Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24885 del 04/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 04/10/2019, (ud. 23/05/2019, dep. 04/10/2019), n.24885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15689/2018 proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ENZO MORRICO,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL

D’OSSOLA 25 sc. A, presso lo studio dell’avvocato GRAZIA VIRGINIA

BELLINVIA, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO FLORAMO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 289/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 28/03/2018 R.G.N. 665/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/05/2019 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato VALERIA COSENTINO per delega verbale Avvocato ENZO

MORRICO;

udito l’Avvocato DOMENICO FLORAMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Messina decideva sull’opposizione proposta, ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51, da R.G. avverso l’ordinanza dello stesso Tribunale – che aveva rigettato il ricorso proposto avverso il licenziamento intimato da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. in data 25.6.2010 – dichiarandone l’inammissibilità per essere stata la stessa proposta dopo che era trascorso il termine di 30 gg. dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza di rigetto emessa nella fase sommaria del giudizio.

2. La Corte d’appello di Messina, con sentenza del 28.3.2018, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato il 25.6.2010 ed ordinava a Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. di reintegrare il R. nel posto di lavoro precedentemente occupato, con corresponsione, in favore del predetto, della retribuzione non corrispostagli da tale data sino alla reintegra, nonchè di provvedere alla regolarizzazione della posizione assistenziale e previdenziale.

3. La Corte osservava che la pronuncia del Tribunale di Messina ricevuta per posta elettronica dal difensore del R. riguardava altro provvedimento e che la Cancelleria aveva attestato di avere scansionato un documento non attinente all’ordinanza relativa al R., sicchè il ricorso doveva ritenersi tempestivo per essere stato proposto entro il termine lungo di sei mesi dal deposito in cancelleria della pronuncia che dichiarava chiusa la fase dell’opposizione.

4. Quanto alle contestazioni poste a fondamento del licenziamento, consistenti nell’emissione, da parte del R. – che svolgeva attività di cassiere presso la biglietteria della società di navigazione RFI – Bluvia di Villa San Giovanni -, di biglietti per autovetture e mezzi pesanti diretti in Sicilia poi fittiziamente annullati, in quanto risultati successivamente utilizzati, con contegno indicativo della avvenuta sottrazione, attraverso la manipolazione del sistema, del prezzo dei biglietti emessi, con un danno per le Ferrovie di Euro 1.420,00, la Corte riteneva che le indicazioni fornite con il tabulato allegato alla lettera di contestazione non fossero idonee ad avvalorare le accuse mosse al lavoratore e che le circostanze su cui era fondato l’addebito non fossero state adeguatamente accertate, con conseguente complessivo difetto probatorio.

5. Osservava che la posizione del R. si atteggiava in maniera diversa rispetto a quella di altri dipendenti di Rete Ferroviaria destinatari di altrettanti licenziamenti, in quanto il tabulato preso in esame aveva evidenziato solo per il periodo dal 25.7.2007 al 9.8.2007, in cui il R. aveva svolto la sua attività presso la biglietteria suddetta, dove era stato temporaneamente comandato, l’emissione di nove biglietti, poi annullati al sistema e risultati invece utilizzati a seguito di controllo, ed RFI non aveva prodotto a fondamento delle contestazioni mosse nessuna ulteriore documentazione.

6. Gli esiti degli accertamenti svolti da operatore o da sistema, comunicati dalla Squadra giudiziaria della Polizia di Stato Compartimento di Polizia ferroviaria, riguardavano gli anni 2008 2009, sicchè non erano stati possibili gli accertamenti incrociati svolti per altri dipendenti, che avevano consentito, per taluni di essi, di evidenziare errori del sistema o l’eventuale smarrimento dei tagliandi. Dovevano, poi, essere considerati: il ridotto numero di biglietti oggetto della contestazione elevata nei confronti del R., la scoperta del sistema illecito da parte della responsabile della biglietteria in relazione al periodo del 2008 – 2009 che aveva fatto registrare un incremento del numero di biglietti annullati, il brevissimo periodo di lavoro prestato dal R. presso la biglietteria di (OMISSIS) tra il mese di luglio e quello di agosto del 2007, la fondata possibilità che, in caso di momentaneo allontanamento del reclamante, l’altro collega in turno con il R. avesse potuto utilizzare la sua postazione, prima che il computer entrasse in stand-by, tenuto conto del fatto che per tale dipendente erano stati verificati annullamenti illegittimi per un valore economico di 104.000,00 Euro. Non poteva, poi, secondo la Corte, conferirsi rilievo alla circostanza che nella giornata del 9.8.2009 le operazioni di annullamento di biglietti si erano verificate per ben due volte a distanza temporale l’una dall’altra di 11 minuti, oltre il termine in cui il sistema andava riavviato.

7. In conclusione, era ritenuto che non vi fosse prova che il R. avesse agito con le modalità preordinate e fraudolente attribuitegli e che pertanto nel suo comportamento non fosse ravvisabile il grave inadempimento posto a fondamento del recesso.

8. Di tale decisione domanda la cassazione RFI spa, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il R..

9. La società Rete Ferroviaria ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la società ricorrente deduce nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., in ordine alla decadenza dall’impugnazione del licenziamento L. n. 604 del 1966, ex art. 6, comma 1; denunzia, altresì, violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., per mancanza di motivazione sul punto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando che, in sede di reclamo, nella memoria di costituzione, essa ricorrente aveva espressamente reiterato l’eccezione di decadenza dall’impugnazione ritualmente sollevata da R.F.I. in prime cure, assorbita dalla ritenuta inammissibilità, sul rilievo che la lettera di licenziamento, datata 22 giugno 2010 e pervenuta il 25 giugno al lavoratore, non poteva essere dallo stesso impugnata in data 23 giugno, e che non poteva ritenersi convincente la giustificazione, del tutto apodittica, di un asserito refuso, senza che fosse stata mai fornita prova della data di spedizione della ricevuta prodotta.

2. Con il secondo motivo, la società si duole della violazione dell’art. 2697 c.c., nonchè dell’artt. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., per mera apparenza/illogicità della motivazione in ordine al mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte di RFI s.p.a. circa gli addebiti contestati. La dedotta nullità della sentenza per mancanza di motivazione ex art. 132 c.p.c., n. 4, si fonda sull’assunto che la stessa non poteva che ritenersi illogica laddove aveva affermato l’inidoneità del riscontro telematico effettuato da RFI a riprova del fittizio annullamento dei tagliandi ad opera del R., senza indicare elementi specifici e basandosi su mere illogiche illazioni, realizzando in tal modo un’inversione dell’onere della prova, con motivazione inficiata da vizio logico in modo da renderne apparente il supporto argomentativo.

3. Sostiene la ricorrente che il ricorso ad illazioni realizzava una vera e propria inversione dell’onere della prova ascrivibile alla Corte del merito, non potendo ritenersi di rilievo dirimente l’affermazione che gli incroci effettuati da RFI non fossero stati oggetto di verifica ad opera di terzi (polizia giudiziaria), nè quella che l’addebito fosse stato accertato in ambito datoriale; aggiunge che non potevano rivestire analoga rilevanza di elementi di giudizio dotati di giuridica consistenza nemmeno l’argomento relativo alla mera occasione che aveva dato l’avvio agli accertamenti in ambito datoriale, oppure il mancato accertamento di analoghe condotte allorchè il lavoratore era addetto alla biglietteria di (OMISSIS), o l’argomento della possibilità che, durante un momentaneo allontanamento del R., altri abbiano potuto utilizzare la postazione.

4. Osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice del gravame, l’accertamento spettante alla società era avvenuto e che la prova ad essa incombente era stata assolta, essendo da escludere ogni possibilità di errore quanto a corrispondenza tra biglietti emessi a (OMISSIS) ed i tagliandi utilizzati per il relativo viaggio, per essere la registrazione effettuata mediante lettura della banda magnetica posta sul retro del biglietto, oppure tramite digitazione ad opera dell’operatore di biglietteria del numero di biglietto stampato nel titolo di viaggio emesso da RFI, in tal modo essendo garantita ampia tracciabilità degli operatori di turno e delle operazioni attraverso un sistema di password.

5. Incombeva, pertanto, sul lavoratore l’onere di dimostrare che i fatti contestati non erano stati da lui posti in essere, una volta che la società ne aveva individuato nella sua persona l’autore e doveva, secondo la ricorrente, reputarsi priva di rilevanza ai fini considerati che, nella richiesta di archiviazione in sede penale, l’ipotesi adombrata era stata quella dell’addebito dei fatti contestati al R. ad altro dipendente, tale M., per essere stata una tale ricostruzione basata su mere ipotesi, come confermato dalla circostanza che, in altri giudizi, era stata affermata la responsabilità dei lavoratori che avevano posto in essere fatti analoghi. Le sentenze di merito, dall’esito negativo per i predetti, erano state confermate in Cassazione, che aveva ritenuto esaustive ed esenti da vizi logici le relative motivazioni nella parte in cui avevano escluso la verosimiglianza delle versioni fornite, riferite anche ad ipotizzabili interventi di altri lavoratori nelle postazioni lavorative dei soggetti destinatari degli addebiti disciplinari.

