Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2488 del 27/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 27/01/2022, (ud. 14/12/2021, dep. 27/01/2022), n.2488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23942-2020 proposto da:

ANTINCENDIO VARANO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARIANO NICODEMO;

– ricorrente –

contro

Z.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MAURIZIO PAPA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 409/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 03/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO

PIERGIOVANNI PATII.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza 3 luglio (notificata il 6 luglio) 2020, la Corte d’appello di Catania rigettava l’appello di Antincendio Varano s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva rigettato l’opposizione all’atto di precetto intimato da Z.S. al pagamento della somma di Euro 7.430,38 ingiunto con decreto dello stesso Tribunale di Siracusa, la cui opposizione ad esso era stata respinta con sentenza n. 692/2015 del Tribunale medesimo;

2. essa ribadiva l’infondatezza dell’eccezione di inesistenza di tale ultima sentenza, per essere stata pubblicata il 3 novembre 2015 (e non il 12 novembre 2015, come dal relativo duplicato informatico), per la lettura della sua motivazione contestuale al dispositivo con sottoscrizione telematica del giudice in pari data, come da attestazione di cancelleria ai sensi dell’art. 133 c.p.c., comma 2, avente efficacia di atto pubblico a norma dell’art. 2700 c.c., non impugnata con querela di falso; neppure essendo dubbia la vigenza dell’art. 430 c.p.c., di deposito della sentenza entro quindici giorni dalla pronuncia, operante in via sussidiaria, qualora sia omessa l’indicazione del termine di differimento previsto dall’art. 429 c.p.c., comma 2, prima parte, di mantenimento della struttura bifasica della pubblicazione della sentenza in caso di controversia di particolare complessità: con assorbimento di ogni altra questione;

3. con atto notificato il 4 settembre 2020, la società ricorreva per cassazione con quattro motivi, cui resisteva Z.S. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. la ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa o, in subordine, apparente motivazione in ordine alla sottoscrizione del giudice il 12 novembre 2015, risultante dal duplicato estratto dall’originale file informatico, oggetto del primo motivo di gravame, non rettamente inteso dalla Corte d’appello e rigettato per la ritenuta efficacia della sottoscrizione telematica del giudice il 3 novembre 2015 (nella stessa data di lettura della motivazione contestuale al dispositivo), in realtà mancante (con la conseguente inesistenza della sentenza), sull’erroneo assunto, inconferente rispetto al tenore della doglianza, dell’efficacia di atto pubblico, ai sensi dell’art. 2700 c.c., della relativa attestazione di cancelleria ai sensi dell’art. 133 c.p.c., comma 2, non impugnata con querela di falso (primo motivo);

2. esso è infondato;

3. ricorre, infatti, nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, qualora si converta in vizio in procedendo il vizio di motivazione, sindacabile in sede di legittimità, a seguito della novellazione del testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nei più circoscritti limiti della sola verifica di violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6: integrato dalle ipotesi di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”; al di fuori di esse, il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. 16 aprile 2019, n. 10573);

3.1. in particolare, la motivazione solo apparente sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. 14 febbraio 2020, n. 3819), ovvero non sia espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame (Cass. 25 ottobre 2018, n. 27112);

3.2. nel caso di specie, la Corte territoriale ha congruamente argomentato al riguardo il proprio convincimento illustrando adeguatamente (per le ragioni esposte dal penultimo capoverso di pg. 3 al secondo di pg. 4 della sentenza) il percorso decisorio seguito;

4. la ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, quale la data di sottoscrizione della sentenza di primo grado, in data 12 (e non 3) novembre 2015, di cui aveva chiesto l’accertamento, non compiuto dal Tribunale (per la ravvisata conferma della data 3 novembre 2015 dal registro SICID e dalla coccarda e dicitura inserite meccanicamente sul bordo destro di ogni foglio), attraverso la verifica mediante lettore di firma digitale del relativo duplicato informatico, identico all’originale nativo digitale (secondo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 429 c.p.c., comma 1, art. 161 c.p.c., comma 2, art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, per mancanza di sottoscrizione della sentenza al momento di lettura completa di dispositivo e motivazione (terzo motivo);

5. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono parimenti infondati;

6. la Corte d’appello siciliana ha in proposito compiuto un accertamento in fatto, adeguatamente argomentato (in base alle già richiamate ragioni), sulla base di un’attestazione di avvenuto deposito del cancelliere, a norma dell’art. 133 c.p.c., comma 2, la cui efficacia probatoria, ai sensi dell’art. 2700 c.c., può essere posta nel nulla solo con la proposizione della querela di falso (Cass. 23 luglio 2009, n. 17290; Cass. 6 dicembre 2018, n. 31581): non presentata nel caso di specie;

7. infine, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 429 c.p.c., comma 1, art. 430 c.p.c., art. 15 preleggi, per erronea applicazione della disposizione che consente il deposito separato di disposizione e motivazione, in mancanza di alcuna struttura bifasica del procedimento, per la contestuale lettura in udienza di dispositivo e motivazione (quarto motivo);

8. anch’esso è infondato;

9. occorre ribadire che non ricorre la violazione denunciata, per l’accertata pronuncia della sentenza con lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione all’udienza del 3 novembre 2015;

10. il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 14 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2022

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