Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24880 del 20/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 20/10/2017, (ud. 03/11/2016, dep.20/10/2017),  n. 24880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29756-2011 proposto da:

M.R., C.F. (OMISSIS), B.R. C.F. (OMISSIS),

A.G.B. C.F. (OMISSIS), P.C.D. C.F.

(OMISSIS), N.N. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA DEL BANCO DI S. SPIRITO 3, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO CLEMENTI, che li rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

– ricorrenti –

contro

BANCA IPIBI FINANCIAL ADVISORY S.P.A., C.F. (OMISSIS), già INTRA

PRIVATE BANK S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZIONALE 204,

presso lo studio dell’avvocato LUCA ZITIELLO, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 632/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 18/01/2011 R.G.N. 334/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/11/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato FAZI LUCIA per delega verbale Avvocato CLEMENTI

GIORGIO;

udito l’Avvocato D’OSTUNI LUDOVICA per delega Avvocato ZITIELLO LUCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Brescia, con sentenza depositata il 18/1/2011, in riforma della pronunzia emessa dal Tribunale della stessa sede, nei confronti dei promotori finanziari M.R., B.R., P.C.D., A.G.B., N.N. e Ba.Fa., respingeva le originarie domande proposte dai medesimi, nei confronti della Intra Private Bank S.p.A. (ora Banca IPIBI Financial Advisory S.p.A.). volte all’accertamento dell’illegittimità delle modifiche apportate da quest’ultima alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto di agenzia con i promotori finanziari e. dunque, alla dichiarazione della sussistenza della giusta causa e della legittimità del recesso senza preavviso dal contratto di agenzia per fatto e colpa della Banca, in applicazione del dettato di cui agli artt. 13 e 15 del contratto stesso.

Per la cassazione della sentenza ricorrono i promotori finanziari articolando sei motivi, ulteriormente illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 codice di rito, cui resiste con controricorso la S.p.A. Banca IPIBI Financial Advisory.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c. e lamentano che la Corte di merito avrebbe omesso di pronunciarsi riguardo al primo motivo di appello incidentale proposto dagli appellati e finalizzato ad ottenere la riforma della sentenza del Tribunale di Brescia che, a detta degli stessi, aveva errato nel non prendere in considerazione il comportamento contrattuale tenuto dalla Banca, nei loro confronti, in pendenza del rapporto di lavoro, rilevante ai sensi dell’art. 15, comma 2, del contratto che, se fosse stato ritenuto sussistente, avrebbe autonomamente legittimato il recesso senza preavviso e senza oneri di indennità sostitutiva a favore dei promotori.

1.1. Il motivo presenta evidenti profili di inammissibilità.

Del tutto irrilevanti, innanzitutto, appaiono le dissertazioni circa presunte irregolarità nel comportamento tenuto dalla Banca, dal momento che non vengono chiarite quali sarebbero state le regole procedimentali e legali violate, che non vengono riportate, nè, soprattutto, viene riportato l’appello incidentale, in violazione del principio più volte ribadito da questa Corte, che definisce quale onere della parte ricorrente quello di indicare lo specifico atto precedente cui si riferisce, in modo tale da consentire alla Corte di legittimità di controllare ex actis la veridicità delle proprie asserzioni prima di esaminare il merito della questione (Cass. n. 14541/2014. cit.). Il ricorso per cassazione deve, infatti, contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni. senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (cfr.. tra le molte, Cass. n. 1435/2013; Cass. n. 23675/2013; Cass. n. 10551/2016).

Il motivo è quindi inammissibile anche per difetto di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui si fonda, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Corte, perchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità la violazione dell’art. 112 c.p.c., fattispecie riconducibile ad una ipotesi di error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4, per la quale la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto processuale, il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali è condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento, da parte del ricorrente. dell’onere di indicare compiutamente, e non già per riassunto del loro contenuto, gli atti processuali dai quali emerga il vizio denunciato (Cass. n. 6361/2007: Cass. n. 21226/2010).

2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale ed in particolare, degli artt. 1362,1363 e 1366 c.c., nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 113,115,416 e 436 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d’Appello ritenuto che premio di fedeltà ed accantonamento presso l’Enasarco siano trattamenti di tipo analogo e che l’iscrizione dei promotori alla Fondazione Enasarco abbia legittimato la Banca ad eliminare il premio di fedeltà di cui all’art. 18 del contratto, in applicazione dell’art. 26 anzichè secondo la procedura di cui all’art. 13.

2.2. Anche tale motivo è inammissibile, mancando l’indicazione della collocazione del contratto collettivo e non essendo stati riportati i contenuti delle clausole. in tal modo rendendo impossibile alla Corte di legittimità il controllo del rispetto, da parte della Corte di merito, dei canoni che presiedono all’interpretazione del contratto (sui limiti di tale controllo, cfr., tra le molte. Cass. n. 25517/2010).

3. Con il terzo motivo si denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, per avere la Corte d’Appello ritenuto che l’iscrizione dei promotori finanziari alla Fondazione Enasarco abbia legittimato la Banca ad eliminare il premio fedeltà di cui all’art. 18 del contratto, in applicazione dell’art. 26 anzichè secondo la procedura di cui all’art. 13 del medesimo contratto.

3.3. Il motivo non è fondato.

L’esauriente motivazione della Corte di merito al riguardo pone, infatti, in evidenza il corretto operato della Banca che, in sintonia con quanto prescritto dall’autorità ispettiva, ha provveduto all’iscrizione all’Enasarco. con la conseguenza di dovere ritenere applicabile l’art. 26 del contratto in essere tra le parti (“inserimento automatico di clausole”), il quale era stato pattuito espressamente per disciplinare l’ipotesi, poi verificatasi, in cui “sopraggiungessero norme di legge o disposizioni amministrative idonee a mutare il sinallagma contrattuale”. In base al disposto del primo comma del predetto articolo, invero, “Le modifiche e le integrazioni del presente contratto conseguenti a norme di legge, di regolamento, a disposizioni amministrative, oppure dettate da Accordi Economici Collettivi obbligatori per la categoria dei promotori finanziari, si intendono inserite di diritto nel presente contratto anche in sostituzione delle clausole difformi”. E, correttamente, i giudici di seconda istanza hanno sottolineato che il fatto che le parti intendessero espressamente comprendere il premio fedeltà, in quanto sostitutivo dell’accantonamento presso l’Enasarco. tra tali clausole, è chiarito dal comma 2, alla stregua del quale “Resta comunque fin d’ora inteso che l’indennità di fine rapporto, prevista dall’art. 17, ed il premio fedeltà, previsto dall’art. 18, non sono cumulabili con altri strumenti di tipo analogo eventualmente introdotti con le modalità di cui al comma 1”.

4. Con il quarto motivo viene denunciata, sempre in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio. per avere la Corte d’Appello ritenuto che il premio di fedeltà e l’accantonamento presso l’Enasarco siano trattamenti di tipo analogo.

4.4. Neppure tale mezzo di impugnazione è in grado di scalfire il corretto iter motivazionale della Corte di merito. Premesso, infatti, che i ricorrenti neppure chiariscono quali differenti profili connoterebbero il premio di fedeltà rispetto al versamento previdenziale alla Fondazione Enasarco, limitandosi ad un confronto della percentuale utilizzata per provvedere ai versamenti sulle polizze accese per alimentare i premi di fedeltà rispetto alle quote stabilite dalla regolamentazione dell’Enasarco per provvedere agli accantonamenti dei contributi previdenziali, i giudici di seconda istanza, con argomentazioni logico-giuridiche del tutto condivisibili. hanno esplicitato le ragioni che hanno condotto a reputare analoghi i due trattamenti di cui si tratta. Peraltro la censura si risolve in una inammissibile richiesta di revisione del “ragionamento decisorio”, non sussumibile nel “controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5”, vigente ratione temporis (v. tra le altre, Cass. nn. 11789/2005, 4766/2006, 91/2014).

5. Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed in particolare, degli artt. 1362, 13663, 1366 e 2697 c.c., artt. 113,115,416 e 436 c.p.c., per avere la Corte d’Appello ritenuto che le somme accantonate con il prelievo del 5% dalle provvigioni fossero utilizzabili, nei limiti della prescrizione, per fare fronte all’obbligo di iscrizione all’Enasarco per i promotori finanziari.

5.5. Tale mezzo di impugnazione è inammissibile per gli stessi motivi enunciati sub 2.2.

6. Con il sesto motivo i ricorrenti deducono, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. nonchè, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la omessa, insufficiente ed illogica motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio per avere la Corte di merito ritenuti non sussistenti i presupposti dell’art. 2119 c.c. per l’applicazione al recesso dei proponenti, alla luce dell’interpretazione nomofilattica.

6.6. Il motivo non può essere accolto. perchè la decisione oggetto del presente giudizio ha esaurientemente argomentato in ordine all’iter logico-giuridico seguito per arrivare alla riforma della sentenza di prime cure, indicando le previsioni contrattuali esaminate ed interpretate secondo la comune volontà delle parti, ha motivatamente rigettato l’applicazione dell’art. 13 del contratto di agenzia, al quale soltanto fanno riferimento i ricorrenti nelle comunicazioni alla Banca al fine di giustificare il recesso con effetto immediato, ed ha escluso in concreto il rilevante inadempimento della Banca e la giusta causa del recesso.

Peraltro, sulla “insussistenza della giusta causa” la sentenza impugnata ha altresì precisato che i recedenti “pochi giorni dopo il recesso, iniziarono la propria collaborazione presso una concorrente di IPIBI, per cui, davvero, il recesso ad nutum sembra necessitato più dalla impossibilità di prestare il preavviso, atteso l’impegno preso con la concorrenza, che dalla pretesa di ottenere il pagamento del premio di fedeltà’. E tale affermazione neppure è stata specificamente censurata dai ricorrenti.

Per tutto quanto in precedenza esposto. Il ricorso va, pertanto, respinto.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA