Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24882 del 06/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 06/12/2016), n.24882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 19518/10 proposto da:

Ser.Pro.Tec. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro

tempore P.C., elettivamente domiciliata in Roma, Via dei

Monti Parioli n. 48, presso lo Studio dell’Avv. Ulisse Corea,

rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto Pignatone, giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Inps, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli

Avv.ti Antonino Sgroi, Caliulo Luigi, Lelio Maritato, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

contro

Serit Sicilia S.p.A., già Montepaschi Serit S.p.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 120/19/09 della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia, depositata il 17 giugno 2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13

luglio 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. Emanuele De Rose, per l’Inps;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Giacalone Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 120/19/09 depositata il 17 giugno 2009 la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, accolto l’appello dell’Inps contumace in primo grado, in riforma della decisione n. 224/03/06 della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, respingeva il ricorso promosso da Ser.Pro.Tec. S.r.l. contro la cartella n. (OMISSIS) “notificata in data 19.11.2004” con la quale veniva chiesto il pagamento di contributi al S.S.N. relativi “ai periodi dal 1993 al giugno 1996”.

La CTR spiegava il rigetto del ricorso avverso la cartella osservando che lo sgravio degli oneri sociali di cui all’art. 59 del T.U. di cui al D.P.R. n. 218 del 1978″ che spettava alla contribuente, poteva però “essere detratto dai soli contributi previdenziali e non anche dal contributo del S.S.N. previsto dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833”. Inoltre a giudizio della CTR “il giudice di prime cure aveva errato ad accogliere l’eccezione di prescrizione quinquennale, in quanto la presentazione da parte della Società della domanda di condono del 2.6.1995, ex L. n. 724 del 1994, con versamento della prima rata e senza apposizione alcuna di riserva, aveva effetto interruttivo decennale, essendo intervenuta prima del 31.12.1996”, dovendosi in proposito altresì rilevare “che l’Inps, prima del compimento del termine decennale decorrente dalla 2.6.1995, con lettera raccomandata dell’11.12.2001, agli atti del fascicolo, aveva chiesto alla Società il pagamento dei crediti oggetto del presente giudizio, a quella data maturati, interrompendo espressamente la prescrizione”. La CTR riteneva infine che i periodi contributivi in discussione non fossero “compresi nel condono ex D.L. di cui la contribuente in data 25.7.1996 si era avvalsa”, questo perchè “agli atti del fascicolo risultava che l’unica domanda di condono pertinente con i crediti oggetto del presente giudizio fosse quella presentata in data 2.6.95 con la quale la Società dichiarava contributi sanitari e previdenziali insoluti per un totale tra contributi e sanzioni ridotte pari a Lire 180.364.786 a fronte dei quali versava la sola prima rata, dell’importo di Lire 72.145.914, incorrendo così nella decadenza dai benefici del condono, con conseguente reviviscenza del debito”.

Contro la sentenza della CTR, la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a nove motivi.

L’Inps resisteva con controricorso.

L’intimata Serit Sicilia S.p.A. non si costituiva.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso rubricato “Violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, la contribuente deduceva che “la lettera raccomandata AR datata 11.12.2001” sulla scorta della quale la CTR aveva ritenuto ulteriormente provata l’eccezione di interruzione della prescrizione formulata dall’Inps, era stata prodotta soltanto nel giudizio d’appello, con la conseguenza che l’eccezione in parola “non poteva che considerarsi nuova e in quanto tale inammissibile”. Il quesito sottoposto era il seguente: “Se viola il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, la sentenza dei giudici d’appello che accoglie l’eccezione di interruzione della prescrizione dedotta soltanto in appello e fondata su un documento, contenente un atto asseritamente interruttivo, prodotto per la prima volta agli atti del giudizio in allegato all’atto d’appello”.

Il motivo è infondato atteso che quella di interruzione della prescrizione è eccezione in senso lato (Cass. sez. 3 n. 12876 del 2015; Cass. sez. 3 n. 18602 del 2013) – e quindi rilevabile d’ufficio anche in secondo grado ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 2 – mentre invece la dimostrazione della stessa a mezzo di documenti in thesi irritualmente prodotti non incide in alcun modo sulla sua natura e rilevabilità. Peraltro, anche in ragione della non completamente chiara formulazione della censura, la Corte intende ricordare come ai sensi del cit. D.Lgs. n. 546, art. 58, comma 2, la produzione in appello di nuovi documenti sia comunque permessa.

2. Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57 (art. 360 c.p.c., comma 1)”, la contribuente deduceva la novità e quindi l’inammissibilità in appello dell’eccezione di “irrilevanza ai fini dei contributi al S.S.N. dei benefici concessi dal combinato disposto della L. n. 64 del 1986, art. 12, comma 1 e D.P.R. n. 218del 1978, art. 59″. Il quesito sottoposto era il seguente: Se viola il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, la sentenza dei giudici d’appello che accoglie l’eccezione di irrilevanza, ai fini del computo dei contributi al S.S.N., dei benefici concessi dal combinato disposto della L. n. 64 del 1986, art. 12, comma 1 e D.P.R. n. 218 del 1978, art. 59, formulata per la prima volta nell’atto d’appello ed in contrasto con la mancata contestazione di illegittima quantificazione del quantum debeatur in sede di condono previdenziale, che abbia tenuto conto dei medesimi sgravi anche per la determinazione dei contributi dovuti alla S.S.N.”.

Il motivo è infondato atteso che quella all’esame non è un’eccezione in senso tecnico il cui rilievo d’ufficio in secondo grado sia vietato dal cit. D.Lgs. n. 546, art. 57, comma 2, bensì una mera applicazione di legge. In effetti trattasi semplicemente di stabilire se ai contributi dovuti per il S.S.N. debba applicarsi o meno l’agevolazione stabilita a favore delle imprese meridionali che fornivano “servizi destinati al sostegno delle attività produttive” e prevista dal D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 59, giusto il richiamo contenuto nella L. 1 marzo 1986, n. 64, art. 12, comma 1. E cioè si tratta di accertare se l’interpretazione della legge prospettata dalla contribuente – che sostiene di aver diritto allo sgravio dei contributi dovuti per il S.S.N. – sia o meno corretta (Cass. sez. un. n. 20935 del 2009; Cass. sez. I n. 2984 del 2016).

3. Con il terzo motivo di ricorso rubricato “Violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, la contribuente deduceva che l’Inps “non aveva mai comunicato formalmente alla Società nè la mancanza di pertinenza tra le domande di condono proposte nè alcuna decadenza dai benefici del condono del 1995 per tardivo versamento” e che pertanto l’eccezione in questo senso “formulata per la prima volta in appello” avrebbe dovuto essere “considerata del tutto nuova e pertanto inammissibile”. Il quesito sottoposto era il seguente: “Se viola il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, la sentenza dei giudici di appello che accoglie l’eccezione di non pertinenza dei condoni diversi da quello richiesto nel 1995 e di decadenza dai benefici di quest’ultimo per tardivo versamento di alcune delle rate successive alla prima, formulata per la prima volta in appello ed in assenza di qualsivoglia comunicazione o contestazione di decadenza dai benefici alla Società contribuente”.

Il motivo è infondato perchè come in precedenza l’inefficacia del condono non costituisce una nuova eccezione in senso stretto, proibita nel giudizio d’appello dal cit. D.P.R. n. 546, art. 57, comma 2. E questo perchè anche in questo caso trattasi soltanto di applicare le disposizioni che regolano il condono alla luce dei fatti rilevanti allegati e provati.

4. Con il quarto motivo di ricorso rubricato “Violazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e 10, e degli artt. 2943 e 2944 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, la contribuente sosteneva che erroneamente la CTR aveva ritenuto che la domanda di condono avesse interrotto la prescrizione decennale. Il quesito sottoposto era il seguente: “Se viola la L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e 10 e gli artt. 2943 e 2944 c.c., la sentenza dei giudici d’appello che attribuisce alla domanda di condono previdenziale presentata dalla Società contribuente in data 2 giugno 1995, pur non costituendo riconoscimento di debito nè essendo riconducibile ad alcuna attività dell’Istituto creditore, natura ed effetti di atto interruttivo idoneo al permanere del termine di prescrizione fino all’ulteriore atto interruttivo del 2001 per i contributi al S.S.N. e conseguentemente non maturata la prescrizione al momento della notifica della cartella di pagamento, avvenuta il 19 novembre 2004, che vuole realizzare la riscossione”.

