Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24881 del 24/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 24/11/2011), n.24881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21996-2009 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO (OMISSIS) in persona

del Presidente, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

GRAMSCI 9, presso lo Studio dell’avvocato GUZZO ARCANGELO, che lo

rappresenta e difende, giusta Delib. 29 aprile 2009, n. 223 e giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SVILUPPO TURISTICO PER METAPONTO SPA (OMISSIS) di seguito in

breve STM o la Società) in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA 57,

presso lo studio degli avvocati RUSSO CORVACE GIUSEPPE e PIZZONIA

GIUSEPPE, che la rappresentano e difendono, giusta mandato speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA GERIT SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 126/3/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di POTENZA del 10.10.08, depositata il 17/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Arcangelo Guzzo che si riporta ai

motivi del ricorso;

udito per la controricorrente l’Avvocato Giuseppe Pizzonia che si

riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

LA CORTE

– rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza n. 126/3/08, la CTR della Basilicata accoglieva l’appello proposto dalla Sviluppo Turistico per Metaponto s.p.a.

avverso la decisione di prime cure, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti della cartella di pagamento, emessa dal Concessionario del Servizio Nazionale di Riscossione in relazione all’omessa corresponsione di contributi consortili, dovuti al Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto per gli anni dal 2000 al 2004. Il giudice di appello riteneva, invero, che l’ente impositore non avesse fornito prova alcuna circa il beneficio effettivo e diretto derivante all’immobile della contribuente dalle opere di bonifica.

Avverso la suddetta decisione della CTR della Basilicata ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto articolando tre motivi, con i quali deduce: 1) la violazione e falsa applicazione dei principi sull’onere della prova nella specifica materia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; 2) l’omessa motivazione in ordine al fatto controverso, costituito dalla I sussistenza del beneficio derivante dalle opere di bonifica, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5; 3) la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulle richieste istruttorie (c.t.u.) del Consorzio, finalizzate a provare il suindicato beneficio.

Il primo motivo di ricorso appare manifestamente fondato, assorbiti gli altri due.

Rileva, invero, la Corte che è del tutto incontroverso tra le parti, e risulta dagli atti difensivi dell’odierno ricorrente nel giudizio di appello, debitamente trascritti nel ricorso, che i suoli della Sviluppo Turistico per Metaponto s.p.a. sono ricompresi nel “piano di classifica” per il riparto della contribuenza degli immobili agricoli, deliberato dal Consorzio di Bonifica ricorrente ed approvato dalla Regione.

Ebbene, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in tema di contributi consortili, allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia fondata – come nel caso concreto – su di un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul consorzio, in difetto di specifica contestazione del “piano di classifica”, effettuata dal contribuente in sede di impugnazione della cartella (cfr, Cass. 19509/04, Cass. S.U. 26009/08, Cass. S.U. 1722/10).

Nel caso di specie, non risulta in alcun modo agli atti che la Sviluppo Turistico per Metaponto s.p.a. abbia specificamente contestato, in sede di impugnazione della cartella esattoriale, il “piano di classifica” al quale fa riferimento l’atto impositivo impugnato, a nulla rilevando – in presenza di detta presunzione normativa – la generica contestazione inerente all’assenza di benefici derivanti delle opere di urbanizzazione.

Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1. – che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti; – che non sono state depositate conclusioni scritte dal P.M., mentre il ricorrente e l’intimata Italia Turismo s.p.a. hanno depositato memoria;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, senza che a diversa conclusione siano idonee ad indurre le argomentazioni svolte nell’anzidette memorie. Ed invero, va ulteriormente ribadito che è onere del contribuente, che intenda contestare il debito contributivo portato dal cartella esattoriale fondata su un “piano di classifica”, impugnare specificamente tale piano, laddove alcuna rilevanza, ai fini di escludere la presunzione di legittimità dell’atto impositivo, possono rivestire le generiche contestazioni – proposte nella specie dalla società intimata – circa l’assenza di benefici derivanti dalle opere di urbanizzazione.

Pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri due, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, mentre vanno compensate le spese dei gradi di merito.

PQM

La Corte di Cassazione;

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri due; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; condanna l’intimata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00, oltre spese prenotate a debito; dichiara compensate le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2011

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