Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24880 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 06/12/2016), n.24880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 6796/10 proposto da:

Modisti S.r.l., incorporante la Modisti S.p.A., in persona del suo

consigliere delegato B.D.; nonchè da New Trends Company

S.r.l., incorporante la Venezia Abbigliamento S.r.l., in persona del

suo A.U. P.F., elettivamente domiciliate in Roma, Viale

21 Aprile n. 11, presso lo Studio dell’Avv. Corrado Morrone, che

anche disgiuntamente con l’Avv. Vito D’Ambra, le rappresenta e

difende, giusta delega in calce alla ricorso;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 10/28/09 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, depositata il 23 gennaio 2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13

luglio 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. Vito D’Ambra, per le ricorrenti;

udito l’Avv. dello Stato Marco La Greca, per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostitute Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e assorbito quello incidentale.

Fatto

1. Con l’avviso di accertamento n. 916V004831 l’Ufficio del Registro di Monza rettificava il valore di cessione “di un ramo d’azienda di commercio di articoli di abbigliamento sito in (OMISSIS)” venduto da Venezia Abbigliamento S.r.l. e acquistato da Modisti S.p.A..

2. Con sentenza n. 308/25/00 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano respingeva il ricorso promosso dalla contribuente Venezia Abbigliamento S.r.l. perchè agli atti non risultava provato quanto sostenuto dalla parte ricorrente.

3. Con sentenza n. 310/25/00 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano dichiarava invece inammissibile il ricorso della contribuente Modisti S.p.A. perchè promosso oltre il termine di giorni sessanta prescritto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 1.

4. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con l’impugnata sentenza n. 10/28/09 depositata il 23 gennaio 2009, rammentato che “una società aveva acquistato un ramo d’azienda avente per oggetto la vendita al dettaglio di abbigliamento” il cui valore di cessione era stato rettificato dall’Ufficio, rammentato inoltre che con sentenza n. 310/25/00 la CTP aveva respinto “il ricorso in accoglimento delle motivazioni dell’Ufficio”, rammentato infine che “la Società ricorrente aveva proposto appello alla sentenza con formale ricorso presentato nei termini di legge”, riteneva di dover confermare la prima decisione “Non risultando pertanto provato quanto sostenuto dalla parte ricorrente”.

5. Contro la sentenza della CTR le contribuenti New Trends Company S.r.l. incorporante Venezia Abbigliamento S.r.l. e Modisti S.r.l. incorporante Modisti S.p.A. proponevano un unico ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, al quale resisteva l’Agenzia delle Entrate che a sua volta proponeva ricorso incidentale condizionato per quattro motivi.

6. Le contribuenti si avvalevano della facoltà di depositare memoria.

Diritto

1. La CTR – che in narrativa ha fatto espresso riferimento alla decisione n. 310/25/00 della CTP di Milano che aveva dichiarato inammissibile il ricorso promosso da Modisti S.p.A. – ha quindi anche pronunciato sull’appello proposto dalla medesima Modisti S.p.A..

1.1. La Modisti S.r.l. – che non ha censurato la pronuncia della CTR che ha respinto il gravame proposto contro la sentenza n. 310/25/00 della CTP di Milano che aveva dichiarato inammissibile il suo originario ricorso – ha quindi perduto l’interesse processuale ex art. 100 c.p.c., a ricorrere contro la sentenza della CTR essendosi consolidato il giudicato di inammissibilità del ridetto suo originario ricorso.

2. Con il primo motivo del ricorso principale rubricato “Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, la contribuente New Trends Company S.r.l. deduceva che la CTR aveva fatto “mero rinvio ai motivi contenuti nella decisione di primo grado”, senza “alcuna valutazione critica delle argomentazioni svolte dai giudici di primo grado”, incorrendo pertanto nel vizio di apparente motivazione. Il quesito sottoposto era il seguente: “Se una sentenza che non esponga il percorso argomentativo autonomo e personale su cui ha fondato la propria decisione, limitandosi ad aderire e a riportare letteralmente, in modo acritico, le tesi dei giudici di prime cure, non sia affetta da nullità per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4”.

Il motivo è inammissibile causa la circolarità del trascritto quesito, che in effetti non fa alcun riferimento alla concreta fattispecie pervenuta all’esame, limitandosi all’ovvia astratta osservazione che una sentenza priva di materiale motivazione deve essere dichiarata nulla (Cass. sez. 3, n. 4805 del 2013; Cass. sez. 3, n. 19737 del 2011).