6. Osserva il Collegio, quanto alle doglianze contenute nel primo motivo, che, se l’eccezione riferita alla decadenza dall’impugnazione del licenziamento fosse stata in sede di gravame reiterata, mancherebbe ogni pronuncia da parte della Corte d’appello. Ciò anche in ragione della inipotizzabilità di una decisione implicita su una questione quale quella asseritamente sottoposta all’esame del giudice del gravame, che avrebbe anche potuto chiudere il giudizio, precludendo ogni altra valutazione nel merito.

7. Tuttavia, come si desume dallo storico di lite, sulla specifica questione della tardività dell’impugnazione, il Tribunale in sede sommaria aveva disatteso l’eccezione di RFI, rilevando che la lettera del 23.6.2010 era stata trasmessa a RFI il 29.6.2010 come da ricevuta postale di pari data versata in atti, il che imponeva probabilmente di conoscere in che termini nel giudizio di opposizione dinanzi al Tribunale la questione era stata posta da RFI in sede di costituzione. E’ stato affermato che “anche laddove vengano denunciati con il ricorso per cassazione “errores in procedendo”, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali” (cfr. Cass. 20.7.2012 n. 12664, Cass. 13.3.2018 n. 6014, che, in applicazione di questo principio, ha affermato che il ricorrente, ove censuri la statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la domanda principale ed omesso di pronunciarsi su quella subordinata, ha comunque l’onere di riprodurre gli atti e documenti del giudizio di merito nei loro passaggi essenziali alla decisione e di precisare l’esatta collocazione dei documenti nel fascicolo d’ufficio al fine di renderne possibile l’esame nel giudizio di legittimità).

8. Quanto al secondo motivo, il vizio di mancanza di motivazione, come chiarito dalle sezioni unite di questa Corte (pronuncia n. 8053 e 8054 del 2014), integra un “error in procedendo” che comporta nullità della sentenza solo ove si sostanzi in un’anomalia motivazionale, che ricorre nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. E’ stato, inoltre, precisato che di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass., sez. n. 22232 del 2016). Evenienze queste che non si riscontrano nella sentenza impugnata perchè la Corte territoriale ha spiegato in maniera niente affatto perplessa, come più analiticamente riportato nello storico di lite, le ragioni che hanno sorretto la decisione.

9. La Corte ha evidenziato la specificità della posizione del R., il breve lasso di tempo in cui lo stesso aveva operato presso la biglietteria di (OMISSIS), il ridotto numero di biglietti emessi e poi annullati, ed ha ritenuto integrare prova – di cui era onerata la società – non sufficiente gli esiti degli accertamenti svolti da operatore di sistema comunicati dalla Squadra giudiziaria della Polizia di Stato, Compartimento Polizia Ferroviaria, che avevano riguardato gli anni successivi a quelli in cui si collocavano i fatti addebitati al R..

10. Va premesso che in tema di licenziamento, la L. n. 604 del 1966, art. 5, pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l’onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, sicchè il giudice non può avvalersi del criterio empirico della vicinanza alla fonte di prova, il cui uso è consentito solo quando sia necessario dirimere un’eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, oppure quando, assolto l’onere probatorio dalla parte che ne sia onerata, sia l’altra a dover dimostrare, per prossimità alla suddetta fonte, fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte (Cass. 29.3.2018 n. 7830, Cass. 16.8.2016 n. 17108, Cass. 14.7.2016 n. 14375).

11. Non vi è stato dunque nella specie inversione di onere probatorio, avendo la Corte ritenuto che la società avesse assolto solo parzialmente ed in maniera complessivamente non adeguata l’onere sulla stessa incombente, in quanto i tabulati prodotti non sono stati ritenuti idonei senza il conforto di ulteriori accertamenti incrociati, laddove sono stati valorizzati altri elementi nella complessiva disamina e valutazione dei fatti di causa, compiuta nel rispetto del principio richiamato.

12. Ogni contestazione rifluisce nel merito e come tale non può trovare ingresso nella presente sede, spettando al giudice del merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Il prospettato vizio della sentenza per apparenza/illogicità della sua motivazione può riscontrarsi come sussistente solo quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, ciò che non è riscontrabile nel caso all’esame, in cui, a differenza che per gli altri lavoratori, è stata conferita rilevanza alla minore durata del periodo di osservazione, al ridotto numero degli annullamenti di biglietti (soltanto nove) ed all’assenza di controlli ulteriori idonei a rendere incontestata la ricostruzione dei fatti addebitati e la loro certa riferibilità al R..

12. Per tutte le svolte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.

13. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

14. Sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA