Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24881 del 04/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 04/10/2019, (ud. 29/04/2019, dep. 04/10/2019), n.24881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3768-2014 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A., – già EQUITALIA E.T.R. S.P.A. P.I. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI GRECO;

– ricorrente –

contro

S.F., erede di S.L., domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA LAURA CONTE;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati

ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, MATANO GIUSEPPE,

CARLA D’ALOISIO;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 3822/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 28/10/2013 R.G.N. 2327/2012.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato la cartella esattoriale notificata a S.F., quale presunto erede di S.L. anzichè agli eredi impersonalmente;

2. avverso tale sentenza Equitalia Sud s.p.a., ora Agenzia delle Entrate Riscossione, ha proposto ricorso affidato a due motivi, al quale ha opposto difese S.F., con controricorso;

3. INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., ha conferito delega in calce alla copia notificata del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. i motivi di ricorso censurano la ritenuta necessità della notifica rivolta impersonalmente a tutti gli eredi e il non aver la Corte valorizzato l’efficacia sanante della tempestiva opposizione svolta dall’erede;

5. il ricorso è da rigettare;

6. costituisce consolidato insegnamento di questa Corte (v., fra le altre, Cass. n. 9600 del 2018, alla cui più ampia motivazione si rinvia) che, ai fini della efficacia e validità della notifica della cartella, nell’ipotesi in cui il contribuente sia deceduto, siano previste, dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65, due distinte ipotesi, stabilendo, nel comma 2, che gli eredi del contribuente devono comunicare all’Ufficio delle imposte le proprie generalità ed il proprio domicilio fiscale ed aggiungendo, nel comma 4, che, in mancanza, la notifica degli atti intestati al dante causa vada effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio del defunto, e ciò ancor più se l’Ufficio sia già a conoscenza del decesso del debitore;

7. la Corte territoriale si è uniformata al predetto principio non incrinato dall’asserita efficacia sanante dell’opposizione svolta, nella specie, da uno solo dei coeredi;

8. le spese vengono regolate come da dispositivo e seguono la soccombenza;

9. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento in favore di S.F. delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13,comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 29 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2019

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