Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24882 del 06/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/11/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 06/11/2020), n.24882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M. G. – rel. Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 25325 del ruolo generale dell’anno

2013, proposto da:

M.R.V., rappresentato e difeso, giusta procura speciale

a margine del ricorso, dall’avv.to Vincenzo Donativi, elettivamente

domiciliato presso lo studio del difensore, in Roma, Via Venti

Settembre n. 1;

– ricorrente –

Contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

Nonchè

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Umbria, n. 157/01/2012, depositata il 18 settembre

2012, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9

luglio 2020 dal Relatore Cons. Putaturo Donati Viscido di Nocera

Maria Giulia.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 157/01/2012, depositata il 18 settembre 2012, non notificata, la Commissione tributaria regionale dell’Umbria accoglieva, nei limiti di cui in motivazione, sia l’appello principale proposto da M.R.V. nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, che quello incidentale proposto dall’Ufficio avverso la sentenza n. 152/04/2009 della Commissione tributaria provinciale di Terni che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dal contribuente avverso gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) con i quali l’Ufficio, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, commi 2 e 7 e art. 39, comma 2, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, commi 2 e 7 e art. 54, aveva contestato nei confronti di quest’ultimo, esercente attività di geometra, per gli anni 2004-2005 un maggiore reddito imponibile da lavoro autonomo ai fini Irpef, Irap e Iva;

– in punto di fatto, il giudice di appello ha premesso che: 1) previa verifica fiscale, a carattere generale, avviata il 27 marzo 2008, nei confronti di M.R.V., esercente attività professionale di geometra, socio e dipendente della “Società Cooperativa Muratori Baschi” nonchè socio di Residenziale Rosciano s.r.l., l’Ufficio, in considerazione della riscontrata incongruità tra il reddito dichiarato e il valore complessivo (Euro 1.600.000,00) di due garanzie fideiussorie prestate dal suddetto in favore di Residenziale Rosciano s.r.l. nonchè della gravità e ripetitività di alcuni dei rilievi emersi a seguito dell’indagine finanziaria, aveva ricostruito il reddito professionale del contribuente in modo induttivo D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 39, comma 2, sulla base di dati acquisiti tramite accertamenti sui conti correnti bancari nella disponibilità di quest’ultimo e sui movimenti annotati nei libretti di risparmio ad esso riferibili, per gli anni di imposta 2004-2005; da qui la notifica degli avvisi di accertamento n. (OMISSIS), con i quali veniva recuperato a tassazione, ai fini Irpef, Irap e Iva, per gli anni in questione, maggiore reddito di lavoro autonomo; 2) avverso tali avvisi di accertamento, il contribuente aveva proposto ricorso dinanzi alla CTP di Terni che, con la sentenza n. 152/4/09, lo aveva accolto parzialmente riducendo del 50% il maggiore reddito imponibile; 3) avverso la sentenza di primo grado, il contribuente aveva proposto appello principale e l’Ufficio appello incidentale;

– in punto di diritto, la CTR, per quanto di interesse – premessa la distinzione tra i presupposti legittimanti l’accertamento induttivo e le singole riprese in ordine alle movimentazioni bancarie risultate ingiustificate – ha accolto l’appello principale quanto ai rilievi annullati concernenti le movimentazioni bancarie ritenute giustificate, e ha accolto l’appello incidentale, confermando la legittimità dell’accertamento con metodo induttivo (in particolare, la imputazione a ricavi professionali dei versamenti per il 2004, di Euro 5.000,00 e di Euro 3.950,00 e per il 2005, di Euro 2.639,00 nonchè delle movimentazioni annotate “sui conti di deposito a risparmio” riconducibili al contribuente per entrambi gli anni 2004-2005, “in considerazione della natura induttiva dell’accertamento”), ad eccezione delle riprese ritenute giustificate;

– avverso la sentenza della CTR, il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate; è rimasto intimato il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

– il contribuente e l’Agenzia delle entrate hanno depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. e contestuale accettazione, chiedendo dichiararsi estinto il giudizio, con compensazione integrale delle spese processuali, avendo il contribuente aderito alla definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016 ex art. 6, convertito con modificazioni, dalla L. n. 225 del 2016;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– in data 9 luglio 2020 si tiene l’adunanza camerale nell’aula d’udienza della sezione V civile del palazzo della Corte di Cassazione alla presenza dei magistrati pres. del collegio Giacinto Bisogni, cons. Enrico Manzon, cons. Salvatore Saija e con la presenza in collegamento remoto attraverso la piattaforma Microsoft Teams individuata con decreto dirigenziale adottato ai sensi del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, convertito in L. n. 24 del 2020 dal direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e pubblicato sul portale dei servizi telematici in data 20 marzo 2020 – dei magistrati cons. Giacomo Maria Nonno e cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido Di Nocera, ai quali è assicurata la disponibilità agli atti attraverso la medesima piattaforma;

– con l’unico motivo di ricorso, il contribuente denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata nonchè violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 115, 116, 32,38 e 39 per avere la CTR ritenuto erroneamente 1) sussistenti i presupposti per l’accertamento con metodo induttivo (nella specie, concretantesi nella rilevata incongruità tra il reddito dichiarato e il valore delle garanzie fideiussorie prestate), tanto più che i rilievi più consistenti erano stati annullati; 2) ascrivibili tutte le movimentazioni bancarie verificate all’attività professionale del contribuente; 3) applicabile la presunzione ex art. 32 cit. per i prelevamenti anche ai redditi da lavoro autonomo; 4) irrilevante la documentazione prodotta a contrario dal contribuente a giustificazione delle movimentazioni confermate; 5) riferibili al contribuente le movimentazioni annotate sui libretti di deposito al portatore o intestati a nomi di fantasia ovvero anche privi di intestazione, senza che l’Ufficio avesse provato la fittizietà della intestazione ovvero la sostanziale imputabilità a quest’ultimo degli stessi;

– in prossimità dell’udienza camerale, il contribuente e l’Agenzia delle entrate hanno depositato atto di rinuncia al presente ricorso – avendo il primo ha optato per la definizione dei carichi pendenti, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. con modificazioni, nella L. n. 225 del 2016 – e contestuale accettazione della rinuncia, chiedendo congiuntamente dichiararsi l’estinzione del giudizio in oggetto con compensazione delle spese;

– le spese possono essere compensate, in ragione dell’esito complessivo del giudizio in quanto la ratio stessa dell’istituto dell’adesione agevolata esclude che si possa disporre, ex art. 391 c.p.c., comma 2, la condanna alle spese anche nel caso di mancata adesione alla rinuncia ad opera delle altre parti processuali (Cass. Sez. 5, n. 10198 del 27/04/2018);

– che, in considerazione dell’esito del giudizio, non sussistono neanche i presupposti per condannare il ricorrente al raddoppio del contributo unificato, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (Cass., sez. 6-3, n. 19560 del 2015; sez. 6-L n. 28311 del 2018).

PQM

La Corte dichiara estinto il processo; compensa interamente tra le parti le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020

 

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA