Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24878 del 09/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2018, (ud. 24/05/2018, dep. 09/10/2018), n.24878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13070-2017 proposto da:

GROSSI COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAETANO CASATI 38,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO CICINI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FRANCESCO MESSORI RONCAGLIA;

– ricorrente –

contro

D.F.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato ELENA ALLOCCA,

rappresentata e difesa dall’avvocato UGO BERTAGLIA;

– controricorrente –

contro

IMMOBILIARE F. SAS, D.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2080/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 15/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Grossi Costruzioni s.r.l. ricorre, sulla scorta di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 2080/2016 della corte di appello di Bologna che ha dichiarato inammissibile il gravame da lei proposto avverso la sentenza del tribunale di Modena che aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso in suo favore nei confronti della società Immobiliare F. s.a.s. e di D.F.V. per l’importo di Euro 333.365,60, quale corrispettivo del contratto di appalto stipulato inter partes ed eseguito dalla Grossi Costruzioni s.r.l..

In particolare, la corte distrettuale ha rilevato l’inesistenza della notifica dell’atto di appello alla Immobiliare F. s.a.s. poichè eseguita nei confronti di soggetto diverso dal procuratore costituito per la stessa nel giudizio di primo grado (avv. Lentini), vale a dire presso l’avv. Bertaglia, procuratore costituito per D.F.. Sotto altro aspetto la corte distrettuale ha altresì rilevato che anche la rinnovazione della notifica eseguita presso l’avv. Lentini (disposta alla prima udienza, impregiudicata ogni decisione) era irrituale, sia perchè doveva essere indirizzata alla parte personalmente, ai sensi degli artt. 325 e 327 c.p.c., in quanto eseguita oltre il termine lungo (nessun rilievo potendosi al riguardo attribuire, secondo la corte d’appello, alla intervenuta assegnazione di un termine giudiziale per il rinnovo); sia perchè risultava effettuata dopo l’esaurimento del termine breve decorrente dalla prima notifica.

L’intimata D.F.V. ha resistito con contro ricorso, mentre D.S. e la società Immobiliare F. s.a.s. non hanno spiegato attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

La causa è stata discussa nell’ adunanza di camera di consiglio del 24.5.18, per la quale solo la controricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

Il Collegio preliminarmente rileva che il ricorso per cassazione risulta notificato alla società Immobiliare F. s.a.s. a mezzo PEC inviata all’indirizzo di posta elettronica dell’avv.ssa Francesca Pistani, indicata dal ricorrente come domiciliataria di detta società nel giudizio di appello; dall’epigrafe dell’impugnata sentenza, tuttavia, si rileva che nel giudizio di appello la società Immobiliare F. s.a.s. era contumace; la notizia del ricorso per cassazione nei suoi confronti non si è dunque perfezionata.

Ciò premesso, va peraltro osservato che le cause intentate dall’odierna ricorrente nei confronti della società Immobiliare F., dell’accomandataria e dell’asserito socio occulto D.S. devono ritenersi inscindibili; conseguentemente, deve disporsi l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. società Immobiliare F. s.a.s..

PQM

Ordina a parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti della società Immobiliare F. s.a.s. entro il termine di gg. 90 dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA