Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24885 del 20/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/10/2017, (ud. 09/05/2017, dep.20/10/2017),  n. 24885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10652-2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PARAGUAY,

5, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO SICILIANO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA BILOTTA, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2720/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/04/2011 R.G.N. 6067/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per la cessazione materia da

contendere;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza pubblicata il 20.4.11 la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame di Poste Italiane S.p.A. contro la sentenza con cui il Tribunale della stessa sede aveva accertato l’esistenza, a decorrere dal 18.10.03, d’un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fra detta società e S.R.. Ciò aveva statuito per mancanza di prova della causale del contratto di prestazioni di lavoro temporaneo, riguardante il predetto lavoratore, stipulato ex lege n. 196 del 1997 (ratione temporis applicabile) fra Poste Italiane S.p.A. (utilizzatrice) e Ali S.p.A. (fornitrice).

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Poste Italiane S.p.A. affidandosi a due motivi, con i quali ha sotto vari profili censurato la pronuncia della Corte territoriale sia nella parte in cui ha affermato la nullità del contratto di fornitura di lavoro temporaneo ed ha accertato l’esistenza d’un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fra detta società e il lavoratore, sia nella parte concernente le relative conseguenze economiche.

3. L’intimato ha resistito con controricorso.

4. Poste Italiane S.p.A. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

5. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Nelle more, il 12.10.2012, in sede sindacale l’intimato ha conciliato con Poste Italiane S.p.A. la presente lite.

1.2. La sopravvenuta transazione comporta la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio di legittimità, le cui spese si compensano per intero considerato il tenore della conciliazione in tal senso raggiunta.

PQM

dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2017

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