Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24881 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 06/12/2016), n.24881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 16313/10 proposto da:

Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del savonese

S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore

F.G., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parioli n. 43,

presso lo Studio dell’Avv. Francesco D’Ayala Valva, che anche

disgiuntamente con l’Avv. Victor Uckmar, lo rappresenta e difende,

giusta delega a margine della ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Vado Ligure;

– intimato –

contro

Saint Gobain Adfors Italia S.r.l. in liquidazione – già Saint Gobain

Vetrotex Italia S.p.A. – in persona del suo liquidatore

C.F.M., elettivamente domiciliata in Roma, via Gregorio VII n.

474, presso lo Studio dell’Avv. Guido Orlando, che anche

disgiuntamente con l’Avv. Paolo Marson, la rappresenta e difende,

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 41/09/09 della Commissione Tributaria

Regionale della Liguria, depositata il 23 aprile 2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13

luglio 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. Caterina Corrado Oliva, per delega dell’Avv. Victor

Uckmar, per il ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 41/09/09 depositata il 23 aprile 2009 la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, pronunciando quale giudice del rinvio a seguito di Cass. sez. trib. n. 20206 del 2004 che aveva ritenuto la “manifesta illogicità dell’affermazione della motivazione della sentenza di secondo grado secondo cui essendo unico il valore comunicato esso doveva presumersi medio”, in riforma della decisione n. 432/05/98 della Commissione Tributaria Provinciale di Savona accoglieva il ricorso promosso da Saint Gobain Vetrotex Italia S.p.A. contro l’avviso di accertamento n. 13025 emesso dal Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del savonese S.p.A. a recupero di canoni di depurazione acque anni 1993 1994 1995 1996, in estrema sintesi statuendo che “agli atti non si rinvenivano elementi per sostenere gli aumenti del canone”.

Contro la sentenza della CTR, il Consorzio proponeva ricorso per cassazione affidato a dieci motivi.

L’intimato Comune di Vado Ligure non si costituiva.

All’esito della integrazione del contraddittorio disposta dalla Corte si costituiva la contribuente Saint Gobain Adfors Italia S.r.l. in liquidazione – già Saint Gobain Vetrotex Italia S.p.A. – che resisteva con controricorso e che in limine eccepiva l’inammissibilità dell’avversario gravame.

Il Consorzio si avvaleva della facoltà di depositare memoria, con la quale eccepiva che nelle more si era formato un favorevole giudicato esterno. Anche la contribuente si avvaleva della facoltà di depositare memoria.

Diritto

1. La contribuente ha eccepito l’inammissibilità dell’avversario ricorso per cassazione sia perchè lo stesso non le era stato tempestivamente notificato e sia per difetto di autosufficienza perchè non erano stati indicati i “precisi profili tecnico giuridici atti a disattendere le pronunce anteriormente intervenute sulla contesa”.

Entrambe le eccezioni di inammissibilità sono infondate.

La prima eccezione è infondata perchè il Comune di Vado Ligure era stato correttamente intimato, cosicchè ex art. 331 c.p.c., la contribuente è stata chiamata a integrare il litisconsorzio processuale in precedenza formatosi. La seconda eccezione è anche infondata perchè, come più sotto si vedrà, i motivi espongono in modo sufficiente le ragioni di diritto e di fatto a sostegno delle censure rivolte all’impugnata sentenza.

2. Come anticipato in narrativa del presente, il Consorzio ha in memoria eccepito essersi nelle more formato un giudicato esterno favorevole in relazione alle annualità di imposta 1997 1998 1999.

L’eccezione è però infondata poichè la determinazione del canone di depurazione delle acque si fonda su circostanze di fatto nel tempo non durevoli, quali in effetti sono la qualità e quantità degli scarichi (Cass. sez. trib. n. 6953 del 2015; Cass. sez. trib. n. 4832 del 2015).

3. Con il primo motivo di ricorso rubricato “Violazione e/o falsa applicazione della L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 17 bis, comma 2 e art. 17 ter, comma 4, nonchè D.P.R. 24 maggio 1977, art. 2, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, il Consorzio deduceva che la CTR era incorsa in errore laddove aveva “considerato illegittimi gli aumenti applicati, malgrado il fatto che essi derivassero dalla mera applicazione di una formula matematica (normativamente prevista dal D.P.R. 24 maggio 1977) ai dati dichiarati dalla contribuente con la convenzione e le denunce annuali”. Il quesito sottoposto era il seguente: “Se la sentenza impugnata abbia violato il combinato disposto della L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 17 bis, comma 2 e art. 17 ter, comma 4, nonchè D.P.R. 24 maggio 1977, art. 2, comma 1, nonchè della formula prevista dal medesimo D.P.R., laddove hanno inteso adottare un criterio di calcolo del canone di depurazione da determinarsi (e comprovarsi) in concreto da parte dell’ente impositore, anzichè mediante l’applicazione della formula matematica fissata dal D.P.R. 24 maggio 1977, ai dati quantitativi e qualitativi denunciati dal contribuente”.

Il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, che non è stata affatto quella di negare la previsione di calcolo ex lege stabilita, bensì quella differente per cui il ricorso andava accolto perchè mancava la prova della qualità e quantità degli scarichi sulla cui base il Consorzio aveva determinato gli aumenti del canone di depurazione delle acque (Cass. sez. trib. n. 23946 del 2011; Cass. sez. 1 n. 15952 del 2007).

4. Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il Consorzio deduceva che la CTR era incorsa in errore laddove aveva ritenuto di onerarlo della prova degli elementi necessari alla determinazione del canone, nonostante la legge stabilisse che fosse il contribuente a “denunciare la qualità e quantità degli scarichi conferiti”. Il quesito sottoposto era il seguente: “Se la sentenza in epigrafe abbia violato l’art. 2697 c.c., in combinato disposto con la L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 17 bis, comma 2 e art. 17 ter, comma 4, nonchè D.P.R. 24 maggio 1977, art. 2, comma 1, nonchè con la formula prevista dal medesimo D.P.R. laddove ha affermato che spetta all’Ente impositore l’onere di provare gli aumenti del canone di fognatura allorchè questi derivino dai dati quantitativi e qualitativi dichiarati dal contribuente (cui si applica la formula matematica di cui alla D.P.R. 24 maggio 1977) e non invece che sia il contribuente ad essere onerato di provare eventuali valori diversi da quelli da egli stesso dichiarati”.

In disparte l’inammissibilità del motivo conseguente la mancata trascrizione della denuncia della contribuente relativa alla quantità e qualità degli scarichi riguardanti gli anni d’imposta in discussione, circostanza che impedisce alla Corte l’esercizio nomofilattico che deve ovviamente fondarsi su dati di fatto verificabili come certi (Cass. sez. 6 n. 16134 del 2015; Cass. sez. 3 n. 8569 del 2013), deve essere anche osservato che la dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa tributaria spetta alla Consorzio secondo le ordinarie regole, atteso che nessuna disposizione fa derivare dalla denuncia degli scarichi una presunzione di carattere legale relativo a favore dell’impositore.

5. Con il terzo motivo di ricorso rubricato “Contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, circa l’attribuzione al consorzio o al contribuente dell’onere di provare criteri di determinazione del canone”, il Consorzio deduceva che erroneamente la sentenza addossava l’onere della prova, come regola decisoria finale, all’ente impositore”. Il quesito sottoposto era il seguente: “Fatto controverso in relazione al quale la motivazione è contraddittoria. Il mancato assolvimento dell’onere della prova circa il criterio di determinazione del canone è imputato contemporaneamente all’ente impositore e al contribuente e ciò rende illogica e contraddittoria la conseguenza di decidere sfavorevolmente al (solo) Consorzio”.

In disparte l’inammissibilità del motivo atteso che con lo stesso viene censurato un difetto di motivazione giuridica irrilevante, come dimostra la regola contenuta all’art. 384 c.p.c., comma 4, secondo cui quando la decisione è conforme a diritto la ridetta motivazione giuridica deve essere dalla Corte semplicemente integrata se insufficiente o corretta se illogica (Cass. sez. trib. n. 5123 del 2012; Cass. Sez. lav. n. 16640 del 2005), deve essere anche fatto rilevare come nemmeno sia vero quanto prospettato dal Consorzio perchè difatti come si è avuto cura di ricordare in narrativa del presente la CTR ha logicamente spiegato che l’atto fiscale andava annullato poichè l’impositore non era stato in grado di provare la quantità e qualità degli scarichi.

