Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24887 del 06/12/2016
Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 06/12/2016), n.24887
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15588/2010 proposto da:
SISTEMA PARCHEGGI SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso
lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo rappresenta
e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI MARONGIU, REMO DOMINICI
giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI GENOVA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio
dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato AURELIO DOMENICO MASUELLI giusta delega in
calce;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 60/2009 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,
depositata il 22/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/07/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;
udito per il controricorrente l’Avvocato PAFUNDI che rinuncia;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’estinzione del ricorso per
rinuncia.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La società Sistema Parcheggi srl propose ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria in data 12/6/2007 la quale aveva respinto l’impugnazione in controversia relativa al pagamento della Tosap per canone di occupazione di aree di sosta richiesto dal Comune di Genova.
Il Comune di Genova si costituì con controricorso. A seguito di trattative le parti raggiungevano un accordo stragiudiziale e la ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio.
Pertanto, stante la sopravvenuta carenza di interesse, sentito il Pubblico Ministero che ha concluso come in epigrafe, deve essere dichiarato estinto il giudizio con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio per rinuncia del ricorrente. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 13 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016