anche un giudicato sostanziale). In definitiva, si riconferma che, nella fattispecie in esame, sussistono le condizioni per pervenire alla dichiarazione di inammissibilità del formulato ricorso, avuto riguardo all'art. 380 bis c.p.c. ed in relazione all'ipotesi enucleata dall'art. 375 n. 1) c.p.c.>>.

argomentativa della relazione di cui sopra (sul presupposto che il giudizio di primo grado si
sarebbe dovuto considerare instaurato in data successiva al 4 luglio 2009, in cui era
entrata in vigore la legge n. 69 del 2009, poiché — ai sensi dell’art. 643, comma 3, c.p.c. – il
decreto ingiuntivo opposto era stato notificato il 26 ottobre 2009), rilevando (come, del
resto, opportunamente segnalato dal difensore della ricorrente), tuttavia, che — per mero
disguido materiale — risulta proposta la soluzione del ricorso nel senso dell’inammissibilità,
mentre appare evidente che lo stesso debba essere accolto, alla stregua della ravvisata
fondatezza del medesimo in conseguenza dell’accertata inammissibilità dell’appello
avanzato dalla A.T.G. s.r.I.;
ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente

cassazione senza rinvio della sentenza impugnata (avuto riguardo al disposto dell’art. 382,
comma 3, c.p.c.) e la derivante declaratoria dell’inammissibilità dell’appello (con la
correlata conferma della sentenza di primo grado), formulato nell’interesse della A.T.G.
s.r.l., la quale, in virtù del principio della soccombenza, deve essere condannata al
pagamento delle spese sia del giudizio di appello che di quelle della presente fase di

legittimità, liquidate nei sensi di cui in dispositivo (precisandosi, quanto a quelle del giudizio
di cassazione, che le stesse vanno quantificate sulla scorta dei nuovi parametri previsti per
il giudizio di legittimità dal D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, applicabile nel caso di
specie in virtù dell’ari 41 dello stesso D.M.: cfr. Cass., S.U., n. 17405 del 2012).

4

Considerato che il Collegio condivide gli argomenti contenuti nella parte

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo
sull’appello formulato dalla A.T.G. s.r.I., lo dichiara inammissibile. Condanna la
controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, sia delle spese del giudizio di
appello, liquidate in complessivi euro 2.120,00 (di cui euro 120,00 per esborsi, euro 720,00

del presente giudizio di legittimità, quantificate in euro 1.700,00, di cui euro 200,00 per
esborsi, oltre accessori nella misura e sulle voci come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI Sezione civile della Corte Suprema
di Cassazione, in data 4 ottobre 2013.

per diritti ed euro 1.280,00, per onorari, oltre accessori come per legge) che delle spese

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