6. Con il quarto motivo di ricorso rubricato “Violazione e/o falsa applicazione del principio c.d. di non contestazione e art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, il Consorzio deduceva come non fosse mai stato contestato che ai dati dichiarati dalla contribuente fosse stata “applicata la formula del D.P.R. 24 maggio 1977”, che pertanto la CTR aveva violato il principio di non contestazione avendo ritenuto che per determinare i canoni di depurazione si “dovesse piuttosto verificare in concreto che gli scarichi erano inferiori e quindi meritassero una tariffa più favorevole”. Il quesito sottoposto era il seguente: “Se la sentenza impugnata abbia violato l’art. 115 c.p.c. e il c.d. principio di non contestazione laddove ha onerato il consorzio dell’onere di provare il criterio adottato per liquidare il canone di depurazione allorchè il criterio adottato dal Consorzio, e cioè quello fondato sui dati indicati nella Convenzione di utenza e nelle denunce annuali, era circostanza pacifica tra le parti e riconosciuta dalla controparte, la quale contestava, piuttosto, la legittimità di tale criterio”.

Il motivo è infondato perchè la contribuente ha invece contestato l’impugnato atto impositivo proprio sotto il profilo della minore quantità e della diversa qualità degli scarichi, rispetto ai dati utilizzati dal Consorzio per determinare il canone oggetto di lite.

7. Con il quinto motivo di ricorso rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, il Consorzio deduceva che Cass. sez. trib. n. 20206 cit. che aveva disposto il giudizio di rinvio “non aveva in alcun punto affermato che la convenzione dovesse considerarsi un atto sostanzialmente ininfluente ai fini della determinazione del canone”, che pertanto la CTR violando il giudicato interno in questo senso formatosi erroneamente aveva “rimesso in discussione i criteri legali per la determinazione del canone”. Il quesito sottoposto era il seguente: “Se i giudici del rinvio abbiano violato l’art. 2909 c.c. e l’art. 324 c.p.c., laddove abbiano rimesso in discussione la questione circa la determinazione della tariffa in base alla convenzione di utenza, questione già risolta dalla suprema corte con valore di giudicato”.

L’eccezione di giudicato all’esame è infondata perchè come già in precedenza evidenziato la CTR non ha sostituito i criteri legali di determinazione del canone di depurazione e bensì ha annullato l’impugnato atto impositivo perchè non erano stati dimostrate la quantità e qualità degli scarichi che il Consorzio aveva posto alla base del recupero di imposta.

8. Con il sesto motivo di ricorso rubricato “Contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riguardo alla rispondenza alla convenzione e alla legge dei criteri adottati ai fini della determinazione della tariffa applicata”, il Consorzio riteneva contraddittoria la motivazione della CTR “con riferimento alla asserita carenza di prova circa la rispondenza dei criteri adottati ai fini della determinazione della tariffa alla convenzione e alla legge”. Il quesito sottoposto era il seguente: “Fatto controverso in relazione al quale la motivazione è contraddittoria. La motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, perchè dapprima riconosce che la tariffa è stata determinata in base alla convenzione alla legge e, successivamente, nega che tale circostanza risulti comprovata”.

Il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza che non è stata – come già osservato in precedenza – quella di ritenere che i criteri di determinazione del canone di depurazione dovessero essere diversi da quelli ex lege previsti e bensì quella diversa per cui per il calcolo dell’imposta erano stati utilizzati dati relativi agli scarichi di acque quantitativamente e qualitativamente non provati (v. giur. cit. sub 3).

9. Con il settimo motivo di ricorso rubricato “Insufficiente motivazione della sentenza impugnata circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riguardo alla rispondenza alla convenzione e alla legge dei criteri adottati ai fini della determinazione della tariffa applicata”, il Consorzio deduceva che diversamente da quanto affermato dalla CTR aveva dimostrato “facendo ricorso a copiose allegazioni documentali” di aver fatto applicazione dei “criteri derivanti” dalla convenzione e tra questi di aver fatto applicazione dei dati quantitativi e qualitativi di scarico delle acque contenuti in denuncia. Il quesito sottoposto era il seguente: “Fatto controverso in relazione al quale la motivazione è insufficiente. La motivazione della sentenza impugnata è insufficiente in relazione all’asserita non rispondenza dei criteri adottati ai fini della determinazione della tariffa applicata alla convenzione e alla legge”.

