Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24879 del 09/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2018, (ud. 24/05/2018, dep. 09/10/2018), n.24879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 1626-2015 proposto da:

U.G., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE

10, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE BOCCONGELLI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

Contro

R.R.;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE, depositata il

20/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

Il Collegio:

Fatto

RILEVATO

che è stata formulata proposta ex art. 380 bis c.p.c.;

che il ricorso avverso il provvedimento del tribunale di Termini Imerese risulta notificato all’intimato sig. R., difeso da avv. Accardo, presso la cancelleria del tribunale suddetto;

che tuttavia dal ricorso per manutenzione nel possesso risulta che l’avv. Accardo aveva indicato indirizzo di posta elettronica e di fax;

che pertanto la modalità di notifica è inadeguata alla luce di quanto ritenuto da SU 10143/2012 e successive conformi.

PQM

La Corte dispone rinvio a nuovo ruolo, previo nuovo esame preliminare, disponendo rinnovo della notifica all’intimato presso il suo difensore in osservanza delle norme di rito. Fissa per l’adempimento da parte del ricorrente termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione Sesta civile – 2, il 24 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2018

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