Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24881 del 06/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24881 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: CARRATO ALDO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al N.R.G. 5384/2012 proposto da:
TOFFAN ADRIANO (CE.: TFF DRN 38T22 B531F), TOFFAN ANTONIO (C.F.: TFF NTN
41S10 B531J) e TOFFAN PAOLO (C.F.: TFF PLA 34P21 B531G), tutti rappresentati e
difesi , in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Ti Marcello Maggiolo e
Luigi Manzi ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in Roma, via
Confalonieri, n. 5; – ricorrenti —
contro
TOFFAN VALERIA (C.F.: TFF VLR 62P41 G914F), TOFFAN DIEGO (C.F.: TFF DGI
66D01 G914T) e TOFFAN LUIGINO (C.F.: TFF LGN 70H22 G914T), tutti rappresentati e
difesi, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv.ti Claudio
Consolo, Salvatore Patti e Gian Daniele Muschietti e presso lo studio del secondo
elettivamente domiciliati, in Roma, v. Tacito, n. 41;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza n. 247 del 2011 della Corte di appello di Venezia,
depositata il 22 novembre 2011 (e notificata il 22 dicembre 2011).
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Data pubblicazione: 06/11/2013

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 ottobre 2013 dal
Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
lette le memoria depositate

ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.

nell’interesse di entrambe le parti;
sentiti gli Avv.ti Federica Manzi (per delega) nell’interesse dei ricorrenti e Claudio

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Ignazio Patrone, che ha concluso in senso conforme alla relazione ex art. 380 bis c.p. c. in
atti.
Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 12 gennaio 2013, la
seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: << Con atto di citazione notificato il 29.09.2001 Toffan Adriano e Toffan Antonio convenivano innanzi il Tribunale di Venezia i fratelli Paolo, Aldo, Luigi e Giuseppe, nonché i figli di quest'ultimo Valeria, Diego e Luigino, chiedendo la declaratoria di nullità, per mancanza di autografia, della seconda scheda testamentaria redatta da Toffan Giancarlo il 19 agosto 1994, nonché l'annullamento della stessa, per incapacità naturale del testatore alla data di redazione e sempre l'annullamento per la captazione e la violenza morale perpetrati da Giuseppe Toffan, nei confronti del quale chiedevano, perciò, la pronuncia di indegnità a succedere e la condanna alla restituzione dei cespiti mobiliari e immobiliari appresi dai nipoti, istituiti con il secondo testamento, a favore degli eredi chiamati con il primo testamento del 1991. Si costituivano Valeria, Diego e Luigino Toffan, chiedendo il rigetto delle domande attoree; altrettanto faceva Giuseppe Toffan, insistendo, in particolare, per il rigetto della domanda diretta all'ottenimento della dichiarazione della sua indegnità a succedere. Paolo Toffan si costituiva, aderendo alle domande attoree; Luigi Toffan e Romualdo Toffan non si costituivano ed erano dichiarati contumaci. Il Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 453/05, rigettava la domanda di Adriano, 2 Consolo per i controricorrenti; Antonio e Paolo Toffan volta all'accertamento della nullità del testamento, per mancanza di autografia; in accoglimento della relativa domanda, annullava invece il testamento per incapacità di intendere e di volere di Giancarlo Toffan, ritenendo assorbite le ulteriori domande di annullamento per violenza e dolo; condannava i convenuti Valeria, Diego e Luigino Toffan a restituire i cespiti ereditari. in appello, notificato il 25 novembre 2011. Si costituivano Adriano, Paolo ed Antonio Toffan, chiedendo il rigetto dei motivi di appello e la conferma della sentenza impugnata. Non erano riproposte né la domanda di nullità della scheda testamentaria per mancanza di autografia, rigettata in primo grado, né la domanda di annullamento per dolo o violenza morale, assorbita dall'accoglimento della domanda di annullamento per incapacità naturale. Con sentenza n. 2477/2011 (depositata il 22 novembre 2011 e notificata il 22 dicembre 2011), la Corte d'Appello di Venezia accoglieva il gravame svolto da Valeria, Diego e Luigino Toffan e, per l'effetto, rigettava la domanda di annullamento dell'impugnato testamento olografo del "de cuius" Toffan Giancarlo, sostenendo che gli attori non avevano provato l'incapacità di intendere e volere di Giancarlo Toffan, che risultava essere pienamente capace, pure perché, nei giorni immediatamente precedenti la redazione del testamento, egli partecipò ad un atto notarile di permuta ed anche perché il contenuto dell'atto di ultima volontà appariva la logica espressione del sentimento di gratitudine verso la famiglia del fratello Giuseppe Toffan. Con ricorso per cassazione, notificato il 20 febbraio 2012 e depositato il 07 marzo successivo, i sigg. ri Adriano, Antonio e Paolo Toffan impugnavano la decisione di secondo grado in relazione ad un unico motivo. In questa fase si sono costituiti Toffan Valeria, Toffan Diego e Toffan Luigino con controricorso, invocando la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ovvero in 3 Valeria, Diego e Luigino Toffan, impugnavano la richiamata sentenza con atto di citazione subordine, il suo rigetto, perché infondato. Rileva il relatore che sembrano sussistere i presupposti per ritenere inammissibile il ricorso in relazione all'ipotesi prevista dall'art. 375 n. 1 c.p.c., donde la definibilità del ricorso medesimo nelle forme del procedimento camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. . Il ricorrente ha posto a fondamento del ricorso la violazione e falsa applicazione degli artt. fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. Infatti, il motivo di ricorso, secondo cui la Corte d'Appello di Venezia, nel rigettare la domanda dei ricorrenti di annullamento, per incapacità del testatore, del testamento olografo redatto dal Sig. Giancarlo Toffan in data 19 agosto 1994, si sarebbe limitata ad accertare la capacità di intendere del testatore, ma solo in parte quella di volere, è in realtà finalizzato ad introdurre nuovamente in questa sede una questione (la captazione del testatore da parte del fratello Giuseppe Toffan), già posta a fondamento della domanda di annullamento del testamento per dolo/captazione o violenza morale (art. 624 c.c.), avanzata dai ricorrenti in primo grado, dichiarata assorbita dal Tribunale di Venezia, non riproposta in appello (come dai medesimi attestato nel ricorso: v. pag. 7) e, dunque, da intendersi rinunciata ex art. 346 c.p.c. Ciò che i ricorrenti descrivono come un errore di diritto o un vizio motivazionale è, dunque, in realtà, una conseguenza della loro impostazione processuale, non avendo riproposto in appello la suddetta domanda di annullamento. In secondo luogo, la questione dell'incapacità di volere del Sig. Giancarlo Toffan viene affrontata nel motivo di ricorso ponendo riferimento ad argomenti totalmente differenti da quelli utilizzati nei gradi precedenti, deducendo, cioè, per la prima volta in sede di legittimità, una questione mai dedotta nel grado di appello. Alla stregua di tali ragioni, discende l'inammissibilità del ricorso; infatti, nella fattispecie, trova applicazione il principio, statuito dalla giurisprudenza di questa Corte in numerose pronunce (così, ad es., Cass. 4 428, 591, 1425 c.c., nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un 26.1.2010 n. 1562; Cass. 11.9.2007, n. 19092; Cass. 9.5.2000, n. 5845; Cass. 12.6.1999, n. 5809), per cui "in sede di legittimità non è consentita la proposizione di doglianze che, modificando la precedente impostazione difensiva, pongano a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nel pregresso giudizio di merito e prospettino comunque questioni fondate su elementi di fatto nuovi e difformi da quelli ivi inammissibilità, statuizioni e problematiche che abbiano formato oggetto del giudizio di appello, per cui non possono essere prospettate questioni nuove o nuovi temi di indagine involgenti accertamenti non compiuti perché non richiesti in sede di merito". La possibilità che le condizioni ambientali e di vita del Sig. Giancarlo Toffan avrebbero potuto incidere sulla sua capacità di volere, menomandola, rappresenta un tema nuovo, mai affrontato dai ricorrenti nell'ambito del grado d'appello. Da ultimo, poi, è chiaro che il vizio di motivazione si fonda su un insussistente errore di diritto. Escluso quest'ultimo, dal momento che l'art. 591 c.c. non impone né consente al giudice di rilevare d'ufficio presunte ragioni di annullabilità del testamento per incapacità naturale, nemmeno allegate dalle parti ricorrenti, anche il motivo ex. art. 360, n. 5, c.p.c., perde la sua ragione giustificatrice e, quindi, il suo fondamento. Del resto il motivo ricondotto al vizio logico di supposta inadeguatezza motivazionale si risolve nella sollecitazione della rivalutazione degli elementi di merito, già congruamente e compiutamente considerati dalla Corte territoriale sulla base di un percorso logico più che sufficiente e, perciò, incensurabile nella presente sede di legittimità. Pertanto, nel caso in esame, si riconferma che sembrano emergere le condizioni per procedere nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., potendosi ravvisare l'inammissibilità del proposto ricorso>>.
Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti
nella relazione di cui sopra, avverso la quale la memoria difensiva depositata ai sensi
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proposti. I motivi di ricorso per cassazione devono infatti investire, a pena di

dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., non aggiunge nuove e determinanti considerazioni sul
piano giuridico idonee a confutare il percorso argomentativo e la conclusione trasparenti
dalla riprodotta relazione di cui al citato art. 380 bis, comma 1, c.p.c., evidenziandosi, del
resto, che — secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass.
n. 9081 del 2010 e Cass. n. 230 del 2011) – l’annullamento di un testamento per incapacità

delle facoltà psichiche ed intellettive del “de cuius”, bensì la prova che, a cagione di una
infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo
in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza
dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico
di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un
momento di incapacità di intendere e di volere (come previsto testualmente dall’art. 591,
comma 2, n. 3) c.c.), onere che — nella fattispecie — la Corte di appello veneta ha ritenuto,
con motivazione logica ed adeguata, che gli attuali ricorrenti non avevano assolto;

rilevato, altresì, che deve essere in ogni caso riconfermato, in questa sede, il
principio generale, in virtù del quale l’incapacità naturale del disponente che – ai sensi
dell’art. 591 c.c. – determina l’invalidità del testamento non si identifica in una generica
alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà ma
richiede che, a causa dell’infermità, il soggetto, al momento della redazione del
testamento, sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della
capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il
concorso dell’abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione, sottolineandosi che, ai fini
del relativo giudizio il giudice di merito non può (come ulteriormente rilevato esattamente
dalla Corte territoriale), in particolare, ignorare il contenuto dell’atto di ultima volontà e gli
elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza
dalle disposizioni nonché ai sentimenti ed ai fini che risultano averle ispirate;
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naturale del testatore postula l’esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione

ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente condanna dei ricorrenti, in via fra loro solidale, al pagamento — in favore dei
controricorrenti (con vincolo solidale) – delle spese del presente giudizio, liquidate nei
sensi di cui in dispositivo, sulla scorta dei nuovi parametri previsti per il giudizio di
legittimità dal D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (applicabile nel caso di specie in virtù

P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in via fra loro solidale, al
pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 10.700,00,
di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori nella misura e sulle voci come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI Sezione civile della Corte Suprema
di Cassazione, in data 4 ottobre 2013.

dell’art. 41 dello stesso D.M.: cfr. Cass., S.U., n. 17405 del 2012).

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