Il motivo è inammissibile non solo per difetto di autosufficienza a causa della mancata trascrizione dei richiamati documenti (v. giur. sub 4), ma altresì perchè lo stesso non coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza per la quale i dati relativi allo scarico delle acque non costituiscono criteri legali di determinazione della tariffa e bensì l’imponibile sul quale calcolare il canone di depurazione e che la CTR ha ritenuto che il Consorzio non abbia dimostrato (v. giur. sub 3).

10. Con l’ottavo motivo di ricorso rubricato “Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riguardo alla omessa valutazione delle allegazioni documentali prodotte in giudizio”, il Consorzio deduceva che la CTR “avrebbe dovuto prendere in considerazione tutte le prove acquisite alla causa e idonee a formare il convincimento”, per es. con riferimento alle comunicazioni fatte alla contribuente circa l’applicazione di un maggior canone secondo quanto previsto in convenzione in mancanza di trasmissione di denuncia “attestante la diversa natura qualitativa dell’effluente immesso in fognatura” e circa “il contrasto dei dati dalla stessa forniti con quelli risultanti dalla convenzione”. Il quesito sottoposto era il seguente: “Fatto controverso in relazione al quale la motivazione è omessa. La motivazione della sentenza impugnata è omessa in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riguardo alla mancata valutazione di circostanze obiettive acquisite alla causa tramite prova scritta idonee di per sè, qualora fossero state prese in considerazione, a condurre ad una decisione diversa da quella adottata”.

Il motivo è inammissibile perchè nel quesito non viene in alcun modo sintetizzato il fatto decisivo e controverso che dalla CTR sarebbe stato negato o affermato senza alcuna spiegazione, limitandosi invece il quesito cosiddetto di fatto alla assolutamente astratta osservazione che la CTR se avesse valutata la “prova scritta” offerta avrebbe preso “una decisione diversa da quella adottata”.

11. Con il nono motivo di ricorso rubricato “Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riguardo alla prova della immissione scarichi in misura inferiore a quelli denunciati nella convenzione”, il Consorzio sosteneva che mai la contribuente aveva dimostrato “di immettere nella fognatura scarichi in termini qualitativi e quantitativi in misura inferiore a quelli denunciati attraverso i parametri convenzionali”, addebitando alla CTR di aver “omesso qualsivoglia motivazione in merito alle contestazioni mosse circa le prove ex adverso prodotte”. Il quesito sottoposto era il seguente “Fatto controverso in relazione al quale la motivazione è un’omessa. La motivazione della sentenza impugnata è omessa in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riguardo alle contestazioni mosse circa le prove ex adverso prodotte relativamente alla asserita produzione di scarichi a livelli inferiori rispetto a quelli risultanti dalla dichiarazione”.

Il motivo è ancora una volta inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza che non è stata quella di ritenere fondato il ricorso della contribuente per avere quest’ultima provato scarichi per quantità e qualità inferiori a quelli utilizzati dal Consorzio per determinare il canone di depurazione, bensì quella diversa per cui il ricorso della contribuente andava accolto in mancanza di prova della esistenza di scarichi in quantità e qualità maggiori rispetto quelli indicati in Convenzione e appunto serviti al Consorzio per calcolare il canone di depurazione (v. giur. sub 3).

12. Con il decimo motivo di ricorso rubricato “Insufficiente motivazione della sentenza impugnata circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riguardo alla statuizione sulle spese”, il Consorzio deduceva che la CTR aveva motivato in modo non sufficiente sulle spese. Il quesito sottoposto era il seguente: “Fatto controverso in relazione al quale la motivazione è insufficiente. La motivazione della sentenza impugnata è insufficiente in relazione alla statuizione sulle spese di giudizio”.

Il motivo è preliminarmente inammissibile perchè il quesito non sintetizza quale sia il fatto decisivo e controverso che la CTR avrebbe affermato o negato senza una sufficiente motivazione.

13. Le spese seguono la e sono liquidate come in dispositivo.

14. Non devono essere regolate spese con riferimento al Comune non costituitosi.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il Consorzio a rimborsare alla contribuente le spese processuali, queste liquidate in Euro 7.300,00 a titolo di compenso, oltre a spese forfettarie e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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