Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24885 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 06/12/2016), n.24885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2552/2010 proposto da:

CIATTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PISANELLI 2, presso lo

studio dell’avvocato MARIA ANTONIETTA D’INTINO, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARLO CANESSA giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SCANDICCI, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAZZARINI 19, presso lo studio

dell’avvocato GIULIO PIZZUTI, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIUSEPPE BARONTINI giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15/2009 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 19/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il controricorrente l’Avvocato BARONTINI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il comune di Scandicci aveva notificato a Ciatti spa otto avvisi di accertamento relativo al pagamento della Tarsu per gli anni d’imposta 1998, 1999, 2000, 2001.

La contribuente impugnò gli avvisi di accertamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze che accolse il ricorso con sentenza parzialmente riformata, su appello del Comune, dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva proposto ricorso per cassazione la società Ciatti srl con quattro motivi dei quali il quarto motivo veniva accolto con rinvio al giudice di merito affinchè effettuasse i dovuti accertamenti in ordine all’assoggettamento a Tarsu dell’area di 3176 mq in quanto destinata a lavorazioni industriali.

La Commissione Tributaria Regionale della Toscana davanti alla quale veniva riassunto il processo ha emesso sentenza avverso la quale propone ricorso per cassazione la Ciatti srl con tre motivi e memoria ed il Comune di Scandicci resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso le società Ciatti srl lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 1 e art. 394 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il giudice di rinvio erroneamente ritenuto dovuta l’imposta Tarsu dalla società ricorrente in violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62, 63 e 64, sebbene nelle aree di lavorazione dello stabilimento industriale venissero prodotti rifiuti di natura industriale e quindi speciali non soggetti a raccolta e smaltimento da parte del Comune di Scandicci.

Con il secondo motivo di ricorso la società lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè i giudici di rinvio hanno ritenuto che tutti i rifiuti industriali anche i cosidetti scarti di lavorazione sono rifiuti speciali smaltiti direttamente da Ciatti srl e non dal Comune di Scandicci.

Con il terzo motivo di ricorso la società lamenta omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè i giudici di rinvio hanno omesso di motivare in ordine alle osservazioni critiche ed alle note avanzate alla CTU espletata.

Il ricorso è inammissibile e deve essere respinto per mancanza di quesiti e momento di sintesi.

Infatti occorre rilevare che il ricorso è stato proposto nel vigore della D.Lgs. 2 febbraio 2006, art. 6, n. 40, che ha introdotto l’art. 366 bis c.p.c., alla stregua del quale nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto. Nella fattispecie nessun quesito di diritto è posto a corredo dei primi due motivi con conseguente inammissibilità, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

Anche il terzo motivo, relativo al dedotto vizio di motivazione è inammissibile, oltre che infondato, non avendo la ricorrente provveduto a predisporre, accanto all’esposizione del motivo, il c.d. momento di sintesi relativo all’individuazione della questione di fatto controversa e decisiva per il giudizio, essendosi la stessa limitata a sostenere un deficit contenutistico della motivazione. (Sez. 5, Sentenza n. 24255 del 18/11/2011).

Pertanto poichè nel caso di specie, la parte ricorrente non ha adempiuto all’onere, dai contenuti sopra precisati, della proposizione di una valida impugnazione, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto con condanna alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Ciatti srl al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4.500,00 complessive oltre spese accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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