Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24878 del 20/10/2017


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Cassazione civile, sez. un., 20/10/2017, (ud. 10/10/2017, dep.20/10/2017),  n. 24878

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25149/2016 proposto da:

COMUNE DI FIGLINE VEGLIATURO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO OJETTI 114, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO A. CAPUTO, rappresentato e difeso

dall’avvocato GREGORIO BARBA;

– ricorrente –

contro

D.C.;

– intimata –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

1952/2015 del TRIBUNALE di COSENZA.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Renato Finocchi Ghersi, il quale chiede che la Corte di cassazione,

a Sezioni Unite, dichiari la giurisdizione del Giudice

amministrativo, con i conseguenti provvedimenti di legge.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., D.C. ha convenuto in giudizio il Comune di Figline Vegliaturo innanzi al Tribunale di Cosenza, sezione lavoro, affinchè – previa disapplicazione di talune Delib. della G.C. per vizi di legittimità – fosse dichiarato il proprio diritto ad essere immessa in servizio alle dipendenze, a tempo parziale, del suddetto Comune a decorrere dal 1.9.14 in qualità di istruttore direttivo tecnico cat. D/1, essendosi utilmente collocata nella graduatoria del concorso a suo tempo indetto. A tal fine ha invocato lo scorrimento della graduatoria a seguito della rinuncia manifestata dalla vincitrice del concorso medesimo.

2. Costituitosi, il Comune di Figline Vegliaturo ha resistito e, poichè il giudice ha sollevato d’ufficio la questione di giurisdizione all’uopo concedendo termine per note, ex art. 41 c.p.c., comma 1, ha proposto istanza di regolamento preventivo di giurisdizione chiedendo affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo.

3. D.C. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. In primo luogo va constatata la tempestività – alla luce dell’art. 41 cit., comma 1, primo periodo – dell’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, in quanto proposta prima che la causa sia stata decisa nel merito.

2.1. La facoltà di fare luogo al c.d. scorrimento delle graduatorie dei concorsi è espressamente prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 5-ter, come modificato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, che così dispone: “Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio di parità di condizioni per l’accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all’assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato”.

Ora, conformemente ai criteri che precedono, queste S.U. hanno già avuto modo di statuire che, in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell’ambito del pubblico impiego c.d. privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale e riguardante la pretesa allo scorrimento della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il diritto all’assunzione.

Ove, invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento che disponga di non coprire più (o di coprire diversamente) il posto resosi vacante, anzichè avvalersi dello scorrimento della graduatoria del concorso anteriormente espletato, si è in presenza d’una contestazione che investe l’esercizio del potere dell’amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo ai sensi del D.P.R. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4 (v. le sentenze di queste S.U. n. 26272/16, n. 10404/13, n. 3170/11, n. 24185/09 e n. 16527/08).

Nella specie, l’amministrazione ha dapprima proceduto all’assegnazione fiduciaria a termine di detto posto presso l’Ufficio tecnico comunale, poi l’ha soppresso accorpando l’Ufficio al Settore Secondo dell’ente, in tal modo esercitando il proprio potere discrezionale in tema di autorganizzazione.

In definitiva, allorquando la controversia abbia ad oggetto il controllo giudiziale sulla legittimità della scelta discrezionale operata dell’amministrazione, la situazione giuridica dedotta in giudizio appartiene alla categoria degli interessi legittimi, la cui tutela è demandata al giudice cui spetta il controllo delle modalità di esercizio del potere amministrativo ai sensi dell’art. 103 Cost..

D’altronde, in tale ipotesi la controversia non riguarda il diritto all’assunzione (v. D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 2, in relazione al comma 1 dello stesso articolo), proprio per la diversa natura della situazione giuridica azionata.

E’ escluso che il giudice ordinario possa concedere tutela mediante disapplicazione delle delibere con cui l’amministrazione abbia deciso di coprire diversamente (o non coprire affatto) una data posizione lavorativa, secondo la previsione dello stesso art. 63, comma 1, atteso che il potere di disapplicazione del giudice ordinario presuppone proprio che la controversia cada sopra un diritto soggettivo sul quale incide un atto amministrativo oggetto di cognizione incidenter tantum.

E’, infatti, questo lo schema chiaramente presupposto dalla legge, là dove esprime la regola secondo cui l’impugnazione davanti al giudice amministrativo dell’atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo (v., ancora, D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63), regola che si inserisce coerentemente nel sistema per la radicale diversità delle controversie pendenti dinanzi ai giudici di diverso ordine (l’una sull’atto, l’altra sul rapporto).

3.1. In conclusione, all’istanza di regolamento deve rispondersi nel senso che la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, cui si rimette la causa anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, cui rimette la causa anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2017

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