Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24879 del 06/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/11/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 06/11/2020), n.24879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9176/2013 R.G. proposto da:

Audemars Piguet Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio n.

91, presso lo studio dell’avv. Lucisano Claudio, che la rappresenta

e difende unitamente all’avv. Lupi Raffaello giusta procura speciale

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 148/38/12, depositata il 3 ottobre 2012.

Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto

procuratore generale Dott. Sanlorenzo Rita, che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2020

dal Consigliere Nonno Giacomo Maria.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con la sentenza n. 148/38/12 del 03/10/2012, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto da Audemars Piguet Italia s.p.a. (di seguito Audemars) avverso la sentenza n. 61/24/11 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti dell’avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno 2007;

1.1. come si evince anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso a seguito di un processo verbale di constatazione dell’11/09/2007, con il quale la Guardia di finanza di Milano contestava ad Audemars la cessione di beni (orologi) senza il rilascio di fattura per un complessivo imponibile di Euro 668.610,00;

1.2. la CTR motivava il rigetto dell’appello di Audemars osservando, per quanto ancora interessa in questa sede, che: a) la verifica di magazzino era stata correttamente limitata al prodotto finito orologio; b) la Guardia di finanza aveva proceduto ad un esame accurato delle giacenze di magazzino, mentre Audemars si era limitata a riproporre quanto già dedotto in primo grado, senza fornire idonea prova dell’impiego degli orologi riscontrati come mancanti, con conseguente applicazione della presunzione di cessione senza emissione di fattura; c) le contestazioni sui prezzi di listino di vendita al pubblico non erano suffragate da valida documentazione; d) la ricostruzione dei maggiori ricavi era stata effettuata “partendo da un controllo sul magazzino” ed era “evidente che la prova della certezza dei costi correlati ai maggiori ricavi accertati” doveva essere fornita dalla società contribuente, che – producendo documentazione inidonea – non aveva dimostrato che tra i costi contabilizzati non risultavano anche gli orologi poi venduti “in nero”;

2. Audemars impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis1 c.p.c..

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso;

4. in data 9 luglio 2020 si è tenuta l’adunanza camerale nell’aula d’udienza della sezione V civile del palazzo della Corte di Cassazione alla presenza dei sig.ri magistrati Bisogni Giacinto, presidente, Manzon Enrico, consigliere, Saija Salvatore, consigliere, e con la presenza in collegamento remoto attraverso la piattaforma Microsoft Teams individuata con decreto dirigenziale adottato ai sensi del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, conv. con modif. nella L. 24 aprile 2020 n. 27 dal direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e pubblicato sul portale dei servizi telematici in data 20 marzo 2020 – dei sig.ri magistrati Nonno Giacomo Maria, consigliere, e Putaturo Donati Viscido Di Nocera Maria Giulia consigliere, ai quali è stata assicurata la disponibilità degli atti attraverso la medesima piattaforma.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso Audemars deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non avendo la CTR considerato quanto dedotto dalla società contribuente nella fase delle indagini e nel corso del giudizio con riferimento alla sorte degli orologi non rinvenuti dai verificatori;

2. il motivo è inammissibile;

2.1. il vizio di omessa pronuncia implica la proposizione, al giudice di merito, di una domanda ovvero di una eccezione autonomamente apprezzabile, sulla quale questi non si sia pronunciato;

2.2. nel caso di specie, invece, la CTR ha affrontato la questione inerente alla sorte degli orologi non rinvenuti dai verificatori, presumendo la loro cessione senza l’emissione di fattura e ritenendo le eccezioni della società contribuente sfornite di prova;

2.3. ne consegue che il giudice di appello si è pronunciato sul rilievo proposto: ciò che parte ricorrente richiede, in realtà, è una rivisitazione nel merito della decisione della CTR, inammissibile in sede di legittimità;

3. con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, motivazione omessa o apparente in ordine alla mancanza fisica degli orologi: differentemente da quanto argomentato dalla CTR, Audemars avrebbe ampiamente provato la loro utilizzazione;

4. il motivo è inammissibile;

4.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018);

4.2. nel caso di specie, la motivazione della CTR non può dirsi omessa o apparente in quanto ha dato ampiamente conto delle contestazioni della società contribuente nella prima parte della sentenza impugnata, dedicata alla narrazione dei fatti di causa, così mostrando di avere ben presenti le eccezioni formulate, e ha quindi aderito alla prospettazione dell’Agenzia delle entrate in ordine alla ricostruzione del magazzino, ritenendo inidonea la prova offerta da Audemars;

4.3. la denunciata insufficienza motivazionale della sentenza impugnata non è più censurabile in sede di legittimità, come più sopra evidenziato;

5. con il terzo motivo si deduce la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non avendo la CTR preso in debita considerazione le cd. rettifiche di magazzino finalizzate all’adeguamento del magazzino contabile a quello effettivo;

6. il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile;

6.1. come evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte, “in caso di “differenze inventariali”, ovvero differenze registrabili tra le quantità di merci giacenti in magazzino e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico, operano le presunzioni di cessione e di acquisto dei beni in evasione di imposta, di cui al D.P.R. n. 441 del 1997, art. 44, annoverabili tra le presunzioni legali cosiddette “miste”, che consentono, entro i limiti di oggetto e di mezzi di prova stabiliti a fini antielusivi, la dimostrazione contraria da parte del contribuente, il quale sarà tenuto a provare, con le modalità tassativamente indicate dal D.P.R. n. 441 del 1997, artt. 1 e 2, che la contrazione registratasi nella consistenza del magazzino è frutto dell’impiego produttivo dei beni e non di cessioni o acquisizioni non contabilizzate” (Cass. n. 27549 del 30/10/2018; Cass. n. 10915 del 27/05/2015; si veda anche Cass. n. 6185 del 10/03/2017);

6.2. nel caso di specie, la CTR ha correttamente applicato la presunzione di cui alla disposizione richiamata, gravando sulla società contribuente l’onere di fornire la prova necessaria al suo superamento, onere che nel caso di specie è stato ritenuto non assolto;

6.3. ne consegue che, sotto il profilo della violazione di legge, il motivo è infondato;

6.4. deve, peraltro, evidenziarsi che parte ricorrente sembra volere evidenziare talune circostanze di fatto di cui la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto: sotto questo profilo il motivo è, invece, inammissibile, tendendo surrettiziamente ad un riesame nel merito della controversia, precluso in sede di legittimità;

7. con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un fatto rilevante per il giudizio, costituito dalla valorizzazione del prezzo di listino degli orologi senza alcuna valutazione del prezzo effettivamente praticato ai venditori;

8. il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile;

8.1. il motivo è infondato laddove si denuncia motivazione omessa o contraddittoria: la sentenza impugnata fa espresso riferimento all’utilizzazione del prezzo di listino e ritiene che le contestazioni mosse non siano suffragate da idonea documentazione;

8.2. trattasi di motivazione sicuramente stringata, ma per nulla omessa, non contraddittoria e certamente idonea a chiarire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice di appello;

8.3. il motivo è, invece, inammissibile laddove si denuncia l’insufficienza motivazionale riconnessa alla valutazione degli orologi non rinvenuti, insufficienza non più contestabile in sede di legittimità, così come già evidenziato con riferimento al secondo motivo;

9. con il quinto motivo di ricorso Audemars contesta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, costituito dalla mancata decurtazione dei costi inerenti a presunti ricavi in nero e la conseguente doppia imposizione su ricavi e rimanenze;

10. il motivo è inammissibile;

10.1. posto che la motivazione fornita dalla CTR in ordine alla mancata considerazione dei costi (Audemars non ha provato, come suo onere, che tra i costi contabilizzati non risultano anche quelli relativi agli orologi poi venduti “in nero”) non è nè omessa nè contraddittoria, la società ricorrente intende ancora una volta contestare essenzialmente l’insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, non più censurabile in sede di legittimità così come già evidenziato con riferimento al secondo motivo di ricorso;

11. in conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, avuto conto di un valore della lite dichiarato superiore ad Euro 382.779,00;

11.1. poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 7.800,00, oltre alle spese di prenotazione a debito; Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA