Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2488 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/02/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 03/02/2021), n.2488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14830-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 829/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del MOLISEO, depositata il 20/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Campobasso, con sentenza n. 445/16, sez 13, rigettava il ricorso proposto dalla Carf Fiori di P.R. & C s.a.s e dai soci P.R., F.A., Pi.Ci. e Pi.Fr. avverso gli avvisi di accertamento (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS) per irpef 2010 nonchè (OMISSIS) per Iva ed Irap 2010;

Avverso detta decisione i contribuenti proponevano appello innanzi alla CTR Molise che, con sentenza 829/02/2017, accoglieva parzialmente l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di quattro motivi con memoria.

I contribuenti non hanno resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione lamenta che la Commissione regionale abbia accolto l’appello su una questione (deduzione dei costi) che era stata proposta per la prima volta in sede di impugnazione non essendo stata dedotta in primo grado.

Con il secondo motivo deduce l’omessa pronuncia da parte della sentenza sulla propria eccezione di inammissibilità dei motivi nuovi dedotti per la prima volta in appello.

Con il terzo motivo contesta l’avvenuto riconoscimento dei costi da portare in detrazione ai maggiori ricavi accertati.

Con il quarto motivo prospetta il vizio di nullità della sentenza per omesso rilievo del difetto di specificità dei motivi di appello.

I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi si rivelano fondati.

L’Agenzia, in osservanza del principio di autosufficienza, ha riportato nel ricorso i brani rilevanti dell’atto introduttivo del giudizio ove la questione della deduzione dei costi non era dedotta ed ha riportato altresì il brano rilevante dell’appello ove la stessa era invece prospettata. Inoltre ha ritrascritto il testo della propria difesa in appello ove veniva prospettata l’inammissibilità delle questioni nuove prospettate.

Su tale secondo aspetto non si rinviene esame e pronuncia alcuna da parte della Commissione regionale onde la censura è fondata.

Così come lo è del resto anche quella del primo motivo, risultando la novità in appello della questione relativa alla deduzione dei costi che, pertanto, non poteva essere oggetto di valutazione da parte del giudice di secondo grado che avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il motivo relativo.

Il terzo motivo riguardante il merito della deduzione dei costi è assorbito.

Il quarto motivo, con cui si contesta il difetto di specificità dei motivi di appello, è inammissibile non avendo il ricorso riportato, in osservanza del principio di autosufficienza, il testo dei motivi in questione.

Il ricorso va quindi accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Molise in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Molise in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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