Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2488 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 04/02/2020), n.2488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3970-2017 proposto da:

MESSINA MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMPEO

MAGNO 94, presso lo studio dell’avvocato MORBINATI BARBARA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, REGIONE LAZIO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4389/2016 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 06/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2019 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.Massimiliano Messina impugnava la cartella di pagamento relativa a tassa auto dell’anno 2005, chiedendone l’annullamento. La Regione Lazio si costituiva chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo provveduto in sede di autotutela all’annullamento dell’atto impositivo.

La CTP di Roma dichiarava la cessazione della materia del contendere e compensava le spese di lite, con sentenza gravata dal contribuente in punto di spese.

La CTR del Lazio accoglieva l’appello e liquidava in 200, 00 Euro le spese di lite sostenute dal ricorrente nel doppio grado del giudizio di merito.

Il contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della CRT del Lazio n. 4389/2/16 svolgendo un unico motivo.

Le intimate non hanno svolto difese.

In prossimità dell’udienza, il contribuente ha depositato memorie difensive.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con un unico motivo, si lamenta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè del D.M. 2 aprile 2014 n. 55 ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere i giudici regionali liquidato le spese al di sotto delle tariffe minime, violando il principio di ragionevolezza di cui all’art. 36 Cost..

3. Il motivo è fondato.

Va, in primo luogo, ricordato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che, sulla scorta della sentenza delle Sezioni Unite n. 17405 del 12/10/2012, ha affermato che il giudice che deve liquidare le spese processuali relative ad un’attività difensiva ormai esaurita deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l’attività stessa è stata compiuta, sicchè, per l’attività conclusa nella vigenza del D.M. n. 127 del 2004, deve applicare le tariffe da questo previste e non i parametri sopravvenuti ai sensi del D.M. n. 140 del 2012, art. 41. Pertanto, in tema di spese processuali, agli effetti del D.M. n. 55 del 2014, art. 41, i nuovi parametri, in base ai quali vanno commisurati i compensi forensi in luogo delle abrogate tariffe professionali, si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto purchè, a tale data, la prestazione professionale non sia ancora completata, sicchè non operano con riguardo all’attività svolta in un grado di giudizio conclusosi con sentenza prima dell’entrata in vigore, atteso che, in tal caso, la prestazione professionale deve ritenersi completata sia pure limitatamente a quella fase processuale (Cass. n. 23318 del 18/12/2012; e negli stessi termini Cass. n. 2748 del 11/02/2016, n. 6306 del 31/03/2016).

Pertanto alla presente fattispecie va applicato il D.M. n. 55 del 2014, in vigore dal 3 aprile 2014, essendo stata operata la liquidazione qui censurata con sentenza del 6 luglio 2016.

4. Con riferimento all’asserito vincolo del giudice alla determinazione media del compenso professionale ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, si deve rilevare che tale vincolo non trova fondamento nella normativa, secondo la quale (artt. 1 e 4) il giudice deve soltanto liquidare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe.

Con riferimento al DM 140/2012 era stato anche precisato che il giudice era tenuto ad indicare le concrete circostanze che giustificavano le deroga ai minimi e massimi stabiliti dal DM 140/2012 (cfr. Cass. n. 18167 del 16/09/2015; Cass. 11 gennaio 2016 n. 253; Cass. 3 agosto 2016, n. 16225).

5. Nella specie, il decidente ha liquidato le spese processuali al di sotto dei minimi di legge.

Infatti, applicando i suesposti principi al caso in esame, considerato che il valore della causa è compreso tra Euro O e 1.100,00, i parametri minimi stabiliti per tale scaglione – tenuto conto di tutte le fasi previste dal citato D.M. n. 55 del 2014, ovvero tre sia per il giudizio di primo grado che per il secondo grado del giudizio di merito(non risultando alcuna attività istruttoria) – sono: per il primo grado Euro 220,00 (Euro 85,00 per lo studio, Euro 50,00 per la fase introduttiva, Euro 85,00 per quella decisionale) ed Euro 288,00 per il grado d’appello.

Ne consegue che la liquidazione delle spese contenuta nell’impugnata sentenza risulta essere inferiore ai detti minimi e non risulta espressa alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibilità, nel caso concreto, di alcuni compensi stabiliti dal citato DM 55/2014 in relazione alle singole fasi processuali.

Quanto al contributo unificato di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115l, art. 13, esso costituisce un’obbligazione “ex lege” di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, sicchè il beneficiario della condanna alle spese può azionare quest’ultima quale titolo esecutivo anche per la ripetizione delle somme da lui documentate o documentabili come in concreto sborsate per adempiere quell’obbligazione “ex lege”, in relazione al processo cui si riferisce la complessiva condanna alle spese in danno della controparte. (Cass. n. 21207/2013, 18828/2015).

Alla luce di quanto esposto, il ricorso va parzialmente accolto con la cassazione dell’impugnata sentenza in relazione al capo concernente la liquidazione delle spese processuali e, ex art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto -si liquidando le spese per il primo grado in Euro 220,00 oltre rimborso forfettario, e accessori se dovuti (oltre al c.u. corrisposto); nonchè in Euro 288,00, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge, (oltre al rimborso del c.u. versato nel secondo giudizio).

6. Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico della concessionaria intimata e della Regione in solido e vengono liquidate in favore del ricorrente nella misura di cui al dispositivo con attribuzione all’avv. M.B. per dichiarato anticipo fattone.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza in relazione al capo concernente la liquidazione delle spese processuali e decidendo nel merito liquida le spese in complessivi Euro 508,00,per compensi professionali relativi alle fasi di merito, oltre rimborso delle spese forfetario e accessori e rimborso delle spese sostenute per il c.u; condanna l’intimata alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario e accessori con attribuzione all’avv. M.B..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

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