Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24886 del 20/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/10/2017, (ud. 09/05/2017, dep.20/10/2017),  n. 24886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11190/2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

FIORILLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.E., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che

la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

OBIETTIVO LAVORO S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8613/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/02/2012 R.G.N. 7005/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per la cessazione della materia

da contendere;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 14624/07 il Tribunale di Roma accertava l’esistenza, a decorrere dal 16.1.03, d’un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fra detta società ed A.E. per mancanza di prova sulla causale del contratto di prestazioni di lavoro temporaneo, riguardante la predetta lavoratrice, stipulato ex lege n. 196 del 1997 (ratione temporis applicabile) fra Poste Italiane S.p.A. (utilizzatrice) e Obiettivo Lavoro S.p.A. (fornitrice).

2. Con sentenza pubblicata in data 8.2.12 la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame di Poste Italiane S.p.A. e, in accoglimento dell’appello proposto dalla lavoratrice, condannava la società a pagarle il risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni contrattualmente dovute dal 1.3.05 sino al triennio successivo.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Poste Italiane S.p.A. affidandosi a quattro motivi, con i quali ha sotto vari profili censurato la pronuncia della Corte territoriale sia nella parte in cui ha affermato la nullità del contratto di fornitura di lavoro temporaneo ed ha accertato l’esistenza d’un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fra detta società e la lavoratrice, sia nella parte concernente le relative conseguenze economiche.

4. L’intimata ha resistito con controricorso.

5. Obiettivo Lavoro S.p.A. – pure nei confronti della quale si sono celebrati i gradi di merito – non ha svolto attività difensiva.

6. Poste Italiane S.p.A. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

7. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Nelle more, il 13.12.12, in sede sindacale l’intimata ha conciliato con Poste Italiane S.p.A. la presente lite.

1.2. La sopravvenuta transazione comporta la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio di legittimità, le cui spese si compensano per intero considerato il tenore della conciliazione in tal senso raggiunta.

1.3. Non è invece dovuta alcuna pronuncia sulle spese riguardo ad Obiettivo Lavoro S.p.A., che non ha svolto attività difensiva.

PQM

dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2017

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