Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24879 del 24/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 24/11/2011), n.24879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21322-2009 proposto da:

CARISEL – SISTEMI INFORMATICI ELETTRONICI SPA (OMISSIS)

quest’ultima incorporata per fusione in (OMISSIS) – The italian

Innovation Company SpA in (persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 149,

presso lo studio dell’avvocato LANZILAO ANGELO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato UCKMAR VICTOR, giusta procura ad

litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 139/01/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di CATANZARO del 20.2.08, depositata il 26/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO.

Fatto

LA CORTE

– rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza n. 139/01/08 la CTR della Calabria accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Cosenza avverso la decisione di prime cure, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla Carisel Sistemi Informatici Elettronici s.p.a. nei confronti dell’avviso di accertamento e della cartella di pagamento, relativi all’IRPEG ed all’ILOR per l’anno 1995.

Il giudice di appello riteneva, invero, infondate le eccezioni di nullità della notifica dell’avviso di accertamento alla società contribuente e di decadenza dell’Ufficio dal potere accertativo, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 43 e reputava – nel merito – corretti i rilievi, operati dalla Guardia di Finanza nel verbale di constatazione recepito dall’amministrazione, circa l’erroneità del coefficiente di ammortamento utilizzato dalla contribuente (20%), ed in ordine all’indeducibilità degli ammortamenti relativi a costi pluriennali per lavori di ristrutturazione dei locali condotti in affitto dalla Carisel s.p.a..

Avverso la sentenza n. 139/01/08 ha proposto ricorso per cassazione la contribuente articolando tre motivi, ai quali l’Agenzia delle Entrate ha replicato con controricorso.

Premesso quanto precede, ritiene il relatore che il primo motivo di ricorso – con il quale la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 140 145 e 156 c.p.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 – si palesi del tutto inammissibile, per inidoneità del proposto quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., temporalmente applicabile alla fattispecie.

Ed invero, va rilevato che il principio di diritto che la parte è tenuta a formulare a pena di inammissibilità, deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, esposta in modo tale che dalla risposta (affermativa o negativa) che ad esso si dia, discenda in modo univoco 1’accoglimento o il rigetto del gravame. Ne consegue, pertanto, che è certamente inammissibile il quesito che si risolva nella generica richiesta rivolta alla Corte di stabilire se sia stata o meno violata, o correttamente applicata, una certa norma o un determinato principio di diritto, dovendo il quesito investire la ratio decidendi della sentenza impugnata, proponendone una alternativa e di segno opposto (Cass. 4044/09, S.U. 3519/08, S.U. 20360/07).

Nel caso di specie, con il quesito formulato in relazione al primo motivo di ricorso, la istante si limita a richiedere alla Corte di stabilire – in via di principio – se sia possibile la sanatoria ex art. 156 c.p.c., sotto forma di proposizione del ricorso giurisdizionale, della nullità della notifica di un avviso di accertamento, allorquando l’Ufficio sia già decaduto dal proprio potere di accertamento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43.

Sicchè il proposto quesito – com’è di chiara evidenza – appare dedotto in forma del tutto astratta, senza riferimento alcuno alla fattispecie concreta ed alla ratio decidendi dell’impugnata sentenza.

Del pari inammissibili si palesano, peraltro, anche il secondo e terzo motivo, con i quali la Carisel s.p.a. deduce l’omessa o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo della controversia.

Si osserva, invero, al riguardo che la deduzione di un vizio di motivazione della decisione impugnata con ricorso per cassazione non conferisce alla Corte, il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, al fine di rivedere il ragionamento decisorio poichè non conforme alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi presi in considerazione. E’, per vero, fin troppo evidente che, in siffatta ipotesi, il motivo di ricorso si tradurrebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice stesso, volta ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr. Cass. 27162/09, 6694/09, 6288/11).

Ebbene, nel caso concreto, la CTR ha compiutamente esposto – nelle ragioni in fatto della decisione – le opposte deduzioni delle parti in ordine al coefficiente di ammortamento prescelto dalla contribuente ed alla deducibilità o meno dei costi pluriennali suindicati, optando – nelle ragioni di diritto della decisione – per la tesi sostenuta dall’Ufficio. Sicchè il dedotto vizio motivazionale, sindacabile nel giudizio di cassazione, si palesa insussistente, laddove le censure mosse alìerroneità delle valutazioni operate, al riguardo, dall’amministrazione finanziaria sono indeducibili in questa sede, poichè inerenti al merito della controversia.

Di conseguenza, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1. – che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti; -che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione;

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.500,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2011

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