Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24883 del 06/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24883 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: CARRATO ALDO

ha pronunciato la seguente

ea+
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al N.R.G. 7235/2012 proposto da:
BERTI BIBIANA (C.F.: BRT BBN 61A69 H9350), rappresentata e difesa, in virtù di
procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Francesco Paolieri ed elettivamente
domiciliata presso lo studio dell’Avv. Domenico Arlini, in Roma, via Nicotera, n. 29;
– ricorrente—

contro
ITALFONDIARIO S.P.A. (P.I. 00880671003), in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del
controricorso, dall’Avv. Alessandra Bianchini ed elettivamente domiciliata presso la
Cancelleria della Corte di cassazione;
controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 78 del 2011 della Corte di appello di Perugia,
depositata il 10 febbraio 2011 (e non notificata).

Data pubblicazione: 06/11/2013

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 ottobre

2013 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
sentito l’Avv. Francesco Paolieri per la ricorrente;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale

dott. Ignazio Patrone, che ha concluso in senso conforme alla relazione ex art. 380

bis c.p. c. in atti.
Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 8 gennaio 2013, la

seguente proposta di definizione, ai sensi dell’ad. 380-bis c.p.c.: << Con sentenza n. 69 del 2007, il Tribunale di Perugia-sez. dist. di Città di Castello accoglieva l'azione intentata, ai sensi dell'ad. 524 c.c., dalla Cassa di Risparmio di Città di Castello (che aveva agito mediante il suo procuratore identificantesi con l'Intesa Gestioni Crediti s.p.a.) nei riguardi di Berti Bibiana, rinunziante all'eredità relitta da Berti Delfo. Interposto appello da parte della soccombente convenuta e nella costituzione dell'intervenuta Italfondiario s.p.a. (quale procuratrice della Champions France s.r.I., cessionaria del credito vantato dalla Cassa di risparmio di Città di Castello, la quale rimaneva, peraltro, contumace), con sentenza n. 78 del 2011 (depositata il 10 febbraio 2011 e non notificata), la Code di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Berti Bibiana avverso la sentenza, rigettava totalmente il gravame e condannava l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della s.p.a. Italfondiario. Nei confronti della menzionata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 7 marzo 2012 e depositato il 20 marzo 2012) la Berti Bibiana basato su un unico motivo. L'intimata ltalfondiario S.p.a. si è costituita con controricorso, invocando la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e insistendo, comunque, per il suo rigetto. Con l'unico motivo formulato la ricorrente ha dedotto, in relazione all'ad. 360, 2 comma, n. 3, c.p.c., la supposta violazione e falsa applicazione dell'art. 524 c.c., chiedendo a questa Corte di affermare il principio sul se sia ammissibile l'impugnazione della rinuncia all'eredità da parte di un creditore del rinunciante quando lo stesso, dopo la rinuncia all'eredità, abbia effettuato pagamenti in favore del soggetto che aveva accettato l'eredità dopo la rinuncia del debitore, circostanza sulla quale il giudice di appello aveva omesso di adottare un'adeguata motivazione circa il diniego delle istanze istruttorie avanzate dalla stessa Berti attinenti, invero, ad un punto decisivo della controversia. Ritiene il relatore che, nella specie, siano ravvisabili i presupposti per procedere nelle forme camerali di cui all'art. 380- bis c.p.c., risultando ravvisabili le condizioni per pervenire ad una pronuncia di inammissibilità del proposto ricorso, avuto riguardo all'ipotesi enucleata nell'art. 375 n. 1) c.p.c. . Innanzitutto, va rilevato che, malgrado la ricorrente abbia posto riferimento alla supposta violazione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., ella ha inteso dedurre, in effetti, una censura riguardante l'impianto motivazionale della sentenza impugnata con riguardo al precisato punto decisivo della controversia. Tuttavia, nonostante la stessa ricorrente abbia lamentato un'omessa motivazione circa il diniego delle istanze istruttorie dalla stessa avanzate sul presupposto che la loro ammissione (e la conseguente assunzione delle correlate prove) avrebbe condotto ad un esito diverso della controversia, la Berti non ha provveduto ad una specifica indicazione di tali richieste probatorie. Al riguardo deve, perciò, trovare conferma il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., da ultimo, Cass. n. 17915 del 2010 e Cass. n. 13677 del 2012), alla stregua del quale il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l'onere di indicare specificamente le 3 circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative. Il vizio dedotto risulta, perciò, genericamente proposto ed è da qualificarsi inammissibile. In ogni caso, deve rilevarsi che la Corte perugina ha, in effetti, preso in considerazione le circostanze di cui alla prova testimoniale collegata al primo motivo di gravame (sul profilo che un ulteriore successivo chiamato all'eredità l'aveva accettata ricevendo dalla banca il pagamento di crediti vantati dal "de cuius" nei confronti della cassa), ma l'ha ritenute ininfluenti ai fini della definizione della controversia, non attenendo ad un aspetto decisivo (concernendo, invero, l'irrilevante circostanza dell'avvenuta accettazione da parte del terzo) e, quindi, non risultando indispensabili secondo la previsione di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c. . Oltretutto, quale ulteriore ragione di inammissibilità, deve evidenziarsi che la ricorrente non ha colto, con il proposto ricorso, l'effettiva e risolutiva "ratio decidendi" della sentenza impugnata dal momento che, con essa, la Corte territoriale ha posto in risalto che, nella fattispecie, avrebbe dovuto trovare applicazione il principio secondo cui II debitore rinunciante all'eredità è il solo soggetto passivamente legittimato all'azione intentata dai creditori ex art.524 c.c., con la conseguenza che, al suo decesso, legittimato passivo risulta il suo erede quale persona che gli succede "in universum ius", e, quindi, nella situazione di debitore rinunciante all'eredità, da cui scaturisce la legittimazione passiva "de qua". In altri termini, l'azione esercitata dal 4 creditore ai sensi dell'art. 524 c.c. per essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome ed in luogo del debitore rinunziante ha una funzione strumentale per il soddisfacimento del credito, in quanto mira a rendere inopponibile al creditore la rinunzia e a consentirgli di agire sul patrimonio ereditario, rendendogli estranea la delazione del terzo chiamato per effetto della rinunzia da lui impugnata. Ne deriva che la legittimazione passiva spetta unicamente al debitore rinunciante, mentre i successivi chiamati che hanno accettato l'eredità possono considerarsi portatori di un interesse idoneo a consentire unicamente un intervento in causa adesivo dipendente, per sostenere le ragioni del debitore rinunziante, senza poter proporre domande proprie, diverse da quella di appoggio alla domanda della parte adiuvata (cfr. Cass. n. 3548 del 1995 e Cass. n. 17866 del 2003, opportunamente richiamate anche dal giudice di appello). In definitiva, si riconferma che - essendo tra l'altro, state decise nella sentenza impugnata le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte - sussistono le condizioni, in ordine all'art. 380-bis c.p.c., per definire nelle forme camerali il proposto ricorso ravvisandosene, alla stregua di quanto innanzi, l'inammissibilità». Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra (dovendosi, tuttavia, più correttamente, pervenire al rigetto del ricorso), avverso la quale, peraltro, non risulta depositata alcuna memoria difensiva ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. ed in ordine alla quale la discussione orale del difensore della ricorrente non ha aggiunto alcun elemento di valutazione determinante idoneo a confutare la relazione stessa; ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate nei sensi di cui in 5 dispositivo, sulla scorta dei nuovi parametri previsti per il giudizio di legittimità dal D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (applicabile nel caso di specie in virtù dell'art. 41 dello stesso D.M.: cfr. Cass., S.U., n. 17405 del 2012). P.Q.M. presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori nella misura e sulle voci come per legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 4 ottobre 2013. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del

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