Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24878 del 24/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 24/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 24/11/2011), n.24878
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 20766-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
FIORAVANTI CENERAZZO PETROLI SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 102/20/2008 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 3.6.08, depositata il 24/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA
ZENO.
Fatto
LA CORTE
– rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“Con sentenza n. 102/20/08, la CTR della Campania – in riforma della sentenza di prime cure – accoglieva l’appello proposto dalla Fioravanti Cenerazzo Petroli s.r.l. nei confronti dell’avviso di accertamento per IRPEG ed IRAP, relative all’anno di imposta 2002, con il quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione le detrazioni, operate per l’anno 2002, di costi di competenza del successivo anno 2003, poichè relativi a fatture per acquisti di carburante emesse in tale anno. Avverso la sentenza n. 102/20/08 ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate articolando un unico motivo, con il quale deduce l’omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia.
La società intimata non ha svolto attività difensiva.
La censura appare manifestamente fondata.
L’impugnata sentenza, invero – pur ritenendo effettivamente di competenza dell’anno 2003 i costi di cui alle quattro fatture in contestazione – ha, poi, fatto carico all’Ufficio di non avere dimostrato, con idonea documentazione, che la contribuente avesse effettivamente contabilizzato e detratto tali costi nell’anno 2002.
Per converso, dal processo verbale di contestazione, prodotto dalla stessa contribuente nel primo grado del giudizio, e trascritto nel ricorso per cassazione, si evince che la contribuente aveva “inserito tra i costi del 2002 componenti negativi di reddito di competenza dell’anno di imposta 2003”, al fine evidente di “diminuire l’utile realizzato nell’anno 2002, in modo tale da ridurre notevolmente le imposte IRPEG ed IRAP dell’anno”. E, tuttavia, di tale risultanza documentale la CTR non ha tenuto in alcun modo conto.
Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1. – che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti; – che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria della Campania, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania, che provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2011