Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24879 del 06/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 24879 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: CARRATO ALDO

processo ai sensi
della legge n. 89
del 2001

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

IANNOLO ARGANGELO (C.F: NNL RNG 47S06 G082N), rappresentato e difeso, in
virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Domenico Tripodi ed
elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Lucilla Lauroni, in Roma, alla v. Di
Priscilla, n. 60;

– ricorrente –

contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F.:80207790587), in persona
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso “ex lege” dall’Avvocatura Generale
dello Stato e domiciliato presso i suoi Uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente —

avverso il decreto della Corte d’appello di Catanzaro relativo al proc. n. 1944/11
V.G., depositato in data 26 aprile 2012 (e non notificato).

Data pubblicazione: 06/11/2013

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 ottobre 2013
dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
udito l’Avv. Marco Milani (per delega) nell’interesse del ricorrente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Ritenuto in fatto
Il sig. lannolo Arcangelo chiedeva alla Corte d’appello di Catanzaro, con ricorso
depositato il 22 dicembre 2011, il riconoscimento dell’equa riparazione, ai sensi della
legge 24 marzo 2001, n. 89, per la irragionevole durata di un giudizio amministrativo
instaurato con ricorso depositato il 19 maggio 1993 dinanzi al TAR Calabria-sez.
staccata di Reggio Calabria e definito con sentenza depositata il 10 aprile 2011,
invocando la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al risarcimento
dei danni non patrimoniali subiti per la irragionevole durata del predetto giudizio.
Nella costituzione del resistente Ministero, l’adita Corte di appello accertava
l’irragionevole ritardo del giudizio nella durata di circa 15 anni e condannava
l’Amministrazione convenuta al pagamento della somma di euro 2.700,00 (liquidando
l’importo di euro 100,00 per ciascuno dei primi tre anni e di euro 200,00 per i
successivi), oltre interessi dalla notifica originaria del ricorso, compensando per la
metà le spese giudiziali, che poneva, per la residua metà a carico del convenuto
Ministero.
Avverso il suddetto decreto (non notificato) ha proposto ricorso per cassazione lo
lannolo Arcangelo, con atto notificato il 6 dicembre 2012, sulla base di due motivi.
L’intimato Ministero si è costituito con controricorso.
Considerato in diritto

Ignazio Patrone, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione
dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001 e dell’art. 111, comma 2, Cost., nonché degli
artt. 2056 e 1226 c.c., il tutto in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. .
2. Con il secondo motivo dedotto il ricorrente ha denunciato (ai sensi dell’art. 360, nn.

di violazione dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001, con riferimento all’illegittima
liquidazione dell’indennizzo riconosciuto nella ridimensionata misura di euro
1.300,00, sul presupposto dell’avvenuto computo incongruo dell’importo di euro
100,00 per ciascuno dei primi tre anni e di euro 200,00 per i successivi, in difformità
dai parametri individuati dalla giurisprudenza della CE.D.U. e recepiti dalla
giurisprudenza di questa Corte, riconducibili alla misura di euro 750,00 per ognuno
dei primi tre anni e di euro 1000,00 per quelli seguenti.
3. Rileva il collegio che i due motivi — esaminabili congiuntamente, siccome
strettamente connessi – sono fondati e devono, perciò, essere accolti nei termini che
seguono.
Sul piano generale si osserva che nel giudizio per l’equa riparazione per la violazione
del termine di durata ragionevole del processo, a norma dell’art. 2, comma secondo,
della legge n. 89 del 2001, la parte assolve all’onere di allegazione dei fatti costitutivi
della domanda esponendo gli elementi utili a determinare la durata complessiva del
giudizio presupposto, salvi i poteri della Corte d’appello adita di accertare, d’ufficio o
su sollecitazione dell’Amministrazione convenuta, le cause che abbiano giustificato in
tutto o in parte la durata del procedimento (cfr. Cass. n. 2207 del 2010). E’ anche
risaputo che il danno patrimoniale indennizzabile come conseguenza della violazione
del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001,
n. 89, è soltanto quello che costituisce “conseguenza immediata e diretta” del fatto

3

3 e 5, c.p.c.) il vizio di carente e contraddittoria motivazione del decreto impugnato e

causativo (art. 1223 c.c. richiamato dall’art. 2, comma 3, legge cit. attraverso il rinvio
all’art. 2056 stesso codice), in quanto sia collegabile al superamento del termine
ragionevole e trovi appunto causa nel non ragionevole ritardo della definizione del
processo presupposto. Si è, altresì, puntualizzato che, in tema di equa riparazione

legge 24 marzo 2001, n. 89, solo il danno patrimoniale, diversamente da quello non
patrimoniale (per il quale occorre soltanto l’allegazione quale conseguenza
dell’irragionevole durata del processo presupposto), deve essere oggetto di prova
piena e rigorosa, occorrendo che ne siano specificati tutti gli estremi, fra l’altro
variabili da caso a caso, ovvero che ne sia possibile l’individuazione sulla base del
contesto complessivo dell’atto (cfr. Cass. n. 5213 del 2007 e, da ultimo, Cass. n.
14775 del 2013).
Quanto ai criteri di liquidazione dell’indennizzo in questione, la giurisprudenza
di questa Corte (cfr. Cass. n. 21840 del 2009 e, da ultimo, Cass. n. 8471 del
2012) ha statuito (con riferimento alla formulazione anteriore dell’art. 2 della
legge n. 89 del 2001, rispetto alle modifiche apportate dal d.l. n. 83 del 2012,
convertito nella legge n. 134 del 2012 e all’introduzione dei parametri
individuati con il nuovo art. 2 bis della stessa “legge Pinto”), che, in tema di
equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo,
i criteri di liquidazione applicati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non
possono essere ignorati dal giudice nazionale, il quale può tuttavia apportare
le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, purché
motivate e non irragionevoli, con la conseguenza che la quantificazione del
danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a euro 750,00 per
ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata

– 4 –

per il mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo, ai sensi della

ragionevole, e non inferiore a euro 1.000,00 per quelli successivi, in quanto
l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente
aggravamento del danno.

