Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24883 del 06/12/2016
Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 06/12/2016), n.24883
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 22704/10 proposto da:
Cartiere M.C. S.p.A., in persona del suo legale
rappresentante pro tempore C.M., elettivamente domiciliato
in Roma, Via della Balduina n. 187, presso lo Studio dell’Avv.
Stefano Agamennone, che anche disgiuntamente con l’Avv. Roberto
Lenzi, la rappresenta e difende, giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
Sistema Ambiente S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro
tempore P.R.E., elettivamente domiciliata in Roma,
Via delle Quattro Fontane n. 15, presso lo studio dell’Avv. Giovanni
Girelli, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del
controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
Comune di Lucca;
– intimato –
avverso la sentenza n. 56/16/09 della Commissione Tributaria
Regionale della Toscana, depositata il 22 giugno 2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13
luglio 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. Stefano Agamennone, per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’estinzione del processo
per rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con l’impugnata sentenza n. 56/16/09 depositata il 22 giugno 2009 la Commissione Tributaria Regionale della Toscana confermava la decisione n. 66/01/06 della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca che aveva respinto i riuniti ricorsi promossi da Cartiere M.C. S.p.A. avverso due distinti provvedimenti di “espresso” diniego di rimborso TIA anni 2003 2004.
Contro la sentenza della CTR la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi, a cui resisteva il gestore Sistema Ambiente S.p.A. con controricorso e che a sua volta proponeva ricorso incidentale condizionato per due motivi. L’intimato Comune invece non si costituiva.
Prima dell’udienza le parti costituite depositavano atto di rinuncia debitamente accettato al ricorso principale e a quello incidentale con integrale compensazione delle spese di lite, cosicchè deve essere dichiarata l’estinzione del processo come in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del processo; spese integralmente compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016