Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24882 del 15/09/2021
Cassazione civile sez. I, 15/09/2021, (ud. 28/05/2021, dep. 15/09/2021), n.24882
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 15808/2020 proposto da:
N.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Alberico II, 4
presso lo studio dell’avvocato Farina Maria Rosaria, rappresentato e
difeso dall’avvocato Coseano Paolo;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno;
– intimato –
nonché contro
Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma
Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato che lo
rappresenta e difende;
-controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TRIESTE, depositata il
18/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/05/2021 da Dott. ACIERNO MARIA.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Rilevato che la procura speciale ad litem per il ricorso per cassazione non contiene l’attestazione espressa della data così come richiesto dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, secondo l’intervento nomofilattico delle S.U. con sentenza n. 15177 del 2021;
Considerato che successivamente a tale ultima pronuncia, è stata rimessa da sezione semplice di questa Corte al vaglio della Corte Costituzionale, la legittimità costituzionale della disposizione, con l’ordinanza interlocutoria n. 17970 del 2021;
Ritenuto, pertanto, in considerazione della rilevanza della Q.L.C. in questo giudizio, di dover rinviare a nuovo ruolo il presente ricorso in attesa della decisione del giudice delle leggi.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, all’esito di riconvocazione, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021