Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24881 del 09/10/2018
Cassazione civile sez. VI, 09/10/2018, (ud. 15/06/2018, dep. 09/10/2018), n.24881
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 9684-2017 proposto da:
B.G., B.T.E.M., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 57, presso lo studio
dell’avvocato MARCO SERRA, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ALESSANDRO ISALBERTI;
– ricorrenti –
contro
BI.GI.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2405/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 25/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
B.G. e B.T.E.M. hanno proposto ricorso articolato in quattro motivi (1: violazione e falsa applicazione dell’art. 540 c.c., comma 2, artt. 43,44,144,1021 e 1022 c.c., art. 31 bis disp. att. c.c., art. 113 c.p.c., comma 1; 2: violazione e falsa applicazione dell’art. 540, comma 1, artt. 665 e 2909 c.c., art. 324 c.p.c.; 3: violazione e falsa applicazione degli artt. 44,521,649 e 1146 c.c., art. 112 c.p.c.; 4: violazione e falsa applicazione dell’art. 540, comma 2, art. 720, art. 1022 c.c., comma 2, artt. 1021 e 1022 c.c., art. 113 c.p.c.) avverso la sentenza n. 2405/2016 del 25 ottobre 2016 resa dalla Corte d’Appello di Venezia, con cui è stato rigettato l’appello avanzato dai medesimi B.G. e B.T.E.M. contro la decisione di primo di grado del Tribunale di Verona pronunciata il 12 marzo 2014.
L’intimato Bi.Gi. non ha svolto attività difensive.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza del suo primo motivo, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Si impone un rilievo pregiudiziale. Il ricorso per cassazione è stato notificato ai difensori di Bi.Gi. non nel domicilio eletto di (OMISSIS), indicato anche nella sentenza impugnata, ma in (OMISSIS). La notifica del ricorso è pertanto nulla e ne va disposta la rinnovazione.
PQM
La Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso a Bi.Gi. nel domicilio eletto di (OMISSIS), entro il termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di cassazione, il 15 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2018