4.1. Con il quinto motivo di ricorso rubricato “Violazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e 10 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la contribuente deduceva l’irrilevanza della domanda di condono ai fini dell’interruzione della prescrizione atteso che “l’operatività del termine di prescrizione decennale era stata subordinata dalla legge al compimento di atti interruttivi ad opera esclusivamente dell’Istituto creditore”. Il quesito sottoposto era il seguente: “Se viola la L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e 10, la sentenza dei giudici d’appello che – nell’assunto che la domanda di condono previdenziale presentata dalla Società contribuente in data 2 giugno 1995, pur non essendo riconducibile ad alcuna attività dell’Istituto creditore, costituisca atto interruttivo idoneo al permanere del termine di prescrizione decennale fino all’ulteriore atto interruttivo del 2001 per i contributi al S.S.N. – ritenga tempestiva l’interruzione della prescrizione ad opera di una raccomandata inviata dall’Inps nel dicembre 2001 e conseguentemente non maturata la prescrizione al momento della notifica della cartella di pagamento avvenuta il 19 novembre 2004, che vuole realizzare la riscossione”.

4.2. I motivi sub 4. e 4.1. – che sono da esaminarsi congiuntamente essendo tra di loro strettamente connessi – debbono essere giudicati infondati con motivazione corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4. A riguardo deve essere dapprima evidenziato che la CTR si è uniformata alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui: “In tema di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza ed assistenza obbligatoria, dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro ai fini dell’applicabilità del regime transitorio L. 8 agosto 1995, n. 335, ex art. 3, commi 9 e 10, la domanda di condono previdenziale non costituisce riconoscimento del debito e non è quindi idonea ad interrompere la prescrizione, ma innescando una procedura di recupero dei contributi, costituisce una “procedura già iniziata”, che rende applicabile il previgente termine decennale di prescrizione” (Cass. sez. lav. n. 13831 del 2015; Cass. civ. sez. lav. n. 10715 del 2010). Correttamente pertanto la ridetta CTR ha altresì ritenuto che la successiva “lettera raccomandata dell’11.12.2001” avesse interrotto il termine di prescrizione decennale non ancora trascorso, questo difatti tenuto conto che la cit. L. n. 335, art. 3, comma 10, stabiliva che i nuovi termini di prescrizione quinquennale non fossero applicabili nei “casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente”.

5. Con il sesto motivo di ricorso rubricato “Violazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e 10 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, la contribuente sottoponeva il seguente quesito: “Se viola la L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e 10, la sentenza dei giudici d’appello che, riconoscendo effetto interruttivo della prescrizione decennale alla domanda di condono previdenziale, presentata dalla Società contribuente in data 2 giugno 1995, estenda tale effetto interruttivo indistintamente a tutti i contributi di cui viene richiesto il pagamento con cartella (ed in particolare quelli dei periodi successivi, nella specie da settembre 1995 a giugno 1996, all’entrata in vigore il 17 agosto 1995 della L. n. 335 del 1995) giungendo a ritenere interrotta la prescrizione ad opera di una raccomandata inviata dall’Inps nel dicembre 2001 e quindi non maturata al momento della notifica della cartella di pagamento, avvenuta il 19 novembre 2004, che vuole realizzare la riscossione”.

5.1. Con il settimo motivo di ricorso rubricato “Violazione del la L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e 10 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, la contribuente sottoponeva il seguente quesito: “Se viola la L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3,commi 9 e 10, la sentenza dei giudici d’appello che, riconoscendo effetto interruttivo alla prescrizione decennale alla domanda di condono previdenziale, presentata dalla Società contribuente in data 2 giugno 1995 ed avente ad oggetto contributi del S.S.N. relativi a periodi dal dicembre 1993 al marzo 1994, estenda tale effetto interruttivo indistintamente a tutti i contributi richiesti con cartella di pagamento (ivi compresi, in particolare, quelli dei periodi non oggetto della domanda di condono e relativi a ottobre 1993, dicembre 1994, gennaio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 1995) giungendo a ritenere interrotta la prescrizione ad opera di una raccomandata inviata dall’Inps nel dicembre 2001 e quindi non maturata al momento della notifica della cartella di pagamento, avvenuta il 19 novembre 2004, che vuole realizzare la riscossione”.

5.2. I motivi sub 5. 5.1. – da esaminarsi anch’essi congiuntamente causa la loro stretta connessione – sono inammissibili per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis in quanto i quesiti che li concludono sono stati formulati in forma meramente interrogativa, senza indicare in modo puntuale quale sia stato l’errore interpretativo commesso in sentenza e l’esatto principio di diritto a cui la CTR avrebbe invece dovuto attenersi (Cass. sez. un. n. 28536; Cass. sez. 3 n. 4805 del 2013).

6. Con l’ottavo motivo di ricorso rubricato “Violazione del combinato disposto della L. 1 marzo 1986, n. 64, art. 12,comma 1 e D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 59, commi 1 e 8 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, la contribuente deduceva che la CTR aveva errato nel ritenere che lo sgravio di cui all’agevolazione in parola non potesse riguardare i contributi dovuti per il S.S.N.. Il quesito sottoposto era il seguente: “Se viola il combinato disposto della L. 1 marzo 1986, n. 64, art. 12, comma 1 e D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 59, commi 1 e 8, la sentenza dei giudici d’appello che, nell’assunto che gli sgravi concessi dal citato art. 12 debbano essere detratti esclusivamente dall’importo dei contributi previdenziali e non anche dall’importo dei contributi al S.S.N., ritenga legittima la pretesa avanzata dall’Inps e recata dalla cartella di pagamento impugnata, con riferimento ai contributi al S.S.N. per i periodi ottobre 1993, febbraio, marzo e dicembre 1994, l’intero anno 1995 – escluso il mese di febbraio – e gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 1996, il cui importo è stato determinato senza alcuna applicazione del regime agevolato”.

Il motivo è infondato.

In effetti cit. D.P.R. n. 218, ex art. 59, richiamato dalla cit. L. n. 64, art. 12, comma 1, l’agevolazione prevista a favore delle imprese meridionali fornitrici di servizi per le attività produttive è stabilita soltanto “nella misura del 10 per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposte ai dipendenti che effettivamente lavorano nei territori”. E poichè il combinato disposto all’esame introduce una agevolazione che fa eccezione alla regola generale del pagamento dei contributi al S.S.N. – lo stesso deve essere strettamente interpretato secondo quanto impone l’art. 14 preleggi. E di qui l’ulteriore illazione per cui deve escludersi che lo sgravio in parola possa trovare applicazione anche con riferimento al contributo dovuto per il S.S.N..

7. Con il nono motivo di ricorso rubricato “Insufficiente motivazione della sentenza circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento alla domanda di condono D.L. 28 marzo 1997, n. 79, ex art. 4, presentata dalla Società in data 29 maggio 1997 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), la contribuente rimproverava alla CTR di aver senza sufficiente motivazione accertato la “non pertinenza di tutte le istanze di condono ad eccezione di quella presentata in data 2 giugno 1995”, lamentando pertanto la “disconosciuta rilevanza della domanda di condono D.L. 28 marzo 1997, n. 79, ex art. 4, presentata dalla Società in data 29 maggio 1997”.

Il motivo è inammissibile perchè lo stesso non presenta la sintesi del fatto decisivo e controverso, cosiddetto quesito di fatto (Cass. sez. 3 n. 4353 del 2013; Cass. sez. 3 n. 8355 del 2012).

8. Le spese seguono la soccombenza nei confronti del solo resistente Inps.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la contribuente a rimborsare all’Inps le spese processuali, queste liquidate in Euro 7.200,00, oltre a spese forfettarie e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA