Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24883 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 06/12/2016), n.24883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 22704/10 proposto da:

Cartiere M.C. S.p.A., in persona del suo legale

rappresentante pro tempore C.M., elettivamente domiciliato

in Roma, Via della Balduina n. 187, presso lo Studio dell’Avv.

Stefano Agamennone, che anche disgiuntamente con l’Avv. Roberto

Lenzi, la rappresenta e difende, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Sistema Ambiente S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro

tempore P.R.E., elettivamente domiciliata in Roma,

Via delle Quattro Fontane n. 15, presso lo studio dell’Avv. Giovanni

Girelli, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Comune di Lucca;

– intimato –

avverso la sentenza n. 56/16/09 della Commissione Tributaria

Regionale della Toscana, depositata il 22 giugno 2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13

luglio 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. Stefano Agamennone, per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’estinzione del processo

per rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con l’impugnata sentenza n. 56/16/09 depositata il 22 giugno 2009 la Commissione Tributaria Regionale della Toscana confermava la decisione n. 66/01/06 della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca che aveva respinto i riuniti ricorsi promossi da Cartiere M.C. S.p.A. avverso due distinti provvedimenti di “espresso” diniego di rimborso TIA anni 2003 2004.

Contro la sentenza della CTR la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi, a cui resisteva il gestore Sistema Ambiente S.p.A. con controricorso e che a sua volta proponeva ricorso incidentale condizionato per due motivi. L’intimato Comune invece non si costituiva.

Prima dell’udienza le parti costituite depositavano atto di rinuncia debitamente accettato al ricorso principale e a quello incidentale con integrale compensazione delle spese di lite, cosicchè deve essere dichiarata l’estinzione del processo come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del processo; spese integralmente compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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