Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24884 del 20/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/10/2017, (ud. 09/05/2017, dep.20/10/2017),  n. 24884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10023-2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

TRIFIRO’, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA BELSIANA 71, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

DELL’ERBA, rappresentato e difeso dall’avvocato ORONZO DE DONNO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

ALI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 249/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/04/2011 R.G.N. 2090/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO CARMELO, che ha concluso per la cessazione della materia

da contendere;

udito l’Avvocato CHIODETTI GUIDO per delega orale Avvocato TRIFIRO’

SALVATORE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza pubblicata il 14.4.11 la Corte d’appello di Milano rigettava il gravame di Poste Italiane S.p.A. contro la sentenza con cui il Tribunale della stessa sede aveva accertato l’esistenza d’un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fra detta società e M.F. per genericità della causale del contratto di prestazioni di lavoro temporaneo, riguardante il predetto lavoratore, stipulato ex L. n. 196 del 1997 (ratione ternporis applicabile) fra Poste Italiane S.p.A. (utilizzatrice) e Ali S.p.A. (fornitrice).

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Poste Italiane S.p.A. affidandosi a tre motivi, con i quali ha sotto vari profili censurato la pronuncia della Corte territoriale sia nella parte in cui ha affermato la nullità del contratto di fornitura di lavoro temporaneo ed ha accertato l’esistenza d’un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fra detta società e il lavoratore, sia nella parte concernente le relative conseguenze economiche.

3. L’intimato ha resistito con controricorso.

4. Ali S.p.A. – pure nei confronti della quale si sono celebrati i gradi di merito – non ha svolto attività difensiva.

5. Poste Italiane ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

6. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Nelle more, il 13.9.12, in sede sindacale l’intimato ha conciliato con Poste Italiane S.p.A. la presente lite.

1.2. La sopravvenuta transazione comporta la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio di legittimità, le cui spese si compensano per intero considerato il tenore della conciliazione in tal senso raggiunta. Non è invece dovuta alcuna pronuncia sulle spese riguardo ad Ali S.p.A., che non ha svolto attività difensiva.

PQM

dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2017

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