Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24886 del 06/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24886 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: CARRATO ALDO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al N.R.G. 14363/2012 proposto da:
ISTITUTO AUTONOMO COOPERATIVE DI ABITAZIONE DEL LAZIO (C.F.:
02225010582), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso,
in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti Franco Mastrangeli, Paola
Mastrangeli e Piera Mastrangeli, ed elettivamente domiciliato presso ilo loro studio, in
Roma, via Mondragone, n. 10; – ricorrente —
contro
SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA L’AURORA 74 a.r.l. (C.F.: 80421970585), in persona
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale
in calce al controricorso, dall’Avv. Marco Paoletti ed elettivamente domiciliata presso il suo
studio, in Roma, alla v. Filippo Corridoni, n. 14;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 1976 del 2012 della Corte di appello di Roma,
depositata il 12 aprile 2012 (e non notificata).

1

Data pubblicazione: 06/11/2013

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 ottobre 2013 dal

Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
letta la memoria difensiva depositata — ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c. —

nell’interesse della parte ricorrente;
sentiti gli Avv.ti Franco Mastrangeli, per il ricorrente, e Marco Paoletti per la

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Ignazio Patrone, che ha concluso in senso conforme alla relazione ex art. 380 bis c.p. c. in
atti.
Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 11 marzo 2013, la

seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: << Con atto di citazione notificato il 9 giugno 1986, l'Istituto Autonomo Cooperative Abitazione del Lazio, in persona del Presidente pro-tempore, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Cooperativa edilizia L'Aurora 74 a r.I., perché fosse condannata al pagamento, in proprio favore, della somma di lire 780.033.261, oltre interessi, dovuta a titolo di corrispettivo per le attività svolte in esecuzione del contratto del 23 febbraio 1981, consistenti nella realizzazione di un fabbricato, composto da unità immobiliari aventi destinazione commerciale e residenziale. La Cooperativa L'Aurora 74 si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda e proponendo domanda riconvenzionale per la restituzione di quanto da essa pagato in eccedenza e per il risarcimento dei danni per i gravi vizi relativi all'esecuzione dell'opera appaltata da parte dello I. A. C. A. L. Con distinto atto di citazione notificato il 1° dicembre 1986 Conte Giovanni conveniva dinanzi al Tribunale di Roma la Cooperativa L'Aurora 74, di cui era socio, chiedendo che la stessa venisse condannata all'eliminazione dei vizi presenti nel proprio appartamento, oltre al risarcimento del danno. 2 controricorrente; Si costituiva la Cooperativa convenuta, chiedendo il rigetto della domanda, e di essere autorizzata a chiamare in garanzia lo I.A.C.A.L., committente, e l'impresa Ottaviani, quale ditta appaltatrice. Con un terzo atto di citazione notificato il 14 maggio 1987, la Cooperativa conveniva in giudizio lo I.A.C.A.L. e l'impresa Ottaviani, chiedendone la condanna in solido al danni ed all'eliminazione dei difetti del fabbricato. Le cause venivano riunite. Con sentenza depositata in data 27 maggio 2003, il Tribunale di Roma rigettava la domanda dello I.A.C.A.L. e condannava lo stesso, in solido con l'impresa Ottaviani al pagamento delle somme di euro 92.058,44 per l'eliminazione dei difetti del fabbricato, di euro 77.468, 53 per danni conseguenti alla svalutazione di alcuni alloggi, nonché di euro 49.838,09 a titolo di rimborso delle spese per lo spostamento di un collettore fognario.Con la medesima sentenza, il suddetto Tribunale condannava, inoltre, lo I.A.C.A.L. in solido con l'impresa Ottaviani, all'esecuzione di alcuni lavori necessari per eliminare i gravi difetti di costruzione ed a rivalere la Cooperativa per l'importo da questa dovuto a Conte Giovanni ammontante ad euro 7.230, 40 per il mancato godimento dell'alloggio e ad euro 15.493, 71 nel caso di mancata esecuzione dei lavori per l'eliminazione dei difetti. Avverso tale sentenza lo I.A.C.A.L. proponeva appello. La società cooperativa L'Aurora 74 e l'impresa Ottaviani si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello principale e proponendo appelli incidentali. Anche Conte Giovanni si costituiva in giudizio, limitandosi a chiedere la conferma della sentenza di primo grado. Con sentenza n. 186/08, depositata il 17 gennaio 2008, in parziale accoglimento dell'appello principale, la Corte di Appello di Roma, condannava la Cooperativa L'Aurora 74 al pagamento in favore dello I.A.C.A.L. della complessiva somma di euro 461.916, 51, 3 pagamento delle penali per il ritardo nell'esecuzione delle opere, oltre al risarcimento dei oltre interessi; condannava lo I.A.C.A.L. al pagamento, in favore della Cooperativa, della complessiva somma di euro 141.869,53, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, nonché all'esecuzione di tutti i lavori necessari alla realizzazione dell'isolamento termico, ovvero, in difetto, al rimborso, in favore di essa, di tutte le spese sostenute per l'esecuzione di detti lavori; rigettava gli appelli proposti nei confronti di Conte Giovanni; condannava lo I.A.C.A.L., la Cooperativa e l'Impresa Ottaviani al rimborso delle spese legali in favore dell'appellato Conte Giovanni. La Cooperativa proponeva ricorso per cassazione con atto notificato il 18 luglio 2008, sulla base di 27 motivi, tre dei quali venivano accolti dalla Suprema Corte, con sentenza n. 25904/09, che rigettava nel resto il ricorso e, "previa cassazione della sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, rinviava, anche per le spese della fase di legittimità, alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione". La Cooperativa riassumeva la causa dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, con ricorso ex art. 392 c.p.c.. Lo I.A.C.A.L. si costituiva in giudizio; l'Impresa Ottaviani rimaneva contumace, mentre si costituivano in giudizio Belli Bernarda, Conte Nadia e Conte Giancarlo, quali eredi di Conte Giovanni, ai soli fini del risarcimento delle spese del processo dinanzi alla Corte di Cassazione. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 1976/12, depositata il 12 aprile 2012 e non notificata, definitivamente pronunciando in sede di rinvio e nei limiti dei motivi accolti dalla Corte di Cassazione, in riforma della sentenza impugnata, condannava lo I.A.C.A.L. al pagamento in favore della Cooperativa, a titolo di risarcimento del danno, di euro 137.377,52, oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo, nonché alla rifusione, in favore della stessa, delle spese del giudizio di primo e di secondo grado, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio. 4 rigettava gli appelli incidentali; compensava integralmente le spese processuali del grado; Avverso quest'ultima sentenza, lo I.A.C.A.L. proponeva ricorso per cassazione, notificato il 4 giugno 2012 e depositato il 20 giugno 2012, deducendo due motivi. L'intimata si costituiva con controricorso. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697, co. 1, c.c., in relazione all'art. 360 n. 3, c.p.c., avendo la Corte territoriale liquidato alla disconoscimento di qualsiasi danno da parte del c.t.u. e l'inesistenza di una prova dello stesso anche desumibile aliunde. Tale doglianza appare, all'evidenza, destituita di pregio. Invero, risulta assolutamente provato che L'Aurora 74 abbia ricevuto "un'opera di minor valore rispetto a quanto pattuito". In particolare, La Corte capitolina ha, con motivazione logica ed adeguata, accertato, in fatto, che L'Aurora 74 aveva dedotto e provato, assolvendo l'onere della prova prescritto dall'art. 2697 c.c., che l'opera consegnatale dallo I.A.C.A.L. era affetta da vizi costruttivi. La Corte territoriale ha, infatti, congruamente richiamato gli accertamenti tecnici compiuti dal CTU, che nelle sue relazioni (con particolare riferimento alla relazione peritale del 21.12.2000, alle pagg. 2 e 3) aveva riconosciuto una svalutazione dell'8% del valore dell'immobile nel caso di realizzazione del cappotto e del 25% del valore commerciale nell'ipotesi di mancata realizzazione del cappotto, oltre ad accertare che gli appartamenti danneggiati in maniera concreta erano in numero di 28. In modo del tutto coerente con tali accertamenti, il giudice di rinvio ha, dapprima, riconosciuto all'Aurora 74 il risarcimento del danno e, poi, ha liquidato tale danno in via equitativa, assumendo come parametro di riferimento il criterio indicato dal CTU. Alla stregua di tale conferenti e sufficienti accertamenti di merito si deve ritenere che non sussiste alcuna violazione dell'art. 2697 c.c.. 5 Cooperativa l'importo di euro 137.377,52, a titolo di risarcimento del danno, nonostante il Con il secondo motivo il ricorrente ha prospettato la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., deducendo che la Corte d'Appello di Roma avesse liquidato, in favore della Soc. Coop. L'Aurora 74, un importo superiore a quello determinato dal giudice di primo grado e che era stato da quest'ultima accettato. Anche tale doglianza appare, ad avviso del relatore, manifestamente infondata. corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dal momento che il giudice di rinvio — nell'esercizio legittimo delle sue prerogative - si è limitato ad accogliere l'appello incidentale formulato dalla Cooperativa L'Aurora 74 conseguente alla cassazione parziale della precedente sentenza di secondo grado, accertando il pregiudizio, in concreto subito dalla stessa, per aver ricevuto un'opera di minor valore rispetto a quanto pattuito in conseguenza del vizio di mancata coibenza termica, in euro 137.377, 52, somma peraltro inferiore a quella richiesta dalla stessa Cooperativa a titolo di maggior danno (387.342,67 euro). Nell'appello incidentale erano stati indicati tre diversi criteri di liquidazione del danno da mancata coibenza termica di cui uno prendeva in considerazione il minor valore commerciale dei singoli alloggi di testata, l'altro il minor valore commerciale dell'intero fabbricato nel suo complesso ed il terzo, il minor valore commerciale del fabbricato per la precaria vivibilità degli alloggi, che determina una valutazione negativa dell'intero edificio. Il giudice di rinvio, valutando e quantificando il danno subito dalla Cooperativa, non è incorso in alcun vizio di ultrapetizione, avendo tenuto conto, con valutazione equitativa, dei distinti criteri di quantificazione che la stessa Cooperativa aveva evidenziato in sede di rinvio ed identificandosi il bene della vita domandato nell'appello incidentale con il risarcimento del danno per aver ricevuto un bene affetto da vizi. D'altronde, si ritiene possa applicarsi al caso di specie il principio affermato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di Codesta Suprema Corte (nella sentenza n. 8520 del 6 Non è, invero, riscontrabile alcuna violazione o falsa applicazione del principio della 2007), le quali hanno stabilito che l'impugnazione della sentenza, avente ad oggetto la liquidazione del danno aquiliano compiuta dal giudice di primo grado, attribuisce al giudice d'appello il potere-dovere di riesaminare ex novo tutte le componenti del danno medesimo (cfr., da ultimo, anche Cass. n. 15709 del 2011). Infatti, la formazione della cosa giudicata, per mancata impugnazione su un determinato capi della stessa sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni affatto indipendenti da quelle investite dai motivi di gravame, perché fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto. Di conseguenza, deve affermarsi che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice di appello che, investito del riesame dei criteri di liquidazione del danno, provveda a rideterminare il contenuto complessivo, e nello specifico, la sussistenza e l'entità delle sue varie componenti, poiché per "capo autonomo della sentenza" deve intendersi solo quello che risolve una questione dotata di una propria individualità ed autonomia. In conclusione, si riconferma che sembrano sussistere, nel caso di specie, i presupposti per il rigetto del ricorso e per la conseguente trattazione dello stesso nelle forme camerali di cui all'art. 380 bis c.p.c., stante la manifesta infondatezza di entrambi i motivi con esso formulati, con riferimento all'ipotesi enucleata dall'art. 375 n. 5 c.p.c.>>.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti
nella relazione di cui sopra, avverso la quale, peraltro, la memoria difensiva, depositata dai
difensori dell’Istituto ricorrente ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., non fa valere
nuove e determinanti argomentazioni idonee a confutare il contenuto della relazione
stessa, non emerse nemmeno a seguito della discussione orale dei difensori delle parti;

ritenuto

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la

conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio,
liquidate nei sensi di cui in dispositivo, sulla scorta dei nuovi parametri previsti per il
7

capo della sentenza investita dall’impugnazione, può verificarsi soltanto con riferimento ai

/

giudizio di legittimità dal D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (applicabile nel caso di 07
specie in virtù dell’art. 41 dello stesso D.M.: cfr. Cass., S.U., n. 17405 del 2012).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente

accessori nella misura e sulle voci come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI Sezione civile della Corte Suprema
di Cassazione, in data 4 ottobre 2013.

giudizio, liquidate in complessivi euro 10.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre

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