3. Con il secondo motivo del ricorso principale rubricato “Violazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, di norme di diritto; nello specifico violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51″, la contribuente New Trends Company S.r.l. deduceva che nell’imponibile l’Ufficio aveva erroneamente incluso il valore delle merci di magazzino”, assumendo quindi che la CTR aveva violato la norma in esponente per aver “ritenuto corretto, ai fini della determinazione della base imponibile per l’imposta del registro nel caso di cessione di un ramo d’azienda, individuare come riferimento l’intero valore dell’azienda e non, come avrebbero dovuto, solo il valore relativo al ramo d’azienda ceduto peraltro correttamente e indicato nell’atto di cessione”. Il quesito sottoposto era il seguente: “Se la sentenza impugnata, la quale pone, ai fini del calcolo della base imponibile per l’imposta di registro nel caso di cessione di ramo d’azienda, il volume di affari ed i redditi inerenti all’intera azienda e non il valore indicato nell’atto di cessione riguardante la parte di avviamento e i singoli beni determinati del ramo di azienda ceduto violi il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 4.

3.1. Con il terzo del ricorso principale rubricato “Falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, di norme di diritto; nello specifico falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51”, la contribuente New Trends Company S.r.l. deduceva che “l’avviso di accertamento risultava viziato da errori logici e di calcolo”, in particolare relativi alle merci di magazzino non oggetto di cessione, nonchè alla sopravvalutazione delle attrezzature ecc., nella sostanza rimproverando alla CTR di “non aver compiuto alcuna indagine, nè dato conto della loro irrilevanza nella motivazione”. Il quesito sottoposto era il seguente: “Se la sentenza impugnata, la quale pone, ai fini del calcolo della base imponibile per l’imposta di registro nel caso di cessione di ramo d’azienda, il volume di affari ed i redditi inerenti all’intera azienda e non il valore indicato nell’atto di cessione riguardante la parte di avviamento e i singoli beni determinati del ramo d’azienda ceduto, applichi falsamente il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51”.

3.2. I motivi, che essendo strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.

I motivi sono difatti inammissibili non solo per difetto di autosufficienza perchè la contribuente non ha trascritto nel corpo del ricorso i richiamati documenti, come per es. l’impugnato avviso di accertamento e l’atto di cessione di ramo d’azienda ecc., impedendo alla Corte di verificare il loro contenuto e quindi di fondare l’esercizio nomofilattico su fatti certi (Cass. sez. 6, n. 16134 del 2015; Cass. sez. 3, n. 8569 del 2013). I motivi sono invero anche inammissibili perchè con gli stessi non viene censurata l’erronea interpretazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, mai avendo la CTR affermato che il valore del ramo d’azienda ceduto dovesse includere quello dell’intera azienda, bensì viene criticato l’accertamento in fatto dell’imponibile compiuto dalla CTR secondo cui per es. il valore delle attrezzature cedute ecc. era superiore a quello considerato esatto dalla contribuente (Cass. sez. lav. n. 7394 del 2010; Cass. sez. 1, n. 4178 del 2007).

4. Con il quarto motivo di ricorso rubricato “Violazione della norma contenuta nell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa pronuncia sui motivi d’appello”, la contribuente New Trends Company S.r.l. deduceva che la CTR aveva omesso di decidere “quanto chiesto in atto d’appello”, per es. che “la cessione d’azienda non prevedeva il trasferimento delle merci, così come risultava all’art. 3.2.1. dell’atto di cessione” ecc. Il quesito sottoposto era il seguente: “Se la sentenza impugnata, laddove non si pronunci su tutte le domande dell’appellante, ovvero sulla mancata pronuncia in riferimento al valore del trasferimento delle merci, violi le norme contenute nell’art. 112 c.p.c.”.

Il motivo è infondato perchè la CTR ha in realtà respinto l’eccezione della contribuente, secondo cui il valore di cessione del ramo d’azienda era inferiore rispetto a quanto accertato dall’Ufficio, ritenendo che l’impugnato avviso avesse esattamente accertato che il valore del ramo ceduto era pari al 30% del valore dell’intera azienda e non “risultando” provate le contrarie circostanze in fatto allegate dalla contribuente.

5. Con il quinto motivo di ricorso rubricato “Omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5; cessione di ramo d’azienda senza trasferimento delle merci, la contribuente New Trends Company S.r.l. deduceva l’illegittimità dell’avviso perchè nell’imponibile era stato incluso il valore di merci che non erano state acquistate “così come risultava all’art. 3.2.1. dell’atto della cessione ecc. Il cosiddetto quesito di fatto sottoposto era il seguente: “Omesso giudizio e motivazione riguardo l’assenza del trasferimento delle merci nel contratto cessione del ramo d’oggetto dell’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta.

Il motivo è come in precedenza preliminarmente inammissibile per difetto di autosufficienza, sia perchè nel corpo del ricorso non viene trascritto almeno nella sua parte essenziale il contenuto dell’atto di cessione del ramo d’azienda, sia perchè nemmeno vengono indicati il luogo e il tempo processuali della sua produzione al fine di permettere la verifica del rispetto dell’art. 372 c.p.c. (v. Cass. cit. sub 3.2.).

6. Assorbito il ricorso incidentale condizionato.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale; condanna le contribuenti in solido fra loro a rimborsare all’Ufficio le spese processuali, liquidate a titolo di compenso in Euro 7.800,00, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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