Orbene, malgrado il corretto riferimento a questi criteri liquidatori e alla ricognizione

giudice territoriale è pervenuto, con un percorso argomentativo illogico e
contraddittorio oltre che in violazione del dedotto art. 2 della legge n. 89 del 2001
(nella versione “ratione temporis” applicabile), ad un ingiustificato ridimensionamento
della quantificazione dell’indennizzo, computandolo nella predetta misura di euro
2.700,00, per 15 anni di accertata (e non contestata) irragionevolezza del giudizio
presupposto (durata certamente più che significativa ai fini della sussistenza del
prospettato danno non patrimoniale: cfr., da ultimo, Cass. n. 5317 del 2013). A tal
riguardo, la Corte territoriale ha ritenuto, in considerazione della scarsa entità della
“posta in gioco” (corrispondente ad un importo inferiore ad euro 1.500,00), che, nella
specie, il paterna d’animo si potesse considerare ampiamente scemato,
desumendosi, altresì, una minore sofferenza della parte interessata alla celere
definizione del giudizio presupposto. Senonché, se è pur vero (cfr., ad es., Cass. n.
15268 del 2011) che il giudice di merito può legittimamente discostarsi dai parametri
indennitari CEDU qualora accerti la modestia della “posta in gioco” per il valore della
causa, che può indurre ad una minore personalizzazione della controversia e, di
conseguenza, ad una minore sofferenza per il suo prolungarsi, la Corte territoriale ha
riconosciuto, in favore della parte ricorrente, un indennizzo del tutto irrisorio ed
incongruo rispetto alla durata comunque irragionevolmente apprezzabile della
controversia presupposta, correlandolo alla misura di euro 100,00 per i primi tre anni
di protrazione irragionevole e di euro 200,00 per i successivi. In tal modo, perciò, la

– 5 –

complessiva sia della giurisprudenza della C.E.D.U. che di quella di questa Corte, il

stessa Corte, pur potendosi discostare dai parametri generali ordinari come
precedentemente richiamati, ha riconosciuto — in favore della parte istante — un
indennizzo oggettivamente quasi insignificante ed eccessivamente ridimensionato
rispetto ai predetti criteri di riferimento (considerandosi, in via interpretativa, anche i

2001, come introdotto dall’art. 55, comma 1, del d.l. m. 83 del 2012, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 134 del 2012, individuati, rispettivamente, in euro 500,00
ed in euro 1.500,00, modulabili in dipendenza della valorizzazione degli elementi
indicati nel comma 2 dello stesso articolo).
Pertanto, avuto riguardo al computo totale del predetto periodo e considerato che, in
ordine alla quantificazione del danno non patrimoniale e facendosi applicazione del
criterio di liquidazione solitamente applicato (nella misura di un indennizzo pari ad
euro 500,00 per ogni anno eccedente la durata ragionevole) da questa Corte con
riferimento ai giudizi amministrativi di durata irragionevole (cfr. Cass. n. 14753 del
2010 e Cass. n. 5914 del 2012), ne consegue che l’indennizzo riconoscibile al
ricorrente deve essere congruamente quantificato nell’importo di euro 7.500,00 (euro
500,00 per anni quindici), a cui devono aggiungersi gli interessi legali con decorrenza
dalla proposizione della domanda giudiziale e fino al soddisfo.
4. Conseguentemente, in accoglimento — per quanto di ragione – dei formulati
motivi, può, previa cassazione del decreto impugnato e non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto (ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c.), provvedersi a
decidere direttamente la causa nel merito in questa sede, con il riconoscimento della
parziale fondatezza della domanda proposta nell’interesse del ricorrente dinanzi alla
Corte di appello di Catanzaro, con la conseguente condanna del Ministero
dell’Economia e delle Finanze al pagamento, a titolo di indennizzo per la causale

– 6 –

limiti inferiore e superiore delineati dal nuovo art. 2 bis della stessa legge n. 89 del

dedotta in giudizio, della somma di euro 7.500,00, oltre agli interessi legali dalla
domanda al saldo.
5. Alla suddetta pronuncia consegue, altresì, la condanna dello stesso Ministero al
pagamento delle spese dell’intero giudizio (v. Cass. n. 6938 del 2003), che si

dovuto alla parte ricorrente, con distrazione in favore del difensore della stessa, per
dichiarato anticipo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il ricorso; cassa il decreto impugnato e,
decidendo nel merito, accoglie la domanda proposta nell’interesse di IANNOLO
ARCANGELO e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al
pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 7.500,00 a titolo di equa
riparazione, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; condanna, altresì, lo stesso
Ministero al pagamento delle spese dell’intero giudizio, che liquida, quanto al grado
di merito, in euro 1.140,00, di cui euro 50,00 per esborsi, euro 490,00 per diritti ed
euro 600,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, e, quanto
al giudizio di cassazione, in euro 965,00, di cui euro 865,00 per compensi, oltre
accessori di legge. Dispone la distrazione delle spese, come liquidate, in favore del
difensore del ricorrente, Avv. Domenico Tripodi, per dichiarato anticipo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte
suprema di Cassazione, in data 4 ottobre 2013.

liquidano come in dispositivo, avuto riguardo all’operata rideterminazione dell’importo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA